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Concordato Preventivo Biennale e Ravvedimento Speciale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla rateizzazione
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in apposite FAQ pubblicate sul suo sito istituzionale, che il contribuente ISA che ha aderito al concordato preventivo ed è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026, se (a titolo di esempio) ha versato la prima rata il 20 gennaio 2026, dovrà pagare le rimanenti rate entro il giorno 15 dei mesi successivi. La scadenza di tale pagamento è stata infatti fissata dal legislatore al 15 marzo 2026 (articolo 12-ter, comma 11, del Decreto-Legge n. 84/2025).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sui pagamenti rateali dell’imposta sostitutiva sia del ravvedimento speciale dei soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale previsto dall’articolo 2-quater, comma 8, del Dl n. 113/2024 (ravvedimento speciale per anni 2018/2022) sia di quello previsto dall’articolo 12-ter, comma 1, del Dl n. 84/2025 (ravvedimento speciale per gli anni 2019/2023).
Nel dettaglio la FAQ chiarisce i seguenti aspetti:
Consulta le FAQ dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-piu-frequenti-cpb-2019-2023
La Legge di Bilancio 2026 introduce la nuova agevolazione fiscale per il lavoro notturno, festivo e a turni
Premessa
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato che percepiscono compensi legati a condizioni particolari di lavoro, con l’obiettivo dichiarato di incrementare il potere d’acquisto delle famiglie e stimolare i consumi interni.
Beneficiari
La nuova imposta sostitutiva trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato il cui reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non supera € 40.000,00.
Ai fini della verifica del requisito reddituale, qualora il datore di lavoro chiamato ad applicare l’imposta sostitutiva nel 2026 sia diverso da quello che ha erogato i redditi nell’anno precedente, spetta al lavoratore attestare per iscritto l’ammontare del reddito conseguito nel 2025.
La percentuale prevista e le fattispecie agevolabili
L’imposta sostitutiva prevista è del 15% e si applica a tre categorie di compensi, a patto che non superino, complessivamente, il limite annuo di € 1.500,00:
Il limite massimo del beneficio fiscale
Il beneficio fiscale opera entro un tetto massimo di € 1.500,00 annui; pertanto, oltre tale soglia, le somme tornano ad essere assoggettate alla tassazione ordinaria progressiva IRPEF, comprensiva delle addizionali regionali e comunali.
La normativa chiarisce esplicitamente che non concorrono al calcolo del limite di € 1.500,00 i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili che beneficiano del regime agevolato previsto dalla legge n. 208/2015; pertanto la previsione consente ai lavoratori di cumulare i benefici derivanti dalle due distinte normative.
Modalità di applicazione e rinuncia del lavoratore
L’applicazione dell’imposta sostitutiva spetta ai datori di lavoro che devono effettuare la ritenuta al momento della corresponsione delle somme agevolabili.
Il meccanismo opera in modo automatico fatta salva l’espressa rinuncia del lavoratore, che può optare per la tassazione ordinaria. La rinuncia deve essere formalizzata per iscritto al datore di lavoro ed assume carattere vincolante per l’intero periodo d’imposta.
Applicazione delle disposizioni contributive
A livello contributivo si applicano le regole ordinarie previste in materia previdenziale e assistenziale. L’imposta sostitutiva non incide quindi sulla base imponibile contributiva, con applicazione quindi delle aliquote contributive ordinarie. La scelta normativa garantisce quindi che il bilancio fiscale non si traduca in una penalizzazione per il futuro trattamento pensionistico del lavoratore.
I Codici Tributo dell’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito n. 5 distinti codici tributo:
Consulta la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9674168/RIS_n_2_del_29_01_2026/6f3e298b-dcf4-e78e-dd48-8960512dfb6a
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica il software INTR@WEB anno 2026
In data 12.2.2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibile il software INTR@WEB versione 27000 anno 2026 per la compilazione, il controllo formale e l'invio telematico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi.
L'applicazione e le istruzioni operative sono disponibile al link: https://www.adm.gov.it/portale/software-intrastat-anno-20261
Proroga crediti per investimenti nelle ZLS: l’Agenzia delle Entrate approva i nuovi modelli di comunicazione e di comunicazione integrativa
Con il provvedimento del 30 gennaio 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli di comunicazione e comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, per la fruizione di benefici fiscali per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)
Con l’ultima legge di Bilancio, è stato rafforzato il sistema degli incentivi fiscali per le ZLS prorogando e ampliato i crediti d’imposta per gli investimenti, estendendolo agli anni 2026, 2027 e 2028.
Consulta il provvedimento del 30 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-30-gennaio-2026-1
Riordino fiscale: pubblicato il nuovo Testo Unico IVA
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2026 è stato pubblicato il DLGS n. 10/2026 ossia il Testo Unico relativo all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che rappresenta un riordino sistematico delle norme contenute nel DPR 633/1972 e nel DL n. 331/1993 (convertito in legge n. 427/1993), relative, tra l’altro, a registrazione operazioni, fatturazioni, liquidazioni e rimborsi.
Restano invece escluse dal nuovo Testo Unico, alcune disposizioni del DPR n. 633/1972, come quelle in materia di accertamento.
Consulta il DLGS n. 10/2026 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-30&atto.codiceRedazionale=26G00022&elenco30giorni=true
Dichiarazione IVA precompilata: l’Agenzia delle Entrate estende di un anno la fase sperimentale
Con il provvedimento del 3 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate viene estesa di un anno e, quindi, alle operazioni effettuate nel 2026, la fase sperimentale con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le bozze precompilate dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA.
Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche aggiornate per l’elaborazione dei registri IVA precompilati, che sostituiscono i tracciati definiti nell’allegato B al provvedimento del 21 luglio 2021. Dalle nuove specifiche sono stati eliminati i riferimenti a documenti non più utilizzati, come quelli relativi alle operazioni transfrontaliere (“ESTEROMETRO”).
Il provvedimento chiarisce che restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti Iva, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Amministrazione finanziaria, disciplinate dai precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per concludere l’Agenzia delle Entrate informa che nel corso del 2026 saranno svolte verifiche per valutare la possibilità, dal periodo d’imposta 2027, di ampliare ulteriormente la platea dei destinatari della dichiarazione Iva precompilata e di arricchire i dati disponibili, includendo anche le informazioni provenienti dalle bollette doganali.
Consulta il provvedimento del 3 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9695013/AGEDC001_42054_2026_3103+Provvedimento+precompilata+Iva+2026+del+3+febbraio.pdf/70ad3f59-71eb-d204-5ae7-3fea22838847?t=1770138225473
Scarica le specifiche tecniche aggiornate per l’elaborazione dei registri IVA precompilate da questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9695013/AGEDC001_42054_2026_3103_All1.pdf/ec3de9c1-7a3e-f630-2467-14b712d183ba?t=1770138227344
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: innalzata la soglia per il modello INTRA 2bis
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Determinazione Direttoriale del 3 febbraio 2026, ha disposto quanto segue:
in accordo con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, è stata introdotta una significativa semplificazione per la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis). Grazie alla disponibilità di nuove fonti dati (Micro-Data Exchange – MDE) e alla cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate, è possibile ridurre l’onere statistico per le imprese.
A partire dagli invii da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026, l’obbligo di presentazione mensile del modello INTRA 2bis scatta solo se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti è stato, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a € 2.000.000.
Restano invariati i modelli e le specifiche tecniche approvati nel 2021.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicherà tramite il proprio sito eventuali variazioni tecniche o la data in cui il servizio di trasmissione sarà disponibile esclusivamente attraverso i propri canali telematici. Per quanto non specificato, rimangono valide le disposizioni delle determinazioni precedenti.
Consulta la Determinazione Direttoriale del 3 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6100183/84415+-+03022026+-+Determinazione+direttoriale+ADM+-+Agenzia+Entrate+-+Istat04022026.pdf/cdcfdee5-971b-56e2-36a9-0f303d9cf605?version=1.0&t=1770215376091