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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 27 Marzo 2026.
Questi gli argomenti trattati:
ANTICIPAZIONI! CCIAA di Firenze, intervento a sostegno delle micro, piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze per l'ottenimento dell'attestazione SOA – Anno 2026
La Camera di Commercio di Firenze ha stanziato la somma di € 30.000,00 per la concessione di contributi alle imprese che acquisiscono servizi qualificati finalizzati al rilascio dell’attestazione SOA.
L’intervento è strutturato in una prima fase di ammissibilità a contributo e in una seconda fase di rendicontazione delle spese sostenute.
Nella prima fase le imprese dovranno presentare domanda di contributo allegando i preventivi di spesa per il rilascio dell’attestazione SOA, da ottenere nel 2026, per qualsiasi categoria e classifica.
Nella seconda fase le imprese dovranno rendicontare le spese sostenute presentando le fatture e le relative quietanze di pagamento. Le fatture dovranno essere emesse a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro il 31 dicembre 2026.
L’Ufficio Camerale nell’istruttoria della prima fase di ammissibilità, verificherà il possesso dei requisiti delle imprese ed in particolare, attraverso la piattaforma online dell’INPS, la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa all’impresa (DURC) e, in caso di società di persone, ai soci: qualora si rilevi un DURC non regolare, la domanda di contributo sarà rigettata.
La verifica della regolarità del DURC verrà ripetuta anche nella seconda fase di rendicontazione della spesa; in questo caso qualora si rilevi un DURC non regolare la Camera di Commercio procederà con il cosiddetto “intervento sostitutivo” ovvero trattenendo dall’erogazione del contributo l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e Assicurativi (INPS, INAIL e Cassa Edile).
Tipologia del contributo
Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili con un massimale di € 2.000,00 ed un minimo di spesa di € 3.000,00 (esclusa Iva): alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel rispetto del limite del 100% delle spese ammissibili e dei massimali relativi agli aiuti de minimis.
Modalità e tempistica di invio delle domande di contributo
A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma (gratuita) RESTART accedendo al link: https://restart.infocamere.it a partire dalle ore 14:00 del 08.04.2026 e fino alle ore 16 del 29.05.2026, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili.
ATTENZIONE! Il disciplinare sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 14:00 dell’08.04.2026; nel sistema informatico andrà selezionato il Bando denominato “Camera Commercio Firenze – Attestazione SOA – anno 2026”.
Aumento dei prezzi: le possibili iniziative delle imprese con l’attuale situazione normativa
Allo stato attuale le imprese che ritengono non più sostenibili gli incrementi dei prezzi o sono impossibilitate a reperire i materiali necessari hanno la facoltà di presentare alle stazioni appaltanti specifica istanza per richiedere la sospensione dei lavori, avviare un procedimento di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, sollecitare una proroga del termine contrattuale.
Ciò potrà essere motivato con la presenza di fatti oggettivi straordinari, imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell’azienda stessa che impediscono l’esecuzione del contratto per cause sopraggiunte e richiamando il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9 Codice dei Contratti Pubblici).
In particolare, la norma dispone quanto segue:
Comma 1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.
Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 (revisione prezzi per la quale si è in attesa della formalizzazione dei nuovi indici ISTAT) e 120 (modifica dei contratti in corso di esecuzione).
A ciò si aggiunge la possibilità, prevista dall’art. 121 del Codice degli Appalti per il direttore di lavori, di disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto “quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto”.
I contenuti dell’eventuale istanza dovranno evidentemente essere coerenti con l’obiettivo dell’impresa (rinegoziazione, proroga termini, sospensione) e con i contenuti del contratto specifico. In particolare, nel caso la procedura sia disciplinata dal precedente Codice Appalti ( di cui al D.LGS. n.50/2016) sarà necessario verificare se nell’appalto sia stata inserita una clausola di revisione prezzi, se sia automatica o attivabile su richiesta e se preveda termini e modalità attuative.
Qualora l’appalto sia sotto il regime normativo del nuovo Codice degli Appalti (D. LGS. n. 36/2023) occorrerà verificare la presenza della clausola obbligatoria e i contenuti della medesima in relazione ai termini, alle modalità applicative e alle condizioni economiche.
La nuova norma sui Consorzi Stabili nella Legge PMI pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 è stata pubblicata la legge annuale per le PMI che, come già anticipato, introduce una modifica sostanziale nella disciplina dei consorzi stabili, oggetto di una proposta di CONFAPI ANIEM.
In particolare, si prevede la possibilità per i consorzi stabili di qualificarsi utilizzando requisiti propri, in alternativa a quella delle singole imprese esecutrici. Si segnala peraltro il permanere di una mancanza di coordinamento (anch’essa segnalata da CONFAPI ANIEM) con quanto disposto dal comma 1, lettera c).
Il Dossier Parlamentare conferma comunque che la norma: “estende quanto previsto dal comma 5 anche ai consorzi stabili […] introducendo la possibilità di far valere mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle consorziate” (Dossier Senato, Art. 3-bis).
La Legge estende ai Consorzi Stabili l’obbligo di rispettare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria previsti dal comma 1 dell’art. 67.
Il riferimento finale della norma all’Allegato II.12 del Codice precisa che la qualificazione dovrà seguire le regole del sistema SOA per lavori sopra i 150.000 Euro.
Di seguito il testo dell’art. 67, commi 1 – 5, come modificato dall’art. 5 della Legge sulle Piccole e Medie Imprese.
Art. 67 Decreto Legislativo n.36/2023
I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209].
Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore.
I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.
I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono secondo quanto previsto dall'allegato II.12.
ANAC: i limiti della discrezionalità nei requisiti di partecipazione
L’ANAC, intervenendo sui requisiti di partecipazione in un appalto di servizi (parere n.86 dell’11 marzo 2026), ha puntualizzato gli spazi e i limiti di discrezionalità delle stazioni appaltanti nella scelta dei requisiti tecnici di partecipazione alle gare.
Tale discrezionalità deve essere sempre valutata nell’ambito dei principi fondamentali del Codice Appalti ed eventuali limitazioni del numero di partecipanti devono essere adeguatamente motivate.
L’Autorità evidenzia quanto previsto dal Codice: l’art. 10, comma 3, statuisce che “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”; l’art. 100, comma 2, dispone l’obbligo delle Stazione appaltanti di richiedere requisiti proporzionati e attinenti all’oggetto della gara; il successivo comma 11 prevede che la capacità tecnica e professionale è comprovata dall’avvenuta esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, di contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Ciò premesso “ le prescrizioni di gara devono essere frutto di una adeguata istruttoria, nonché ragionevoli e proporzionali rispetto all’interesse perseguito dalla Stazione appaltante, in modo da contemperare l’interesse pubblico ad ottenere il miglior servizio con il massimo risparmio di spesa, assicurando, nel contempo, la partecipazione alla gara di una pluralità di concorrenti che consenta all’amministrazione di aggiudicare l’appalto a quella ritenuta più vantaggiosa dopo aver vagliato una molteplicità di offerte”.
Nel caso specifico, oggetto del precontenzioso, l’ANAC ha ritenuto che la previsione di un particolare requisito (servizio comprensivo della riscossione dell’imposta di soggiorno) sia configurabile come “una ingiustificata restrizione all’accesso alla gara” e ne ha disposto la rimozione in autotutela.
Il Bando per gli alloggi universitari: il 30 Marzo 2026 ore 15,00 webinar tecnico CDP
In relazione al bando CDP sugli alloggi universitari si segnala che la stessa Cassa Depositi e Presiti ha organizzato un webinar tecnico per il giorno 30 marzo alle ore 15,00
L’iniziativa consentirà di approfondire le caratteristiche e le modalità di adesione al Fondo rivolto a gestori di studentati con almeno 18 nuovi posti letto e prevede un contributo a fondo perduto massimo fino a circa 20.000 Euro per ogni nuovo posto letto.
Per partecipare al webinar occorre registrarsi al sito della istituzionale della CDP, nell’apposita pagina dedicata al nuovo bando per studentati, accessibile da questo link: https://www.cdp.it/sitointernet/it/nuovo_bando_studentati_pnrr.page
Consulta l’informativa sull’argomento e scarica il Bando di CDP pubblicata sul sito di CONFAPI Firenze a questo link: https://www.confapindustriafirenze.it/it/newsletter-edilizia-aggiornamento-al-20-marzo-2026.html
IMU 2026: il coefficiente per gli immobili delle imprese
Con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 6 marzo u.s. sono stati aggiornati i coefficienti IMU utilizzati per gli immobili delle imprese destinati ad attività produttive, industriali e commerciali, non iscritti in catasto (gruppo catastale D – art. 1 comma 746, legge n. 160/2019).
Per tale tipologia di fabbricati, la base imponibile ai fini IMU è calcolata sulla base dei costi storici di acquisto o di costruzione, aggiornati dai coefficienti annualmente individuati con apposito decreto.
Il coefficiente di aggiornamento per la determinazione dell’IMU dovuta per l’anno 2026 è stato fissato nella misura di 1,01.
Consulta il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 6 marzo 2026 a questo link: https://www.finanze.gov.it/it/archivi/notizie/dettaglio-notizie/Aggiornamento-dei-coefficienti-IMU-e-IMPi-2026-per-i-fabbricati-a-valore-contabile/
Consiglio di Stato su separazione tra offerta tecnica e economica
Con la sentenza n. 1834/2026 dello scorso 6 marzo, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’applicazione del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica nell’ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dal D.LGS. 36/2023.
La vicenda trae origine da una procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici, all’esito della quale l’operatore economico secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo l’illegittimità dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario: veniva contestata, in particolare, la presentazione di un computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni migliorative ritenuto idoneo a violare il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica e le previsioni della lex specialis che vietavano l’anticipazione di elementi economici nell’offerta tecnica.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che tali elementi non integrassero una violazione del richiamato principio.
Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, ribadendo che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica deve essere valutato in concreto e non in modo assoluto. In particolare, l’indicazione nell’offerta tecnica di parametri o elementi economici relativi a migliorie progettuali non comporta di per sé la violazione del principio di separazione quando tali elementi non consentano di ricostruire l’offerta economica nella sua interezza né siano idonei a influenzare la valutazione della commissione giudicatrice.
Nel caso di specie, il computo metrico estimativo riguardava esclusivamente le lavorazioni migliorative non comprese nell’elenco prezzi di progetto e non permetteva di desumere l’importo dell’offerta economica complessiva, con conseguente legittimità dell’aggiudicazione e conferma della sentenza del TAR.