Newsletter Edilizia, aggiornamento al 5 Maggio 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 5 Maggio 2025

CCIAA Firenze: contributi per attestazione SOA

La Camera di Commercio di Firenze ha approvato un contributo a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per l’acquisizione di servizi finalizzati al rilascio, nel 2025, dell’attestazione SOA, necessaria per la partecipazione a gare di appalto pubbliche.

Sono ammesse a contributo le spese fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025 per il rilascio dell’attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica da parte degli organismi SOA autorizzati dall’ANAC purché l’attestazione SOA sia ottenuta entro l’anno 2025.

Il contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili, con un massimale di € 2.000,00 e un minimo di spesa di € 3.000,00 (esclusa Iva).

Alle imprese in possesso del rating di legalità sarà riconosciuta una premialità di € 100,00.

Le richieste di contributo devono essere trasmesse attraverso la piattaforma gratuita RESTART, consultabile a questo link: https://restart.infocamere.it/  dalle 12:00 del 5 maggio 2025 fino alle 16:00 del 27 giugno 2025, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili.

Tutte le informazioni, il bando e la modulistica sono nella pagina dedicata al contributo per l’ottenimento dell’attestazione SOA, consultabile a questo link: https://www.fi.camcom.it/intervento-sostegno-delle-micro-piccole-e-medie-imprese-della-citta%E2%80%99-metropolitana-di-firenze-l%E2%80%99ottenimento-dell%E2%80%99attestazione-soa-%E2%80%93-anno-2025

Pareri MIT su anticipazione prezzo e imposta di bollo su più lotti in un unico contratto

Il MIT (parere n. n.3303 del 3 aprile 2025) è intervenuto sull’applicazione dell’anticipazione sul valore del contratto, dopo le modifiche apportate dal Decreto Correttivo (DLGS 209/2024). I quesiti riguardavano, in particolare, l’applicabilità ai settori speciali (la norma precedente non li menzionava e si pone la questione sull’applicazione retroattiva), ai servizi e forniture e i chiarimenti sulla "costituzione di garanzia fideiussoria" (se ritenuta imprescindibile).

In merito ai settori speciali, il Ministero ha affermato che le disposizioni non operano retroattivamente, ma si applicano alle sole procedure avviate dopo l’entrata in vigore del correttivo (avvenuta il 31 dicembre 2024).

Circa l’individuazione dei servizi e forniture soggetti all’anticipazione, il parere sottolinea che i criteri utilizzati dal legislatore per l’individuazione degli appalti “complessi” non riguardano la questione dell’applicabilità dell’anticipazione.

L’art. 33 dispone, infatti, che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni in tema di anticipazione “i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali”.

Riguardo infine all’obbligo di costituzione di specifica garanzia fideiussoria, il parere chiarisce “che la garanzia definitiva mira, contemporaneamente, a garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e il risarcimento dei danni causati dall’eventuale inadempimento delle stesse”.

Con un altro parere (n. 3320 del 3 aprile 2025), il MIT ha fornito chiarimenti sull’imposta di bollo da applicare a un unico contratto relativo a più lotti/CIG aggiudicati allo stesso operatore economico: è stato richiesto, in particolare, se nel caso in cui si rediga un solo contratto contenente i dati di più lotti vinti da uno stesso soggetto in una gara d’appalto, l’imposta di bollo debba essere calcolata sull'importo complessivo o distintamente per ciascun lotto.

Il Ministero ha precisato che, nonostante la forma unitaria del contratto, ciascun lotto configura un autonomo rapporto giuridico rilevante ai fini dell’imposta di bollo.

A supporto di tale pronuncia, viene evidenziato che “l'articolo 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 prevede l'utilizzo del modello F24 ELIDE per il versamento dell'imposta di bollo, richiedendo l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG). Poiché ogni lotto è associato a un CIG distinto, ciò rafforza l'interpretazione secondo cui l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun lotto, in quanto rappresenta un rapporto contrattuale autonomo”.

Pertanto, anche se viene sottoscritto un unico documento contrattuale, l’imposta di bollo deve essere corrisposta per ciascun lotto.

Conferenza di Servizi: le modifiche approvate dalla Camera nella conversione del Decreto P.A.

La Camera ha approvato il testo di conversione in legge del D.L. n.25/2025 (“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”) che passa ora all’esame del Senato e che contiene anche misure sulla disciplina della conferenza di servizi.

In particolare, si prevede la proroga al 31 dicembre 2026 dell’applicazione delle procedure semplificate e accelerate nelle conferenze di servizi decisorie (introdotte originariamente dal Decreto-Legge 76/2020 fino al 31 dicembre 2024).

Tali procedure prevedono la riduzione dei tempi decisionali, l’organizzazione di una sola riunione conclusiva e la formula del “dissenso costruttivo”, che obbliga a formulare osservazioni accompagnate da prescrizioni e misure per consentire comunque di pervenire ad un assenso.

La proroga delle procedure semplificate coinvolge anche le procedure relative alle opere previste dal PNRR e dal PNC.

Scuole: prorogato il termine per adeguamento antisismico

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025, il Decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito del 25/03/2025 che differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2025 la data di fine lavori per l’adeguamento antisismico delle scuole, a condizione che siano stati rispettati i termini di aggiudicazione.

L’art. 1 dispone infatti che “la proroga è disposta a condizione che siano stati rispettati i termini di aggiudicazione del 31 gennaio 2021” (per gli interventi attinenti i decreti 30 aprile 2019, n. 392, e 9 ottobre 2019, n. 847) “e del 7 maggio 2021” (per gli interventi relativi al decreto 13 marzo 2020, n. 179).

Entro lo stesso termine, “gli Enti Locali beneficiari devono altresì concludere la relativa rendicontazione nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione”.

Consulta il Decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito del 25/03/2025 a questo link: https://www.mim.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-61-del-25-marzo-2025

NO all’esenzione IMU per immobili ristrutturati per la vendita e per quelli locati

la Corte di Cassazione con due ordinanze del 21 aprile u.s., ha adottato un’interpretazione fortemente restrittiva sull’esenzione IMU dei fabbricati ristrutturati per la vendita e non locati (c.d. “fabbricati merce” delle imprese edili).

 Con l’Ordinanza n. 10392, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esenzione dall’IMU prevista per gli “immobili merce” non spetta per i fabbricati che l’impresa acquista e ristruttura per destinarli alla vendita.

Secondo i Giudici rientrerebbero nel perimetro normativo i soli fabbricati costruiti “da zero” dall’impresa e non anche quelli acquistati dall’impresa e sottoposti a interventi di ristrutturazione prima della loro destinazione alla vendita.

E ciò in quanto il fabbricato acquistato dall’impresa di costruzione risulta già immesso nel mercato immobiliare senza che, al momento dell’acquisto, risultino integrate le condizioni richieste dalla norma ai fini dell’esenzione.

Con l’altra ordinanza (n. 10394) la Corte di Cassazione ha sancito il principio per cui l’esenzione IMU prevista per gli “immobili merce” non può essere riconosciuta in caso di locazione (ancorché transitoria) dei medesimi nel corso dell’anno di riferimento.

I Giudici, richiamando la normativa in questione, hanno evidenziato come vi siano due requisiti indispensabili per il riconoscimento dell’esenzione: la permanente destinazione alla vendita e la libera disponibilità da parte del proprietario, i quali devono perdurare per l’intero anno di riferimento.

In tale contesto “un’eventuale concessione del godimento (anche se temporaneo o saltuario) a terzi a titolo di locazione o di comodato farebbe venir meno, con l’interruzione della continuità nell’anno di riferimento, il requisito della “permanente destinazione alla vendita”, che sola ne giustifica l’esenzione da IMU”.

Raggiunto l’accordo Stato-Regioni sulla formazione

Nei giorni scorsi è stato raggiunto l’accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’intesa prevede: la rivisitazione, la modifica e l’accorpamento degli accordi attuativi del Testo Unico Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008), l’aggiornamento dell’allegato XIV dello stesso testo (corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori), l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo, ivi compresi i datori di lavoro, le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori.

Il nuovo accordo disciplina la durata minima del corso per datori di lavoro, pari a 16 ore. Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima 6 ore.

Vengono riconosciuti i corsi di formazione per datore di lavoro già erogati, i cui contenuti siano conformi al nuovo Accordo.

Si segnala, altresì, una specifica relativa al comparto delle costruzioni per il corso lavoratori. Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del Progetto Nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.

La validità dei percorsi “16ore-MICS” non è più limitata ai nuovi ingressi nel settore e non è più subordinata all’accordo sindacale tra le parti firmatarie del CCNL.

TAR Emilia Romagna: RTI e quote di partecipazione: limite dato solo dai requisiti di qualificazione

Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza n. 412/2025, ha precisato che le imprese che compongono un raggruppamento temporaneo stabiliscono la loro quota di partecipazione con il solo limite rapportato ai requisiti di qualificazione posseduti.

I Giudici hanno tuttavia evidenziato che l’eventuale modifica della quota di esecuzione dei lavori indicata in sede di offerta deve essere autorizzata dalla stazione appaltante.

Richiamando altresì le disposizioni del Codice Appalti, il Tar ha affermato l’obbligo che “ogni componente del raggruppamento sia qualificato per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire …  All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante”. 

Consiglio di Stato: qualificazione nelle procedure negoziate senza Bando e iscrizione negli elenchi di fiducia

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 367/2025, ha fornito chiarimenti su requisiti di qualificazione e modalità di avvalimento nelle procedure negoziate senza bando e, in particolare, sull’iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia.

Il caso specifico ha riguardato l’esclusione di un operatore economico da una gara per l’affidamento di lavori pubblici, motivata dalla presunta mancanza di qualificazione nella categoria OG8, classifica IV, che secondo l’Amministrazione avrebbe dovuto essere posseduta già al momento della richiesta di iscrizione all’albo dei fornitori.

In primo grado il TAR aveva accolto il ricorso dell’operatore escluso, ritenendo infondata la doglianza secondo cui la qualificazione SOA dovesse essere posseduta già in fase di iscrizione all’elenco. Secondo il Tribunale amministrativo, nella procedura negoziata la verifica dei requisiti avviene solo nella fase successiva all’invito e non nella fase preliminare di sorteggio.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, rilevando che nella procedura negoziata non è prevista una fase di prequalifica e che le attività preliminari, quali l’iscrizione all’elenco e il sorteggio, non costituiscono selezione tecnica.

In questo contesto, secondo il Consiglio “il primo Giudice ha colto ogni aspetto della vicenda con motivazione assai dettagliata. Il passaggio motivazionale ove si legge (…) “la verifica del possesso dei requisiti specifici deve essere svolta solo al momento della valutazione dell’offerta e non in una fase preliminare” è decisivo per risolvere la questione”.

  • 05 maggio 2025
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