Newsletter Edilizia, aggiornamento al 10 Ottobre 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 10 Ottobre 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo, 

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 10 Ottobre 2025.

Questi gli argomenti trattati: 

CONFAPI ANIEM: Legge di Bilancio, richiesta proroga compensazione materiali e Superbonus Aree Sisma

Nell’ambito delle consultazioni con le parti sociali sulla prossima legge di Bilancio, CONFAPI ANIEM ha sollevato l’esigenza di inserire due questioni ritenute fondamentali.

Proroga Superbonus Aree Sisma: senza la proroga del superbonus 110% per tutte le pratiche del cratere sismico del 2009 e del 2016 i cantieri si bloccheranno, si alimenteranno i contenziosi, si avranno conseguenze pesanti sul sistema produttivo e occupazionale.

L’imminente scadenza del Superbonus produrrà la paralisi di tantissimi cantieri, lasciando opere incompiute e pendenze giudiziarie aperte tra cittadini e imprese; CONFAPI ANIEM pertanto ha rinnovato la richiesta di proroga al 31 dicembre 2026 per tutti i cantieri della ricostruzione sisma 2009 e 2016 e non solo per quelli plafonati (ossia pratiche che sono riuscite ad impegnare dopo il 30 marzo 2024 il plafond previsto dal DL salva conti: 330 milioni per il 2016, 70 milioni per il 2009). Queste esclusioni lascerebbero le imprese prive di uno strumento essenziale per portare a termine i lavori.

Compensazione caro materiali

Occorre intervenire urgentemente sul sistema di compensazione prezzi nelle opere pubbliche, a seguito del rincaro dei materiali e della conseguente necessità di adeguamento dei costi delle opere ai nuovi prezzari: relativamente al periodo ricompreso tra la metà del 2024 ed oggi mancano risorse per circa 2,5 miliardi di euro per coprire le richieste già presentate dalle imprese al Ministero delle Infrastrutture.

Per il 2026 si stima occorrano altri 2 miliardi: è quindi assolutamente necessaria una proroga nella Legge di Bilancio per evitare il blocco dei cantieri.

Come noto, per loro natura, i lavori hanno una durata pluriennale e l’esigenza di adeguare i prezzi di partenza con quelli reali dei lavori in corso costituisce una necessità costante: gli extracosti rispetto all’aggiudicazione arrivano al 40% ed è chiaro che la mancanza di compensazione mette a rischio la tenuta del sistema produttivo e occupazionale.

CONFAPI ANIEM ha quindi sollecitato il Governo a prevedere adeguate garanzie economiche e normative nella manovra di bilancio.

Le Parti Sociali contestano Bando TRENITALIA: indicare i CCNL più rappresentativi

Nei giorni scorsi le Parti Sociali dell’Edilizia (tra le quali CONFAPI ANIEM) hanno contestato a Trenitalia un bando di gara, relativo all’affidamento di progettazione esecutiva e di lavori, nel quale veniva richiesto, per le lavorazioni edili, l’applicazione di un Contratto collettivo nazionale di lavoro (codice F083) firmato da soggetti che non risultano essere tra quelli comparativamente più rappresentativi, come richiesto dall’art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il contratto indicato nel disciplinare di gara risulta peraltro applicato (dati CNEL) a sole 27 imprese per un totale di 95 lavoratori.

Nella nota inviata all’ente appaltante si evidenzia come la normativa sia chiara nel prevedere che il contratto collettivo indicato nel bando debba offrire garanzie adeguate sotto il profilo delle tutele del lavoro, della sicurezza e della regolarità contributiva. Qualsiasi eccezione a questo principio è ammessa solo se il contratto alternativo assicura tutele equivalenti. Nel settore edile, tale equivalenza è riconosciuta espressamente, nell’Allegato I.01 del Codice, a tre Contratti (ANCE/COOP, CONFAPI ANIEM e Artigiani sottoscritti con FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL) individuati dai codici CNEL/INPS F012-F015-F018.

Tale assetto è stato altresì confermato da un quadro normativo e istituzionale ampio e coerente, che include circolari ministeriali, tabelle ufficiali del costo del lavoro, normative su DURC e congruità, protocolli di legalità applicati a grandi opere e ricostruzioni post-sisma, oltre ai numerosi pareri di ANAC che ribadiscono la necessità di riferimento ai contratti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Coerentemente con l’esigenza di adottare le suddette indicazioni, è stato pertanto richiesto a Trenitalia di rettificare il bando in questione e Trenitalia ha provveduto alla rettifica lo scorso 8 Ottobre.

Pareri MIT su verifiche regolarità contributiva dei subappaltatori e revisione prezzi

Il MIT, con il parere n.3691 del 2 Ottobre u.s., ha risposto ad un quesito sull’estensione delle verifiche di regolarità contributiva ai subappaltatori ai fini del pagamento di acconti e saldo.

In particolare il Ministero è stato sollecitato a pronunciarsi sull’ambito soggettivo di applicazione dell'art. 119, c. 7, ultimo periodo, D.LGS. n. 36/2023: tale norma prescrive che "per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori". E’ stato sostanzialmente richiesto se tale disciplina si intendesse estesa alla totalità dei subappaltatori.

Secondo il MIT “le verifiche contributive riguardano i subappaltatori che abbiano "reso", ossia effettivamente svolto le prestazioni per cui è maturato il diritto al pagamento, conseguentemente l'acquisizione del DURC è limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corresponsione in acconto e a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento o comunque tra i creditori”.

In un altro parere (n.3698 del 2 Ottobre u.s.) il MIT ha precisato che la clausola di revisione prezzi è sempre obbligatoria e non può essere esclusa nemmeno per il primo anno di esecuzione del contratto nell’ambito di un accordo quadro.

Il Ministero ha evidenziato che il Codice dei Contratti, come aggiornato con il decreto correttivo, ha chiarito l’esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione dei prezzi, stabilendo che il punto di partenza per il computo delle variazioni è l’aggiudicazione.

L’art.3 comma 1 dell’Allegato II bis D.LGS.36/2023 prevede che “le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi”.

Il complesso della disciplina normativa (art. 60 e Allegato II.2-bis) esclude che la revisione prezzi possa essere sospesa, rinviata o esclusa da scelte delle stazioni appaltanti che si porrebbero in contrasto con quanto disposto dal Codice dei Contratti.

ANAC conferma: no a clausole di gara escludenti che impongono specifiche certificazioni di qualità

ANAC (con il parere n.375 del 1° Ottobre u.s.) ha ribadito la non conformità al Codice Appalti di clausole escludenti che impongono il possesso di certificazioni di qualità specifiche come requisito di partecipazione.

Dopo il parere del 9 settembre u.s. l’Autorità si è pronunciata su una procedura in Salento per l’affidamento di un servizio noleggio di misuratori per il rilevamento automatico delle infrazioni stradali.

ANAC ha dato ragione al ricorrente che censurava la lex specialis di gara con riferimento al possesso di certificazione di qualità come requisito di capacità tecnica e professionale, ritenendo la condotta della stazione appaltante non conforme alla disciplina di riferimento.

Secondo l’Autorità “le indicazioni della lex specialis sanciscono la natura indubbiamente escludente della previsione in esame, pertanto essa non appare correttamente apposta. La giurisprudenza richiamata a sostegno dalla stazione appaltante appare non correttamente applicabile al caso di specie in quanto riferita ai regimi normativi previgenti e non tiene conto delle previsioni attualmente vincolanti che invece per effetto della previsione in esame deve ritenersi violata”.

ANAC: report contratti pubblici 1° quadrimestre 2025, aumentano servizi e forniture

L’ANAC ha reso noto il report sul mercato dei contratti pubblici di importo pari o superiore ai 40.000 euro nel periodo gennaio-aprile 2025. L’importo degli appalti in questo primo quadrimestre 2025 si assesta a circa 97,5 miliardi di euro segnando una crescita del +73,3% rispetto agli oltre 56,2 miliardi registrati nell’analogo quadrimestre dell’anno precedente.

Una forte espansione a livello di importo è stata registrata nel settore dei servizi con un +135,1% in confronto al primo quadrimestre 2024 e nel mercato delle forniture che cresce del +58,8% (in termini di numerosità delle procedure, la crescita è rispettivamente del +18,6% e +38,7%).

Nel settore lavori emerge una diminuzione a livello di numerosità degli appalti (-28,5%) rispetto al quadrimestre immediatamente precedente (settembre-dicembre 2024), con una diminuzione anche del livello di importo (-47,9%). La media registrata degli importi nei lavori è stata di 803.127 euro.

Analizzando la modalità di scelta del contraente nei contratti pubblici, sono le procedure negoziate con pubblicazione del bando a far registrare il maggiore incremento a livello di importo: +149,9%) seguono le procedure aperte (+114,2%) e le procedure ristrette (+63,3%).

Nel settore lavori le procedure aperte aumentano del 33% come numero e dell’11,8% come importo, le procedure negoziate previa pubblicazione del bando hanno un incremento del 98,3% come numero e del 265,9% come valore, le procedure negoziate senza bando fanno registrare un +9,5% del numero e un + 2,2% dell’importo.

Congruità edilizia: chiarimenti su determinazione valore dell’opera e costo lavori

Nell’aggiornare una precedente FAQ, la CNCE, rispondendo alla domanda su cosa debba intendersi per valore complessivo dell’opera e costo dei lavori edili, ha precisato che ai fini del corretto inserimento dei dati “per valore complessivo dell’opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al netto del ribasso”.

Per gli appalti privati l’importo totale sarà quello indicato nella notifica preliminare (se soggetti a tale notifica), “negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di IVA”.

Per il costo dei lavori edili dovrà “farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto”.

TAR Lazio: possibile deroga al principio di rotazione

Il TAR Lazio (Sent. n. 16754 del 26 Settembre u.s.) ha affermato che è legittimo derogare al principio di rotazione negli appalti sottosoglia, qualora una sua rigida applicazione si ponga in contrasto con i principi cardine del Codice, quali il principio del risultato e della concorrenza.

Tale deroga è giustificata quando l’esclusione dell’uscente annullerebbe di fatto il confronto competitivo, impedendo la selezione della migliore offerta.

Sebbene infatti l’art. 49 del D.LGS. n. 36/2023, in riferimento al principio di rotazione, vieti di affidare un appalto al contraente uscente in casi di due affidamenti consecutivi nello stesso settore; al comma 4 chiarisce che, “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

Anche la costante giurisprudenza conferma il carattere flessibile del principio, trattandosi di un divieto non assoluto (v. Cons. Stato, Sez. III, 31/05/2024, n.4875).

Nel caso esaminato, relativo all’affidamento di un servizio, la stazione appaltante aveva invitato diversi operatori, ma solo due avevano presentato offerta: il concorrente e l’operatore uscente, che in passato aveva eseguito correttamente affidamenti temporanei.

Escludere l’uscente avrebbe ridotto la gara a una sola proposta, eliminando il confronto competitivo e ostacolando efficienza e qualità dell’affidamento.

Pertanto, l’esclusione richiesta dal ricorrente sarebbe stata contraria all’art. 1 del D.LGS. n. 36/2023 e non avrebbe garantito né il miglior rapporto qualità/prezzo, né la concorrenza.

Il TAR ha quindi ritenuto legittima la deroga al principio di rotazione, sottolineando che esso non costituisce un divieto assoluto, ma va applicato in modo flessibile, considerando le peculiarità del mercato e nel rispetto dei principi di risultato e concorrenza.

  • 10 ottobre 2025
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