Newsletter Edilizia, aggiornamento al 7 Aprile 2026

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 7 Aprile 2026

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 7 Aprile 2026.

Questi gli argomenti trattati:

CCNL materiali da costruzione: la detassazione degli aumenti contrattuali

L’Agenzia delle Entrate ha emanato i primi chiarimenti operativi in merito alla disciplina della tassazione agevolata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025), finalizzata a sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita (Circolare 2/E del 24 febbraio 2026).

In merito al CCNL CONFAPI ANIEM sui materiali da costruzione e, in particolare, al rinnovo della parte economica sottoscritto il 25 gennaio 2024 per gli anni 2024 e 2025, si forniscono le relative indicazioni operative. Le misure – come è noto - riguardano, in particolare, gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e le indennità connesse al lavoro notturno, festivo e a turni, erogati nel corso del 2026. Si tratta, in particolare, di:

un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co-7);

un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 15%, per le componenti del salario relative alle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025 (art.1, co-10,11).

In merito alla tassazione degli incrementi retributivi viene chiarito, tra l’altro, che:

l’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi previsti da contratti collettivi nazionali, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, e l’imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;

gli importi su cui si applica l’imposta sostitutiva sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta: le dodici mensilità e la tredicesima. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità;

gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore;

se il contratto prevede che l’incremento retributivo sia riconosciuto su più anni, l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, alle tranches di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, comprensive anche della parte di aumento la cui erogazione sia iniziata prima del 2026.

Ricordiamo inoltre che l’imposta sostitutiva trova applicazione in presenza dei presupposti soggettivi del singolo lavoratore: il limite reddituale di 33.000 euro riferito al 2025, al di là del quale l’agevolazione non è riconosciuta, e che include tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta.

Inoltre, per accedere alla flat tax non occorre una specifica istanza, ma è richiesta l’espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria, nelle ipotesi ad esempio di contratti part-time prestato presso differenti datori di lavoro, o di assunzioni in corso d’anno, per i quali - al datore di lavoro che dovrebbe operare l’agevolazione - non è noto l’imponibile fiscale antecedente.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che il vantaggio si applica solo sulla retribuzione diretta, vale a dire le 12 mensilità della retribuzione e la tredicesima prevista dal nostro CCNL. In caso di assenza per malattia, maternità/paternità, infortunio, il beneficio spetta sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro con i parametri stabiliti dal CCNL; ad esempio, in caso di malattia il beneficio spetterà per la quota a carico del datore, da determinarsi secondo i criteri previsti dal CCNL CONFAPI ANIEM in relazione ai settori di appartenenza.

L’agevolazione, invece, non si applica sulla quota parte di incremento che impatta sulle retribuzioni indirette come, ad esempio, gli scatti di anzianità, gli straordinari, ferie, permessi, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno.

Si segnala che la Risoluzione 3/E/2026 ha istituito i codici tributo utili ai sostituti d’imposta per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva.

Consulta la Circolare 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B004B9E9C-0000-C619-BEB7-0055BE45DACE%7D&primoPiano=true

Consulta la Risoluzione 3/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9674111/RIS_n_3_del_29_01_2026.pdf/74f351f9-f1a4-1386-2d1c-9f973885616f?t=1769676975943

Compensazione prezzi: emendamento per escludere revisioni al ribasso

Nell’ambito della conversione del Decreto Legge n.32/2026 attualmente all’esame del Senato, la maggioranza di Governo ha presentato proposte emendative che impattano sul meccanismo di compensazioni dei prezzi.

Viene proposto l’inserimento dell’art. 1-bis con il quale si precisa che le disposizioni dell'articolo 26 del Dl 50/2022 (“Decreto Aiuti”), che ha imposto l'aggiornamento dei nuovi prezzari per lavori eseguiti e contabilizzati, 'escludono in ogni caso la rideterminazione in diminuzione dei corrispettivi contrattuali'. La stessa tutela viene estesa anche alle misure introdotte dalla legge di bilancio 2026, richiamando espressamente l'articolo 1, comma 490, della legge 199/2025.

In sostanza, gli importi riconosciuti alle imprese sulla base dei prezzari aggiornati (confermati anche dall’ultima legge di bilancio) dovrebbero essere previsti solo in aumento.

Attestazione OS21 e obbligo Patentino: CONFAPI ANIEM promuove confronto con le SOA

Nei giorni scorsi CONFAPI ANIEM ha inviato una richiesta di incontro alle Associazioni rappresentative degli organismi di attestazione (SOA) sulle modalità di qualificazione delle imprese soggette alla richiesta di patentino certificato per la categoria OS21, anche in considerazione di quanto previsto nel recente rinnovo del CCNL CONFAPI ANIEM e dalla normativa vigente (art. 18, comma 24 dell’Allegato II.12 del Decreto legislativo 36/2023) che condiziona l’applicazione dell’obbligo di possesso del patentino  proprio alle previsioni dei contratti collettivi nazionali.

L’attuale formulazione del CCNL CONFAPI ANIEM (Art. 77) ha previsto che il patentino non sia necessario per l’attestazione della qualificazione acquisita tramite lavorazioni che non comprendono attività inerenti sottofondazioni, pali, trivellazioni, pozzi (come ad esempio il consolidamento manuale, le sottomurazioni classiche o l'adeguamento sismico che non comporti perforazioni meccanizzate).

CONFAPI ANIEM ha pertanto richiesto un confronto tecnico con le SOA, auspicando una condivisione sulle modalità relative alla gestione delle pratiche di qualificazione per le imprese che applicano il CCNL CONFAPI ANIEM. 

Revisione Protocollo di Legalità: incontro al Ministero dell’Interno

Lo scorso 1° aprile si è svolta presso il Ministero dell’Interno un’audizione preliminare promossa dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari per una revisione del Protocollo tipo di legalità del 2020 (Delibera CIPE n.62).

CONFAPI ANIEM ha evidenziato l’esigenza di evitare una proliferazione di protocolli e di definire regole coerenti con i principi cardine della normativa sui contratti pubblici a iniziare dal principio della “fiducia”.

In questo contesto vanno considerati con preoccupazione gli oneri e i regimi sanzionatori previsti nella bozza di revisione del protocollo, così come le previsioni sul settimanale di cantiere necessitano di essere coordinate con quanto dovrà essere definito nel prossimo decreto ministeriale che disciplinerà il badge di cantiere.

La richiesta prioritaria di CONFAPI ANIEM e delle altre Organizzazioni Datoriali intervenute è di non alimentare sovrapposizioni che possono determinare appesantimenti nell’attività di cantiere e discipline eterogenee sui vari territori. E’ stato altresì proposto l’inserimento di una clausola finalizzata a prevedere che i costi connessi all’attuazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli, inclusi i costi relativi al “referente di cantiere”, siano ricompresi in un’apposita aliquota forfettaria, da individuare nel quadro economico dell’intervento a cura del soggetto aggiudicatore

Il Presidente del Comitato, Paolo Canaparo, nel prendere atto delle osservazioni esposte, ha condiviso che il percorso di legalità debba essere sostenibile sia in termini economici che procedurali e ha anticipato che è già in fase di valutazione la possibilità di definire strumenti alternativi al conto corrente dedicato.

Il Vademecum ANAC per verificare la regolarità fiscale delle imprese

Con un comunicato approvato lo scorso 11 marzo, l’ANAC ha diffuso un vademecum operativo, predisposto in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e disponibile sul sito dell’Autorità, che si propone quale supporto operativo per le imprese finalizzato ad agevolare la presa di consapevolezza della propria eventuale posizione debitoria ai sensi dell’art. 94 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici relativo alle cause di esclusione automatica per violazioni gravi definitivamente accertate in materia fiscale e contributiva. Il documento è rivolto alle Stazioni Appaltanti, alle SOA ed in particolare a tutti gli Operatori economici - sui quali gravano obblighi dichiarativi in occasione della partecipazione a gare di appalto pubblico ovvero in occasione del conseguimento delle attestazioni di qualificazione.

L’obiettivo è fornire un orientamento pratico per l’individuazione di possibili violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva, in modo da consentire all’operatore economico di valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione  e aiutare l’operatore economico nella corretta compilazione delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alle procedure di gara, favorendo comportamenti consapevoli, trasparenti e conformi al quadro normativo vigente.

Ai fini della verifica della regolarità dell’impresa, il documento richiama l’attuale limite dei 5.000 euro previsto dall’art. 48-bis del DPR 602/1973): la verifica ha esito positivo se l’ammontare dei debiti fiscali non supera tale soglia. In caso contrario, la posizione viene considerata irregolare, ma il vademecum evidenzia le modalità per sanare l’anomalia, anche attraverso il pagamento o la rateizzazione del debito.

In questo contesto sono riportati i passaggi da effettuare sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione con le relative sezioni e visualizzazioni.

Consulta il Vademecum ANAC per verificare la regolarità fiscale delle imprese a questo link: https://www.anticorruzione.it/-/news.com.pres.5.2026

ANAC: la modifica del contratto in corso di esecuzione richiede una nuova procedura di aggiudicazione

L’ANAC (Parere n.7/2026) ha affermato che la modifica sostanziale di un contratto di concessione di lavori pubblici richiede una nuova procedura di aggiudicazione relativa al contratto come modificato.

Il caso specifico ha riguardato una concessione di costruzione e gestione affidata a seguito di una licitazione privata indetta nel 2004 (sotto il regime della legge n.109/94 e del d.p.r. n.554/1999).  Secondo ANAC “quando, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, la stazione appaltante abbia affidato ad un operatore economico una concessione di costruzione e gestione non appare consentito, in corso di esecuzione della concessione medesima, apportare modifiche sostanziali al rapporto concessorio”.

L’Autorità ha evidenziato che le disposizioni che disciplinano la modifica dei contratti devono ritenersi di stretta interpretazione e non consentono, in ogni caso, di apportare modifiche sostanziali ai contratti pubblici in corso di esecuzione, ossia modifiche in grado di alterare in modo considerevole le caratteristiche essenziali del contratto stipulato a seguito di una procedura di gara.

“Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice concedente e il concessionario apportino alle disposizioni del loro contratto di concessione modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale. È quanto avviene se le modifiche previste hanno per effetto o di estendere la concessione di lavori pubblici in modo considerevole a elementi non previsti, o di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore del concessionario, oppure ancora se tali modifiche sono atte a rimettere in discussione l’aggiudicazione della concessione di lavori pubblici”.

Tali principi “sono chiaramente fissati nella disciplina in materia di contratti pubblici che, sia nella L. n. 109/1994, sia nel D.LGS. 163/2006, sia ancora nel d.gs. 50/2016 e nel d.lgs. 36/2023, indicando in via tassativa i casi e i limiti entro i quali è possibile apportare variazioni agli appalti e alle concessioni in corso di esecuzione, disponendo che non è consentito procedere a modifiche sostanziali degli stessi (Delibera n. 388/2017; pareri Funzione Consultiva 17/2025, 33/2022)”.

Nel caso di specie, quindi, l’Autorità ha indicato all’Amministrazione richiedente di “valutare le istanze di modifica della concessione e di revisione del PEF, avanzate dal concessionario, sulla base delle previsioni della convenzione stipulata tra le parti (e della lex specialis a monte) che pone in capo allo stesso, anche in fase di gestione della struttura realizzata, specifici obblighi correlati all’assunzione e al mantenimento del rischio dell’operazione (che, secondo lo schema della concessione, deve restare a carico del concessionario), nonché sulla base delle disposizioni sopra richiamate, che individuano e delimitano i casi in cui è consentito procedere ad una modifica del rapporto concessorio in corso di esecuzione, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali allo stesso”.

ANAC: per il subappalto necessario occorre indicare le lavorazioni che si intende subappaltare

In un'altra delibera (n. 85 dell’11 marzo u.s.) l’ANAC, condividendo il comportamento della stazione appaltante, ha precisato che, in caso di subappalto necessario, non è sufficiente una dichiarazione generica, ma occorre una specifica indicazione nel DGUE. Tale carenza non può essere oggetto di soccorso istruttorio in quanto lederebbe la par condicio tra i concorrenti.

Il nuovo Codice (art. 119, comma 4), pur avendo aderito ad un approccio meno formalistico e più orientato ai principi del risultato e della fiducia, richiede comunque l’indicazione dei lavori e delle opere che l’operatore economico intende subappaltare.

Secondo l’Autorità sebbene il concorrente abbia rappresentato “di aver stipulato un contratto di avvalimento al fine di ampliare l’importo della categoria prevalente e poter così subappaltare le categorie specialistiche, tale volontà non veniva manifestata in sede di partecipazione alla gara, in quanto la dichiarazione di subappalto era del tutto generica e carente degli elementi richiesti dalla legge.

Dunque, non era possibile sopperire a tale carenza in sede di soccorso istruttorio, in quanto si sarebbe consentita una integrazione postuma della dichiarazione e la conseguente lesione della par condicio fra i concorrenti”.

Politiche abitative: 1 miliardo dai Fondi di Coesione U.E.

Le politiche abitative, unitamente alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, sono state individuate tra le priorità strategiche nell’ambito della revisione intermedia dei programmi della politica di coesione 2021-2027.

Anche in relazione alle dinamiche geopolitiche in corso e alle ripercussioni sugli equilibri economici, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad aggiornare i piani di investimento concentrandoli su tali priorità.

Per l’Italia, sono state pertanto riprogrammate risorse per circa 7 miliardi, di cui oltre 1 miliardo destinato alle politiche abitative: le restanti risorse saranno finalizzate alla competitività, alla gestione delle risorse idriche, alla transizione energetica e ad altri interventi considerati prioritari.  La riallocazione delle risorse consente inoltre agli Stati che hanno aggiornato i programmi di beneficiare di un maggiore prefinanziamento e di un tasso di cofinanziamento europeo più elevato, con l’obiettivo di facilitare l’avvio degli interventi e accelerare l’utilizzo dei fondi nella fase finale del periodo di programmazione.

ISTAT: l’andamento dei prezzi a febbraio 2026 per costruzioni e l’industria

L’ISTAT ha diffuso i nuovi dati sull’andamento dei prezzi aggiornati a febbraio 2026.

Per le costruzioni, i prezzi aumentano su base mensile sia per edifici sia per strade, per effetto soprattutto dei rialzi dei prezzi di alcuni materiali e dei carburanti. Su base annua, rallentano la propria crescita per edifici – effetto base derivante dal confronto con febbraio 2025, quando si rilevò un aumento dei prezzi più marcato – mentre permangono sostanzialmente stazionari per strade.

i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici residenziali e non residenziali crescono dello 0,3% su base mensile e dell’1,3% su base annua (da +2,1% di gennaio); quelli di Strade e ferrovie aumentano dello 0,5% in termini congiunturali mentre registrano una flessione su base tendenziale modesta (-0,1%; era -0,2% a gennaio). Nel trimestre dicembre 2025-febbraio 2026, rispetto al precedente, i prezzi di Edifici residenziali e non residenziali aumentano dello 0,4%, quelli di Strade e ferrovie diminuiscono dello 0,1%.

Nell’industria i prezzi alla produzione diminuiscono dello 0,4% su base mensile e del 2,7% su base annua (era -1,6% a gennaio).

Sul mercato interno i prezzi diminuiscono dello 0,8% rispetto a gennaio e del 3,7% su base annua (da -2,1% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano un aumento congiunturale modesto (+0,1%) e una crescita tendenziale dell’1,1% (come a gennaio). Sul mercato estero i prezzi aumentano dello 0,3% su base mensile (+0,4% area euro, +0,3% area non euro) e dello 0,2% su base annua (+1,1% area euro, -0,5% area non euro).

Nel trimestre dicembre 2025-febbraio 2026, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria crescono dello 0,6% (+0,8% mercato interno, +0,3% mercato estero).

A febbraio 2026, fra le attività manifatturiere, le flessioni tendenziali più ampie si rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,5% mercato interno, -15,7% area euro, -13,2% area non euro). Gli incrementi tendenziali maggiori riguardano metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+4,9% mercato interno), mezzi di trasporto (+6,9% area euro), e altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+5,4% area euro, +13,5% area non euro). Sul mercato interno, si amplia la flessione su base annua dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas (-12,4%, da -6,1% di gennaio).

TAR Lazio: Accordo Quadro ed esclusione del subappalto necessario

Il TAR Lazio (Sent. n.5692 del 26 marzo u.s.) ha affermato la legittimità dell’esclusione di ricorso al subappalto necessario qualora in un accordo quadro sia impossibile prevedere le categorie prevalenti e scorporabili delle lavorazioni richieste.

La pronuncia riguarda il ricorso di un’impresa nei confronti di una procedura aperta indetta dall’Agenzia del Demanio relativa alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili in uso alle amministrazioni dello Stato.

Nel caso specifico, la stazione appaltante ha precisato, quanto alla possibilità di ricorrere al subappalto necessario, “che detto istituto consente all’operatore economico di partecipare alle gare, anche se privo delle relative qualificazioni in una o più categorie scorporabili, colmando detta carenza ricorrendo ad un subappalto che diviene “qualificante” e che presuppone l’indefettibile individuazione delle categorie scorporabili”. Pertanto, “nell’ambito della presente procedura l’impossibilità di definire ex ante i singoli interventi e di prevedere nella fase di avvio le categorie prevalente e scorporabili in cui gli stessi si articoleranno (e per l’effetto, quindi, se la categoria OG11 sarà la categoria prevalente o scorporabile dello specifico appalto che verrà affidato) non consente di ricorrere in fase di qualificazione all’istituto del subappalto necessario …”.

In questo contesto i Giudici hanno respinto il ricorso nel quale si evidenziava che la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto “avrebbe dovuto essere oggetto di un’analisi più approfondita e almeno di un soccorso istruttorio”.

Condiviso il comportamento del Seggio di Gara che, richiamata la previsione del Disciplinare (in base al quale “Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara”), ha espressamente ritenuto preclusa la possibilità di esperire il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.LGS. 36/2023, “essendo legittimo il ricorso al predetto istituto per consentire all’operatore economico di integrare la documentazione incompleta, ma non di supplire al suo mancato possesso, costituendo in tal caso un’evidente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta”.

  • 07 aprile 2026
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