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Garante privacy: l’accesso alla email del lavoratore licenziato vìola la privacy
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il Provvedimento del 18 dicembre 2025, ha affermato che il contenuto delle email, i dati di contatto delle comunicazioni e gli eventuali allegati, rientrano nella nozione di corrispondenza e sono quindi tutelati dal diritto alla segretezza.
Su queste basi il Garante ha comminato una sanzione di € 40.000,00 a una società per violazione della segretezza dell’account email di un amministratore delegato dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Nel reclamo presentato al Garante l’amministratore della mail lamentava che, dopo aver ricevuto una lettera di contestazione disciplinare cui è seguito il licenziamento, l’azienda gli aveva negato l’accesso alla propria casella di posta elettronica aziendale, rimasta attiva.
L’ex dipendente, esercitando i propri diritti, aveva chiesto alla società di disabilitare l’account di posta elettronica, di inoltrare i messaggi ricevuti nel frattempo al suo indirizzo email personale e di attivare una risposta automatica che informasse eventuali mittenti del nuovo indirizzo email: richiesta tuttavia rimasta inevasa sebbene formulata correttamente ai sensi del GDPR.
Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha accertato che l’azienda non solo continuava a ricevere le email indirizzate al lavoratore, ma addirittura le inoltrava ad un altro account di posta elettronica aziendale. Una pratica scorretta che si era protratta per circa due mesi, superando il limite di 30 giorni previsto dalle regole interne dell’azienda.
Questa modalità che si è indebitamente prolungata nel tempo ha determinato l’accesso e la conservazione di email personali, in violazione della normativa privacy. L’Autorità ha pertanto ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne ha disposto la successiva cancellazione, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Nel definire l’ammontare della sanzione, il Garante ha considerato la tipologia e la durata delle violazioni, il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti del lavoratore e l’assenza di precedenti violazioni della normativa privacy da parte della società.
Consulta il Provvedimento del 18 dicembre 2025 a questo link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213574
Modelli Iva 2026: disponibili i software per compilare e controllare
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul suo sito internet i software dedicati alla compilazione e al controllo online dei modelli IVA 2026.
Il modello andrà presentato esclusivamente per via telematica a partire dal 1° febbraio fino al 30 aprile 2026.
Il software IVA 2026, nello specifico, consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2026 e della dichiarazione modello IVA Base 2026 da presentare in via autonoma.
Attraverso una serie di domande, l’applicazione determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell'utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.
Per quanto concerne le procedure di controllo, i software permettono l’individuazione delle eventuali anomalie o incongruenze rilevate tra i dati inseriti nella dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Ministero dell’Interno: Decreto Flussi 2026, nuovi click day per l’invio delle domande
Il Ministero dell’Interno informa che i prossimi Click Day effettivi (invio domande) per le quote 2026-2028 sono previsti seguendo scadenze specifiche per ogni categoria di seguito indicate:
9 Febbraio 2026 (ore 9:00): Lavoro subordinato stagionale (turistico)
16 Febbraio 2026 (ore 9:00): Lavoro subordinato non stagionale (modello B2020)
18 Febbraio 2026 (ore 9:00): Assistenza familiare (modello A-bis)
Il Ministero precisa che sarà data priorità all’istruttoria delle domande di nulla osta relative all’ingresso di lavoratori stagionali e, successivamente, all’istruttoria delle domande relative al nulla osta per i lavoratori subordinati non stagionali.
I tempi di rilascio dei nulla osta previsti sono di 20 giorni per i lavoratori stagionali e di 60 giorni per i lavoratori subornanti non stagionali.
L’Agenzia delle Entrate individua i dati rilevanti per gli ISA 2026 e per le attività soggette a revisione
L’Agenzia delle Entrate ha individuato i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2026 che contribuenti devono dichiarare al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, in linea con quanto stabilito dall’articolo 9-bis, comma 4, del Dl n. 50/2017.
Questa è una delle novità contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026.
Tali dati potranno essere ridotti numericamente a seguito delle attività di elaborazione degli indici. La variazione in pratica interessa i dati contabili che potranno essere ridotti e accorpati o sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi “Redditi”.
Per il periodo d’imposta 2026, i contribuenti dovranno dichiarare tre categorie di dati rilevanti per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale:
I dati già previsti nei
decreti che approvano gli ISA validi per il 2025
i dati utilizzati nei
modelli Isa del 2024, necessari per le attività di revisione
i dati aggiuntivi
indicati nell’Allegato 1 del provvedimento.
Inoltre, nell’Allegato
2 del provvedimento, vengono elencate le ulteriori attività economiche
individuate, per le quali deve essere effettuata la revisione degli ISA da
applicare a partire dall’annualità 2026, a seguito di approvazione con decreto
del MEF (articolo 9-bis, comma 2, Dl 50/2017). La revisione deve tener conto
della necessità di riorganizzare e razionalizzare gli indici, così da
rappresentare meglio i diversi comparti economici e adeguarsi ai cambiamenti
della classificazione delle attività.
Considerato che dal 1° gennaio 2025 è stata approvata la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, il provvedimento odierno precisa che le ulteriori attività da assoggettare a revisione sono individuate utilizzando la nuova classificazione ATECO 2025.
Consulta il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9679536/Provvedimento+del+29+gennaio+2026-++approvaz.+variabili+elenco+ISA_2026.pdf/8d76144c-b4b3-35ee-b50f-01fe5147d2da?t=1769711865483
Consulta l’Allegato 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026. a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9679536/AGEDC001_36467_2026_3103_All2.pdf/9ff283d4-e8b3-699a-ddaa-48b7d7aae79e?t=1769713308827
Consulta l’Allegato 2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026. a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9679536/AGEDC001_36467_2026_3103_All1.pdf/fcad1900-9fba-6cda-e8d6-8d77483acf78?t=1769713306964
Credito d’Imposta Transizione 4.0: tre nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate per la corretta compilazione del modello F24
L’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi ricorrenti segnalati dalle imprese, soprattutto riguardo all’indicazione dell’anno di riferimento e alla scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati, previsto dall’articolo 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020 (Transizione 4.0).
Ricordiamo che errori in questi campi possono portare allo scartamento del modello F24, con inevitabili ritardi nella fruizione del tax credit.
I chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate permettono così alle imprese di evitare errori formali e di beneficiare delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 4.0.
Completamento investimenti nel 2024
La prima domanda riguarda gli investimenti completati nel 2024. Alcune imprese hanno comunicato al MIMIT/GSE il completamento dell’investimento in quell’anno e hanno iniziato a fruire della prima quota del credito d’imposta utilizzando il codice tributo 6936 e indicando come anno di riferimento il 2024. Il dubbio nasce nel momento in cui si passa alla seconda quota: è corretto indicare nel modello F24 l’anno 2025, cioè l’anno in cui la quota diventa utilizzabile?
La risposta è negativa. La risoluzione n. 25/2024 chiarisce, infatti, che l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 deve essere sempre l’anno di completamento dell’investimento, quindi il 2024, anche quando si fruiscono le quote negli anni successivi. La seconda quota, utilizzabile dal 2025, e la terza, dal 2026, devono quindi riportare sempre il 2024 come anno di riferimento. Naturalmente, se un’impresa non utilizza una quota nell’anno in cui diventa disponibile, può comunque fruirne negli anni successivi.
Completamento investimenti nel 2025
La seconda domanda riguarda gli investimenti completati nel 2025, un anno in cui si sovrappongono due diversi regimi normativi. Molte imprese chiedono quale anno indicare nel modello F24 per la seconda e la terza quota del credito e, soprattutto, quale codice tributo utilizzare.
La risposta dipende dalle singole situazioni: se entro il 31 dicembre 2024 sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l’ordine è stato accettato dal venditore, si applica il regime previsto dalla legge n. 178/2020 e il credito si utilizza con il codice tributo 6936, indicando sempre come anno di riferimento il 2025, anche per le quote fruite nel 2026 e nel 2027.
Se invece gli acconti versati entro il 2024 erano inferiori al 20%, oppure l’ordine non era stato accettato, si applica il regime introdotto dalla legge n. 207/2024: in questo caso il codice tributo da utilizzare è il 7077 e l’anno di riferimento resta comunque il 2025.
Le stesse regole valgono anche per gli investimenti iniziati e completati nel 2025. Anche qui, come nel caso precedente, le quote possono essere utilizzate anche in anni successivi rispetto a quelli in cui diventano disponibili.
Completamento investimenti nel 2026
La terza domanda concerne gli investimenti che saranno completati nel 2026. Le imprese chiedono se sia possibile fruire della prima quota già quest’anno e quali codice tributo e anno di riferimento indicare nel modello F24.
La normativa prevede che, per poter utilizzare il credito, entro il 31 dicembre 2025 siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l’ordine sia stato accettato dal venditore; inoltre, il completamento dell’investimento deve avvenire entro il 30 giugno 2026.
Se queste condizioni sono rispettate, la prima quota può essere utilizzata già nel 2026, la seconda dal 2027 e la terza dal 2028. Nel modello F24 occorre indicare il codice tributo 7077 e come anno di riferimento sempre il 2026, anche per le quote utilizzate negli anni successivi. Se invece gli acconti versati entro il 2025 sono inferiori al 20%, oppure l’ordine non è stato accettato, o ancora il completamento avviene oltre il 30 giugno 2026, il credito non può essere fruito.
Consulta le tre nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-piu-frequenti-beni-strumentali-imprese
L’Agenzia delle Entrate istituisce i Codici Tributo per l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3 del 29 gennaio 2026, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato.
La Risoluzione fa chiarezza sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (articolo 1, comma 7, della legge n. 199/2025).
L’imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a € 33.000,00.
Consulta la risoluzione n. 3 del 29 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link:
Agenzia delle Entrate: istituiti i Codici Tributo per l’imposta sostitutiva sulle indennità turno, per lavoro notturno e nei giorni festivi mediante il modello F24,
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2 del 29 gennaio 2026, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e per l’indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.
La Risoluzione fa chiarezza sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, per il periodo d’imposta 2026, come previsto dall’articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
Consulta la risoluzione n. 2 del 29 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9674168/RIS_n_2_del_29_01_2026.pdf/6f3e298b-dcf4-e78e-dd48-8960512dfb6a?t=1769677425497
Certificazione unica 2026, l’Agenzia delle Entrate approva il MOD. CU/2026
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello CU/2026 con il provvedimento del 15 gennaio 2026, definendone struttura, istruzioni e specifiche tecniche
La certificazione riguarda i redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché ulteriori fattispecie indicate nel modello, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, ai dati assicurativi INAIL, alle ritenute operate e alle detrazioni effettuate.
Anche per il 2026 è confermato lo sdoppiamento dell’adempimento tra modello sintetico, destinato ai percipienti, e modello ordinario, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Consulta il Provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, completo di tutti gli allegati, a questo link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-15-gennaio-2026-cu