Newsletter Edilizia: aggiornamento al 19/04/2024;

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Le modifiche sulla patente a crediti approvate dalla Camera

Nell’ambito della conversione in legge del D.L. n.19/2024 (decreto PNRR), la Camera ha apportato modifiche sulla disciplina della patente a crediti.

Queste in sintesi le modifiche apportate:

sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

i requisiti richiesti per il rilascio della patente sono:

iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;

possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;   

possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente;    

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

sono rilevanti le sentenze e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive;

la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto;

in mancanza della patente o del documento equivalente si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000;

l’applicazione della patente può essere estesa ad altri settori individuati con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

al personale impiegato nell'appalto e subappalto deve essere corrisposto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative;

non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Ulteriori modifiche al Decreto PNRR: gli impatti sul settore costruzioni

Nella conversione in legge dello stesso decreto PNRR, il testo modificato dalla Camera contiene ulteriori aspetti che impattano sul settore delle costruzioni.

Si segnala in particolare:

  • le semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR saranno applicate agli appalti di lavori, servizi e forniture anche se non più finanziati dal piano europeo;
  • la certificazione delle piattaforme digitali per gestire i contratti pubblici viene semplificata prevedendo che “in via transitoria, fino al 31 dicembre 2025 l’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori» delle stesse piattaforme”;
  • non viene richiesta la verifica preventiva archeologica per le piccole infrastrutture. Inoltre “per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico”.

Il provvedimento approvato alla Camera è ora atteso al passaggio in Senato (il testo dovrebbe essere “blindato” e sottoposto a voto di fiducia) per pervenire alla definitiva approvazione entro il 1° maggio p.v.

ECOFIN approva la Direttiva “Case Green”

L’ECOFIN (il Consiglio Europeo composto dai Ministri dell'economia e delle finanze di tutti gli Stati Membri) ha approvato la direttiva EPBD (la Energy performance of buildings directive) con i voti contrari di Italia e Ungheria. Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta e essere recepito dagli Stati membri entro due anni con l’obiettivo di pervenire a emissioni zero entro il 2050.

Il provvedimento impone dal 2020 al 2030 un taglio del 16% dei consumi medi e del 20-22% al 2035, almeno il 55% del quale ottenuto attraverso interventi di ristrutturazione. Dal 2025, inoltre, non potranno più essere concessi incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente a metano.

Per le nuove costruzioni, a prescindere dalla loro destinazione, la direttiva impone che abbiano emissioni zero da combustibili fossili, dal 1° gennaio 2028 per gli edifici di proprietà pubblica e dal 1° gennaio 2030 per tutti gli altri edifici, con la possibilità di deroghe specifiche.

La Commissione Ue dovrà effettuare una prima verifica entro il 2028 anche per valutare le eventuali correzioni da apportare.

Per quanto riguarda l’impatto della direttiva sul patrimonio immobiliare italiano, emergono due elementi. Le case italiane sono in media più vecchie degli altri Paesi europei: l’84,5% risale a prima del 1990, rispetto al 75,3% della Germania, al 65,6% della Francia e al 59,4% della Spagna. L’impatto del superbonus, tuttavia, dovrebbe supportarci nel perseguimento del primo obiettivo relativo alla riduzione del 16% dei consumi dal 2020 al 2030.

I chiarimenti dell’ANAC sul principio di rotazione

Con un parere dell’ANAC (n.5534/2024) si precisano i contenuti e l’applicazione del principio di rotazione nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici.  

L’Autorità dichiara che “l’art. 49 del d.lgs. 36/2023 dunque stabilisce che la rotazione si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione (il comma 2 fa riferimento al “contraente uscente”), escludendo, invece, dal divieto (in quanto non espressamente previsto) coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l’aggiudicazione”.

L’art. 49 impone il rispetto del principio di rotazione nella fase dell’invito al contraente uscente al fine di evitare che lo stesso contraente possa avvalersi delle conoscenze acquisite ed essere quindi favorito sugli altri operatori economici.

L’Autorità precisa anche che nel caso in cui la stazione appaltante decida di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il principio di rotazione si applicherà solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Eventuali deroghe all’applicazione del principio di rotazione devono essere adeguatamente motivate: il contraente uscente può essere reinvitato qualora sussistano contemporaneamente i requisiti richiesti dalla legge ossia struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto, che devono tuttavia essere specificamente rappresentati negli atti di gara.

ANAC: i dati sulle Stazioni Appaltanti Qualificate

Dall’ultimo report di ANAC, risultano 4.282 le stazioni appaltanti qualificate al 1°arpile 2024: di queste, 533 sono centrali di committenza, ossia enti strutturati che gestiscono gare d’appalto per amministrazioni più piccole, o non qualificate. Le amministrazioni convenzionate a centrali di committenza, ad aprile 2024, sono 8.630, garantendo quindi una piena operatività del sistema.

Tra le stazioni appaltanti qualificate, ben 1.927 raggiungono il livello massimo di punteggio (L1), ossia possono disporre gare per lavori senza limiti di importo. Per il settore dei servizi e forniture le stazioni appaltanti qualificate al livello massimo SF1 sono 2.517.

Le procedure di affidamento avviate nei primi tre mesi di attività attraverso la piattaforma digitale ammontano a circa 1 milione e centomila per un valore approssimativo di 78 miliardi di euro.

Il Ministero del Lavoro proroga al 15 luglio 2024 il termine per la presentazione del rapporto pari opportunità

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la proroga al 15 luglio 2024 del termine per la presentazione del rapporto sulle pari opportunità (situazione personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023), da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti (art. 46, d.lgs. n. 198/2006).

Il modello telematico sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche a partire dal 3 giugno 2024. Infatti è in corso una revisione dell’applicativo informatico al fine di semplificare la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

Le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024, esclusivamente tramite detto applicativo. Restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il 29 marzo 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio p.v.

Illecito professionale: obbligo dichiarativo e contraddittorio

Il Consiglio di Stato (Sent. n.3336 del 12 aprile u.s.) ha precisato che oggetto dell’obbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere all’Amministrazione di valutare se il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’Amministrazione.

L’Ente Appaltante dovrà valutare, ponendo il fatto dichiarato in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata.

Per fatti qualificabili come illecito professionale non può esservi pertanto alcun automatismo espulsivo, ma è da avviare un procedimento in contraddittorio valutando, nel suo complesso, la situazione dell’operatore economico che è stato considerato non affidabile.

TAR Emilia Romagna: il soccorso istruttorio non può correggere ripartizione quote lavori all’interno di un’ATI

L’errata ripartizione delle quote di esecuzione lavori all’interno di un’ATI non può essere corretta attraverso il soccorso istruttorio.

Secondo quanto dichiarato dal Tar Emilia Romagna (Parma, Sez. I, n.88 del 17 aprile 2024) il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell’offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di par condicio tra i concorrenti

Tale dovendosi ritenere, alla luce di quanto previsto anche dal nuovo Codice dei Contratti, la diversa ripartizione delle quote tra le componenti il raggruppamento, non avendo rilevanza alcuna – per il principio del quale è applicazione – la circostanza che, nel caso specifico esaminato dal Tar, la modifica sarebbe stata nella percentuale minima dello 0,01%.

Decreto su sanatorie edilizie: il Ministro Salvini riferisce in Senato

Nel corso di un Question Time nella seduta del 18 aprile u.s. in Senato, il Ministro delle Infrastrutture Salvini, rispondendo ad un’interrogazione sul tema delle difformità edilizie e sulle possibili iniziative preannunciate dallo stesso Ministro, ha fornito alcune precisazioni.

L’obiettivo del Decreto è quello di salvare il patrimonio immobiliare da una normativa frammentata, andando a regolamentare tutto quello che c’è all’interno delle mura domestiche, ma non intervenendo sugli abusi esterni.

In particolare, il Decreto intende sanare:  le difformità formali legate incertezze interpretative, che per tanti immobili bloccano la possibilità di vendere o comprare casa;

le difformità edilizie interne alle case, ovvero quelle modifiche derivanti da manutenzione ordinaria o straordinaria, che attengono alla disciplina delle tolleranze costruttive e per le quali si aumenterà la percentuale;

le difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione, ma non più sanabili oggi, a causa della disciplina della doppia conformità.

Ulteriori interventi riguarderanno la possibilità di ampliare i cambi di destinazione d’uso per rendere più agevoli le variazioni di utilizzo di una unità immobiliare o di un immobile.

Il provvedimento dovrebbe essere definito e approvato entro il prossimo mese di maggio.  

 

  • 19 aprile 2024
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