Newsletter Edilizia, aggiornamento al 25 Giugno 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 25 Giugno 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo, 

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 25 Giugno 2025.

Questi gli argomenti trattati: 

Ministero del Lavoro: le nuove misure sulla sicurezza al centro del confronto con le Parti Sociali

Sono in corso le consultazioni tra Ministero del Lavoro e parti sociali per definire nuove misure a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Una riunione si è svolta il 13 giugno u.s. nel corso della quale è stata consegnata alle parti sociali una bozza di decreto (che si vorrebbe approvare entro il prossimo mese di luglio) contenente i seguenti aspetti:

  • l’estensione della tutela assicurativa per personale scolastico e studenti a decorrere dall’anno accademico 2025-2026;
  • il rafforzamento della formazione in tema di prevenzione da parte dell'INAIL, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti;
  • la predisposizione di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per le micro, piccole e medie imprese;
  • il potenziamento della rete ispettiva INAIL e il superamento delle criticità territoriali;
  • una riflessione sul coordinamento della sicurezza nelle filiere degli appalti e la definizione puntuale del ruolo del coordinatore di sito.

Sono state inoltre richiamate tematiche già affrontate nell’incontro svoltosi a Palazzo Chigi lo scorso 8 maggio tra le quali:

  • l’utilizzo delle risorse INAIL per la formazione dei lavoratori e la stabilizzazione dell’assicurazione scolastica;
  • la revisione del modello OT23 (attività di prevenzione per la riduzione del tasso Inail), con l’obiettivo di incentivare le imprese che investono in sistemi di gestione della sicurezza;
  • l’introduzione strutturale di un piano di comunicazione straordinario nelle scuole e l’integrazione della sicurezza nei programmi didattici;
  • un’analisi sull’estensione della “patente a crediti” ad altri settori.

Nell’ambito della conversione del decreto a sostegno dei comparti produttivi, approvato lo scorso 12 giugno dal Consiglio dei Ministri, si stanno inoltre valutando ulteriori misure per fronteggiare le ondate di calore estive.

Sono stati altresì programmati i seguenti tavoli tecnici di approfondimento:

  • Tavolo su Appalti e Cantieri con focus su tracciabilità dei lavoratori (badge), definizione dei ruoli degli RLS e rafforzamento delle misure di sicurezza nei cantieri.
  • Tavolo sulla Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro sulla qualificazione e sul rafforzamento dei percorsi formativi per lavoratori e datori di lavoro.
  • Tavolo sul Rischio Clima per l’analisi e la definizione delle misure di contrasto agli effetti climatici estremi, da affrontare sotto tre profili:

  • metodologico (valutazione del rischio e gestione operativa);
  • normativo (adattamento delle attuali previsioni di legge);
  • contrattuale (eventuali accordi tra le parti sociali).

ANAC: rettifica significativa del disciplinare comporta riapertura termini di gara

L’ANAC (Delibera n. 221 del 28 Maggio 2025) si è espressa sulle conseguenze che possono investire la procedura di gara in caso di modifiche significative apportate dalla stazione appaltante al disciplinare.

La questione ha riguardato un appalto nell’ambito del quale l’operatore economico aveva segnalato alcuni errori ed elementi contraddittori (relativi a elenco delle lavorazioni con le rispettive categorie, classifiche e importi) oggetto poi di rettifica da parte della stazione appaltante.

La stessa impresa contestava tuttavia la mancata proroga dei termini a seguito delle modifiche apportate al disciplinare tale da compromettere la possibilità di predisporre offerte adeguate. “Pertanto, l’O.E. chiede parere all’Autorità sulla necessità, alla luce dell’art. 92, co. 2 lett. b) del d.lgs. 36/2023, di procedere alla proroga dei termini, essendo intervenute delle variazioni sostanziali ai documenti di gara, o in alternativa sulla possibilità di procedere all’annullamento in autotutela della gara”.

La determina della stazione appaltante precisava che la propria rettifica era intervenuta con congruo anticipo rispetto alla scadenza originariamente fissata per la presentazione delle offerte e che, pertanto, aveva ritenuto di non procedere alla proroga e confermare il termine indicato nel bando.

L’ANAC ha richiamato una sua precedente delibera (n.147/2024) nella quale evidenziava che “in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione”.

Rilevato che, nel caso specifico esaminato , gli errori sulle categorie, classifiche e  importi delle lavorazioni, comportavano un’esigenza modificativa della disciplina di gara in quanto il disallineamento degli importi delle singole categorie SOA poteva ingenerare errori e dubbi interpretativi, l’ANAC ha ritenuto l’operato delle stazione appaltante non conforme alla normativa, “in quanto la stazione appaltante, stante la portata significativa delle modifiche apportate ai requisiti rilevanti ai fini della partecipazione, avrebbe dovuto procedere alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura dei termini”.

Attenzione! Il 30 Giugno scade il termine per la presentazione del MUD

Si ricorda che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2025, il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale).

Il termine, fissato al 28 giugno (sabato), slitta a lunedì 30 Giugno p.v. in considerazione della coincidenza con una giornata feriale.

Restano esonerati dall’obbligo i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi sulla base di quanto previsto dall’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006

Corte Costituzionale: immodificabilità soglia di anomalia solo dopo l’aggiudicazione definitiva

La Corte Costituzionale (Sent, n. 77 del 30 maggio 2025) è intervenuta sull’applicazione del “principio di invarianza” che, ai sensi dell’art. 108, comma 12 del Codice Appalti, determina l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione, anche nei casi di inversione procedimentale.

Conseguentemente, l’amministrazione ha la possibilità di ricalcolare la soglia di anomalia ogni volta che cambi il numero degli operatori ammessi, ma solo fino al momento dell’aggiudicazione “definitiva”, momento dopo il quale la soglia diventa immodificabile.

La soglia di anomalia, infatti, essendo condizionata dal numero dei concorrenti e dell’importo dell’offerta da questi elaborata, può subire variazioni, qualora uno o più di uno dei concorrenti venga escluso o riammesso alla gara. La rideterminazione della soglia comporta la rinnovazione degli atti di gara successivi all’individuazione della prima soglia e la conseguente modifica della graduatoria già predisposta.

La Corte ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla norma, precisando che il fatto che il principio invarianza della soglia di anomalia sia previsto anche nel caso di gare con inversione procedimentale non si pone in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Al contrario, la Corte ha rilevato che la possibilità di aggiornare la soglia fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione consente di evitare esiti alterati, che deriverebbero dal mantenimento in gara di operatori privi dei requisiti.

Secondo la Corte, la norma impugnata effettua un bilanciamento fra interessi contrapposti fissando nel momento dell’aggiudicazione il ragionevole punto di equilibrio tra la necessità di assicurare stabilità, efficienza e celerità nella gestione degli appalti pubblici e l’obbligo di imparzialità. Se, nelle procedure con inversione documentale, dopo l’apertura delle offerte economiche fosse vietato ricalcolare la soglia di anomalia, l’amministrazione rischierebbe di non poter individuare l’offerta realmente migliore: potrebbe infatti doversi attenere a una graduatoria provvisoria in cui figurano operatori che non hanno dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione e che, pertanto, non avrebbero potuto formulare un’offerta valida.

Consiglio di Stato: possibile il prestito dei requisiti su parità di genere

Il Consiglio di Stato, con una recentissima sentenza (18 giugno 2025, n. 5345), sembra porre fine alla controversa questione sulla possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale per la dimostrazione del requisito relativo al possesso della certificazione di parità di genere ai fini dell’accesso al punteggio premiale in sede di gara.

L’art. 108, comma 7, ultimo periodo, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha indicato espressamente il possesso della certificazione della parità di genere come criterio premiale di aggiudicazione.

I Giudici hanno ritenuto legittimo l’avvalimento il cui contratto dovrà comunque indicare la messa a disposizione di risorse e mezzi, nonché il trasferimento di tutte le competenze, know how, procedure e modelli organizzativi funzionali all’acquisizione della certificazione.

“Proprio la peculiare natura dell’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere richiede un vaglio attento del requisito della specificità e tanto al fine di evitare forme abusive di avvalimento puramente cartolare in grado di alterare più che di promuovere, nei termini di cui si è detto in precedenza, il gioco della concorrenza”.

Il Consiglio di Stato, a supporto della propria posizione favorevole all’avvalimento sul requisito della certificazione della parità di genere, ha ritenuto determinante la considerazione che “l’avvalimento è istituto di ascendenza eurounitaria tradizionalmente ispirato, in un’ottica pro-concorrenziale, al favor partecipationis e, quindi, a consentire l’ampliamento della platea dei potenziali concorrenti alla procedura”.

TAR Campania: ammissibilità delle modifiche delle giustificazioni per la verifica dell’anomalia

Il TAR Campania (Sent. n. 1149 del 17/06/2025) ha ritenuto modificabili le giustificazioni durante la verifica dell’anomalia delle offerte.

Il Tribunale ha precisato che nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, solo quest’ultima è immodificabile, laddove le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto), finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti.

Inoltre, “in sede di verifica di anomalia, risultano parimente ammesse – ferma restando la non modificabilità dell’offerta – le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell’offerta così come originariamente formulata” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, n.1278/2021).

Nel contempo è stato altresì precisato che “nelle gare pubbliche, nella procedura di verifica di anomalia è ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell’offerta, … non guasta altresì aggiungere che, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta debba essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, che per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico…”

  • 25 giugno 2025
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