REG. EUDR Deforestazione: è ufficiale il rinvio di 12 mesi!

REG. EUDR Deforestazione: è ufficiale il rinvio di 12 mesi!

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE è stato pubblicato il nuovo Regolamento EUDR, contenente importanti modifiche al quadro normativo.

Ricordiamo nell’occasione i settori merceologici coinvolti nel REG. EUDR “Deforestazione”:

  • Legno e prodotti derivati (segherie, falegnamerie, produttori di mobili, edilizia, carta e packaging)
  • Gomma naturale e prodotti in gomma (automotive, componentistica industriale, guarnizioni, articoli tecnici)
  • Cacao e derivati (industria dolciaria, alimentare, distribuzione)
  • Caffè e derivati (torrefazioni, vending, horeca, distribuzione)
  • Soia e prodotti a base di soia (mangimistica, zootecnia, alimentare)
  • Olio di palma e derivati (alimentare, cosmetica, detergenza, chimica)
  • Bovini e prodotti derivati (carni, pelli, cuoio, calzature, arredamento)

 Questi i punti chiave del nuovo Regolamento Europeo:

Nuove Date di Applicazione:

Data Generale del rinvio: L’applicazione degli obblighi è rinviata di 12 mesi, entrando in vigore il 30 dicembre 2026.

Per quanto riguarda le Microimprese, le Piccole Imprese e gli Operatori: L’applicazione è posticipata al 30 giugno 2027.

ATTENZIONE! La proroga non modifica gli obblighi sostanziali del Regolamento, ma concede più tempo per:

  • mappare la supply chain e raccogliere le coordinate geografiche delle parcelle;
  • verificare la conformità dei fornitori extra-UE;
  • aggiornare contratti e procedure interne;
  • adottare sistemi digitali di tracciabilità;
  • attendere linee guida nazionali ed europee più mature.

Queste le principali Semplificazioni previste:

Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS): Rimane obbligatoria solo per gli operatori “a monte” che effettuano la prima immissione sul mercato.  Le altre imprese “a valle” (PMI e non PMI) sono esentate dal raccogliere e trasmettere tali numeri di riferimento.

Operatori “a valle non PMI” e Commercianti “non PMI”: Non sono tenuti a presentare la DDS, ma devono iscriversi al Sistema d’informazione TRACES prima di immettere/esportare le merci.

Semplificazione per Operatori Primari: I Micro e Piccoli “Operatori Primari” dei Paesi a basso rischio possono presentare una DDS semplificata una tantum in sostituzione di quella normale.

Geolocalizzazione: Per i micro o piccoli operatori primari, la geolocalizzazione può essere sostituita dall’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento.

Esclusione Prodotti: I prodotti del Cap 49 (Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta) sono stati esclusi dall’ambito di applicazione dell’EUDR.

Consulta il Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento Europeo e del Consiglio a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502650

  • 29 gennaio 2026
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