Newsletter Fiscale & Societaria del 26 Febbraio 2026

Newsletter Fiscale & Societaria del 26 Febbraio 2026

Fisco light sugli aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e tassazione agevolata per il lavoro notturno, festivo e su turni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità della Legge di bilancio 2026

Fisco più leggero sugli aumenti retributivi dei lavoratori del settore privato con reddito fino a 33mila euro: la tassa piatta del 5% (FLAT TAX) si applica alle somme corrisposte quest’anno per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi del triennio 2024-2026 e vale anche per le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio.

Sono alcuni dei chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) contenuti nella circolare n. 2/E - pdf, firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Aliquota agevolata anche sulle maggiorazioni e indennità pagate nel 2026 per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su turni: per i dipendenti, sempre del settore privato, con reddito fino a 40mila euro scatta la sostitutiva Irpef pari al 15%. Entrambe le agevolazioni saranno riconosciute dai datori di lavoro ai contribuenti in possesso dei requisiti; coloro che, invece, non hanno un sostituto d’imposta, potranno “recuperarle” in dichiarazione.

Tassazione light sugli incrementi retributivi – La misura riconosce ai lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito non superiore a 33mila euro nel 2025, una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli incrementi da rinnovi Contrattuali Nazionali (CCNL) sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La circolare ricorda che la nuova aliquota si applica agli aumenti corrisposti nel 2026 e spiega che, nell’eventualità in cui l’erogazione sia iniziata prima, le eventuali quote di incremento erogate quest’anno rientrano comunque nella tassazione agevolata. Nel perimetro dell’agevolazione anche le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio nonché l’aumento contrattuale che assorbe l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo.

Imposta sostitutiva del 15% su indennità per notturni, festivi e turni - Tassazione agevolata anche per le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno erogati nel 2026; infatti, per i lavoratori con reddito non superiore a 40mila euro, queste somme sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 15 per cento, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. La circolare chiarisce che il beneficio si estende anche alle indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi erogate nello stesso anno e che i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili non concorrono al raggiungimento di questa franchigia.

Come usufruire delle agevolazioni - Le imposte sostitutive sono applicate direttamente dal sostituto d’imposta, che deve versarle utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzioni n. 2/E - pdf e n. 3/E - pdf approvate lo scorso 29 gennaio. È in ogni caso aperta la possibilità per il lavoratore di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta. Nel caso in cui, invece, il lavoratore sia privo di un sostituto d’imposta, potrà beneficiare della tassazione più favorevole nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.

Consulta la circolare n. 2/E - pdf dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9680913/Circolare+n.+2+del+24+febbraio+2026.pdf/a340d513-97f7-061b-108f-cbf31ceb21d9?t=1771922086590

Consulta la risoluzione n. 2/E – pdf a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9674168/RIS_n_2_del_29_01_2026.pdf/6f3e298b-dcf4-e78e-dd48-8960512dfb6a?t=1769677425497

Consulta la risoluzione n. 3/E – pdf dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9674111/RIS_n_3_del_29_01_2026.pdf/74f351f9-f1a4-1386-2d1c-9f973885616f?t=1769676975943

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari per l’anno 2026: differimento dei termini per la presentazione della “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta 2026

In considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2026”,” coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.

Con il medesimo provvedimento, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata “comunicazione per l’accesso”

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS),  Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, dove sono pubblicati anche il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali

Consulta il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026. a questo link: https://informazioneeditoria.gov.it/media/ut2c4omk/provvedimento-differimento-termini_-comunicazioni-credito-pubblicita-2026-signed.pdf

INPS, Gestioni previdenziali per artigiani e commercianti: i contributi per il 2026

L’INPS, con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, indica gli importi dei contributi dovuti per il 2026, dagli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per tutti i titolari e collaboratori.

Gli artigiani e gli esercenti delle attività commerciali, over 65 già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, continuano a beneficiare anche nel 2026 della riduzione del 50% dei contributi dovuti (legge 27 dicembre 1997, n. 449).

L’aliquota contributiva aggiuntiva, dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è pari allo 0,48%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili.

Pertanto, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.

La circolare specifica, infine, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito.

I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026, mediante i modelli F24 disponibili accedendo al Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti, al link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-aree-tematiche.cassetto-previdenziale-artigiani-e-commercianti-50241.cassetto-previdenziale-artigiani-e-commercianti.html

Consulta la circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.02.circolare-numero-14-del-09-02-2026_15162.html

 Consiglio dei Ministri: trasparenza retributiva e parità salariale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 159 del 5 febbraio 2026, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Il provvedimento introduce misure finalizzate a rafforzare la trasparenza dei livelli retributivi e a contrastare le disparità salariali ingiustificate, applicabili ai lavoratori dei settori pubblico e privato, nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Il decreto chiarisce le nozioni di “stesso lavoro” e di “lavoro di pari valore” e individua i presupposti sulla base dei quali lavoratori e lavoratrici possono essere comparati ai fini della parità retributiva, valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva quale riferimento unitario per la classificazione delle mansioni e dei trattamenti economici, assicurando criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere.

Vengono inoltre rafforzate le misure di trasparenza retributiva sia nella fase di accesso al lavoro sia nel corso del rapporto di lavoro. In riferimento alle candidature, il datore di lavoro ha l’obbligo di specificare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista, oltre ad avere il divieto di basare le offerte sulla storia salariale, che non può essere richiesta in fase di selezione.

Per i lavoratori già in servizio il decreto riconosce loro un diritto di informazione di natura individuale, esercitabile anche in presenza di un sospetto di discriminazione, che consente di conoscere il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi altrui, relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. È previsto che i datori di lavoro possano rendere disponibili tali informazioni anche in via proattiva, attraverso la rete intranet o le aree riservate dei siti aziendali.

Viene infine stabilito che i sistemi di determinazione e classificazione delle retribuzioni siano fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, basati sulle competenze, sull’impegno, sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro. In caso di uno scostamento retributivo del 5% tra uomini e donne non adeguatamente giustificato, è previsto un obbligo di motivazione a carico del datore di lavoro e il coinvolgimento delle parti sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli organismi di parità per individuare le misure idonee ad eliminare tale divario.

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà istituito un organismo incaricato di monitorare e sostenere l’attuazione delle misure previste dal decreto.

Consulta il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 Febbraio 2026 a questo link: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-159/31034

Modelli IVA e IVA Base 2026: l’Agenzia delle Entrate definisce le specifiche tecniche

Con il provvedimento dell'11.02.2026, L’Agenzia delle Entrate ha definito le specifiche tecniche da utilizzare per trasmettere i dati contenuti nelle dichiarazioni IVA e IVA Base 2026, relativi al periodo d’imposta 2025. I modelli, completi di istruzioni e specifiche tecniche, recepiscono le novità normative introdotte dal legislatore per il nuovo anno fiscale.

Nei quadri VE e VJ trovano ora spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione che consente al committente di versare l’imposta in nome e per conto del prestatore.

Nel quadro VX è stato eliminato il riquadro dedicato all’attestazione delle società e degli enti operativi, mentre nel quadro VW non compare più il rigo utilizzato per escludere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti da società risultate non operative nel corso dell’anno. I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente online. Il provvedimento chiarisce infine che eventuali aggiornamenti o correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Consulta il provvedimento dell'11.02.2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9720111/Provvedimento+del+11+febbraio+2026+IVA+Specifiche+tecniche.pdf/807197df-597a-e941-3f0b-88df4eaf97f5?t=1770818415421

Consulta le specifiche tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento dell'11.02.2026 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9720111/AGEDC001_50925_2026_3103_All1+%281%29_Specifiche+tecniche+IVA.pdf/456b3e88-131a-e14b-455e-6c70b49440d9?t=1770817849926

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: spedizioni extra Ue di piccolo valore, contributo fuori da imponibile IVA

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 4/2026 del 05.02.2026, fornisce nuove precisazioni sul contributo di 2 euro applicato alle spedizioni di modesta entità provenienti da Paesi terzi.

Con la circolare n. 4/2026 del 05.02.2026, viene chiarito che il contributo, istituito dalla legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 126-128), è destinato a coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali per cui non è da considerarsi un diritto doganale e non deve essere computato nella base imponibile ai fini Iva.

La circolare n. 4/2026 del 05.02.2026 precisa fra l’altro che i tracciati dichiarativi interessati dal contributo sono esclusivamente H1 e H7. Inoltre, il contributo non è dovuto nel caso in cui la merce sia reimportata nell’ambito della temporanea esportazione (ex articolo 72 dell’Allegato 1 al Dlgs. n. 141/2024). In particolare, non si applica per le importazioni in cui viene utilizzato il codice regime 61, 63, 68.

Il contributo deve essere riscosso all’atto dell’importazione definitiva. Per importazione definitiva deve, quindi, intendersi l’immissione in libera pratica. Pertanto, per le dichiarazioni H1, il contributo è dovuto nel caso in cui vengano utilizzati i regimi doganali 40, 42 e 45. La circolare fornisce inoltre ulteriori indicazioni riguardo alle dichiarazioni H1.

Sono state quindi modificate le istruzioni contenute nel precedente documento di prassi ovvero la circolare n. 37/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, consultabile a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/240459075/20251230+Circolare+37+-+Contributo+spedizioni+modico+valore.pdf/11a5c4b8-13a5-a190-7180-8a9bbfc41c6f?t=1767103992071 ).

Consulta la circolare n. 4/2026 del 05.02.2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/240887468/90362-05022026+.+Circolare+4+dogane.pdf/9062dfc3-cb6b-2b5b-d0b3-c684ea4e1f99?version=2.2&t=1770371939547

  • 26 febbraio 2026
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