Newsletter Edilizia, aggiornamento al 12 Settembre 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 12 Settembre 2025

Nel Disegno di Legge Annuale sulle PMI nuove agevolazioni fiscali per le Reti di Imprese

Nel disegno di legge annuale che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, attualmente all’esame del Senato, si segnala una significativa previsione normativa che introduce nuove agevolazioni fiscali per le imprese che partecipano e investono nelle reti di imprese.

L’art. 1 dispone che per il periodo di imposta 31/12/2026 – 31/12/2028 una quota degli utili fino a 1 milione di euro a impresa non concorre alla formazione del reddito se destinata a investimenti previsti dal programma di rete e accantonati in apposita riserva.

Nel testo attuale si precisa che l’agevolazione “non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica e può essere fruita nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalla imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare”.

Alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti, sono state depositate circa 600 proposte in Commissione Industria al Senato (599 emendamenti sono stati presentati al testo originario e 45 sub-emendamenti sono riferiti ai quattro emendamenti dei relatori). La Commissione proseguirà con la verifica di ammissibilità e con la successiva votazione degli emendamenti, attesa per la prossima settimana, in vista dell’approdo in Aula del provvedimento, previsto per il 23 settembre 2025.

INPS: le istruzioni per accedere alla CIGO per emergenze climatiche

Con la circolare n. 121/2025, l’INPS ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali e applicazione della cassa integrazione ordinaria per fronteggiare le emergenze climatiche, a seguito delle disposizioni introdotte dal DL n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2025.

In particolare, l’art. 10-bis prevede che anche le imprese dei settori edile, lapideo e escavazione possono accedere alla CIGO, senza rientrare nel limite massimo delle 52 settimane nel biennio, in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili.

L’INPS precisa altresì che la stessa norma stabilisce che le imprese non sono tenute al versamento del contributo addizionale.

La Circolare, dopo aver riepilogato, la disciplina applicabile alle suddette richieste di Cigo, chiarisce che l’unica deroga alla disciplina generale riguarda l’esclusione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa (ossia 52 settimane nel biennio mobile).

Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio: la circolare fornisce istruzioni per quanto riguarda la compilazione dei flussi UNIEMENS, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UNICIG, nonché per l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in Cigs che operano nelle aree di crisi industriale complessa e per le misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva.

Consulta la Circolare INPS n. 121/2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.08.circolare-numero-121-del-13-08-2025_15009.html

Efficienza energetica nell’edilizia residenziale pubblica: pubblicato Avviso per sostenere investimenti

È stato pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande a sportello relative alla Misura M.7-I.17 del PNRR – Efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica, progetto finanziato dall’Unione europea – NEXTGENERATIONEU.

L’iniziativa, gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), sostiene i progetti di investimento realizzati dalle ESCO, e si inserisce nel contesto del decreto che disciplina l’accesso agli incentivi e ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell’edilizia residenziale pubblica che prevede uno stanziamento di oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro (a valere sulle risorse del PNRR) per sostenere gli interventi che determinano un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici non inferiore al 30%.

La misura consiste in un sostegno finanziario sotto forma di:

a) sovvenzione in misura pari al 65% del costo degli interventi previsti;

b) prestito non superiore al 35% del costo degli interventi non oggetto di sovvenzione, erogato da Banche Convenzionate (entro i limiti della dotazione CDP consistente in 50 milioni di euro). Il finanziamento è concesso a condizioni di mercato.

Destinatarie del sostegno finanziario sono le ESCO (Società di Servizi Energetici) certificate.

Gli interventi ammissibili devono avere un valore complessivo, riferito a tutti gli edifici oggetto della domanda, compreso tra i 10 e i 30 milioni di euro.

La dotazione complessiva della misura ammonta a 1,38 miliardi di euro.

Lo sportello sarà attivo fino al 29 settembre 2025 salvo esaurimento delle risorse. Le domande potranno essere inviate dalle ESCO esclusivamente tramite il Portale M.7-I.17 accessibile dall’Area Clienti GSE (https://areaclienti.gse.it/ ), seguendo le istruzioni riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo del Portale M7-I.17”.

Per accedere alla misura, una ESCO deve risultare aggiudicataria di una procedura di affidamento secondo il D.LGS. 36/2023, relativa a interventi ammissibili.

Sono ammessi, tra gli altri, interventi di isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, le tecnologie di building automation e la sostituzione di impianti con pompe di calore elettriche.   

Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate: mercato immobiliare in ripresa nel 2° Trimestre 2025

Dai dati resi noti dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, relativi al secondo trimestre 2025, emerge il positivo andamento del mercato immobiliare soprattutto nel mercato residenziale nel quale si è registrato +8,1% (corrispondente a circa 200.000 abitazioni).

La quota di abitazioni acquistate da persone fisiche che hanno fatto ricorso ad un mutuo ipotecario resta prossima al 46%, con il tasso di interesse medio applicato alla prima rata che si avvicina al 3,3%. Rimangono stabili la quota di acquisti di abitazioni con agevolazione prima casa, poco sopra il 70%, e la quota di acquisti di abitazioni di nuova costruzione, 5,6% in questo trimestre.

Roma è la città con la quota più elevata di acquisti di abitazioni con agevolazione “prima casa”, più dell’85%. In questo trimestre, anche se in diminuzione, è Roma la città con la quota maggiore di acquisti di abitazioni di nuova costruzione.

Nel mercato della locazione, il numero di abitazioni per le quali è stato registrato un nuovo contratto nel 2° trimestre del 2025 è in aumento, +1,5% rispetto allo stesso trimestre del 2024 (oltre 237.000 nuovi contratti); questo mercato tende a orientarsi verso forme flessibili: aumentano i transitori (+2,6%), i canoni concordati (+3,9%) e quelli per studenti (+9,7% per immobili interi, +14,2% per stanze).

Nel comparto non residenziale si registra un incremento del 5%, trainato dal settore terziario-commerciale (+6,2%) che da solo rappresenta oltre la metà del mercato, con picchi nei negozi (+6,1%), nei depositi commerciali (+5,1%) e negli uffici (+4,2%). Da segnalare anche il forte aumento delle categorie speciali (B/4, D/2, D/5, D/8), con un +25%.

Da segnalare infine anche il mercato dei terreni con un aumento del 3,2% grazie soprattutto al Sud e alle Isole.

 Iniziato in Parlamento l’esame della Legge Delega sul nuovo Testo Unico Edilizia

Lo scorso 10 Settembre la commissione Ambiente della Camera ha avviato l’esame della proposta di legge che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per aggiornare e riordinare la disciplina edilizia e la pianificazione urbana, recependo anche la normativa europea.

La proposta (Relatrice Erica Mazzetti responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia) intende superare la frammentazione e l’incertezza normativa attuali, fornendo un quadro legislativo organico, coerente e più in linea con le attuali esigenze del mercato e della rigenerazione.

In particolare, la riforma dovrà tenere conto dei princìpi di qualità urbanistico-ambientale, a cominciare dal consumo di suolo a saldo zero e perseguire l’obiettivo delle città ambientalmente responsabili, socialmente inclusive ed economicamente sostenibili.

Le nuove norme dovranno chiarire il contenuto dei regolamenti edilizi comunali e i limiti entro cui regioni e province autonome potranno introdurre deroghe.

“Il testo che presentiamo – ha precisato la Relatrice - è una legge delega auto applicativa, come il codice degli appalti, e quindi è un intervento normativo di chiara e facile applicazione. Per la prima volta, inoltre, avremo una norma nazionale univoca che detterà dei principi uniformi e universali, con al centro la progettazione e pianificazione, togliendo le discrepanze interpretative tra un ente e l’altro, migliorando così gli iter autorizzativi e riducendo, di molto, i tempi, con modulistica e uffici unici”.

TAR Campania: tardivo versamento contributo ANAC sanabile con soccorso istruttorio

Il TAR Campania (Sent. n. 5775/2025) ha affermato che, in caso di assenza del contributo ANAC nei documenti di gara, la stazione appaltante deve avviare il soccorso istruttorio integrativo ammettendo anche un versamento successivo alla scadenza del bando.

Il Tribunale ha richiamato la recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 6 del 9 giugno 2025) che ha evidenziato come tale contributo si configuri come  “una condizione estrinseca rispetto alla procedura di gara, nel senso che l'adempimento di tale obbligazione non è finalizzato, come è per i requisiti di ordine generale e speciale, ad attuare in via diretta gli interessi pubblici della gara mediante la preventiva selezione degli operatori che possono partecipare alla gara stessa, ma è finalizzato ad attuare interessi pubblici differenti, che sono quelli di consentire, mediante questa tecnica di finanziamento, ad una Autorità indipendente di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore in esame”.

Ne consegue che, da un lato, deve essere consentito l'adempimento tardivo fino all'inizio della fase di valutazione delle offerte e non oltre questo momento.

Il Tribulale ha quindi accolto il ricorso e il provvedimento di esclusione è stato annullato in considerazione del fatto che il ricorrente ha proceduto con il pagamento del contributo entro i termini assegnati con il soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato su idoneità professionale: non necessaria coincidenza con oggetto appalto

Il nuovo Codice Appalti non impone, ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità professionale, che ci sia “coincidenza” tra attività iscritte nel registro delle imprese e oggetto dell’appalto, ma solo che ci sia un rapporto di “pertinenza”.

Lo ha precisato il Consiglio di Stato con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi (Sentenza n.7226/2025) su una procedura di gara relativa all’affidamento in gestione di servizi socio-educativi nella quale si sostiene che si debba verificare la pertinenza e che questa debba “interpretarsi in senso lato”; la coerenza con l’oggetto dell’appalto deve essere valutata “complessivamente e in modo sostanziale”.

La corrispondenza tra attività dell’impresa e oggetto dell’affidamento “non può assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, perché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che hanno un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare, con conseguente ingiustificata limitazione della platea dei partecipanti. In tale prospettiva, la “coerenza” va ricercata non secondo una valutazione atomistica e parcellizzata delle prestazioni, ma verificando l’idoneità professionale globalmente e complessivamente con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto”.

  • 12 settembre 2025
  • Blog-news
  • 20 Visite