D.L.116/2025: sanzioni più dure in materia di rifiuti

D.L.116/2025: sanzioni più dure in materia di rifiuti

Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 introduce importanti modifiche al Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006, al Codice Penale ed al D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità degli Enti. Il D.L. 116/2025 andrà convertito in Legge entro 60 giorni, ovvero entro il 7 ottobre 2025.

Il decreto introduce nell’ordinamento un inasprimento delle misure sanzionatorie e nuove responsabilità sia imprese che privati cittadini

Le principali novità del D.L. 8 agosto 2025 in sintesi

Abbandono di rifiuti non pericolosi

Per i privati: per l’abbandono di rifiuti non pericolosi, sono previste ammende più alte (da € 1.500,00 a € 18.000,00). Se l’abbandono avviene con l’uso di veicoli, c’è la sospensione della patente da 1 a 4 mesi.

Per titolari d’impresa e responsabili di Enti: la sanzione diventa penale, con arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da € 3.000,00 a € 27.000,00. Questo comporta che non si risponde più solo come azienda, ma anche come persona fisica, con possibili riverberi sulla fedina penale.

Per l’abbandono dei rifiuti da fumo, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali ad esempio scontrini, gomme da masticare, fazzoletti di carta etc. è prevista una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 320,00. Questi illeciti potranno essere accertati anche senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati.

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi gravi

L’Art. 255-bis introduce pene detentive da 6 mesi a 5 anni nei seguenti casi:

  • il fatto comporta pericolo per la vita o l’incolumità delle persone;
  • causa danni significativi ad aria, acqua, suolo, sottosuolo o ecosistemi;
  • avviene in siti contaminati o sulle strade di accesso.

Abbandono di rifiuti pericolosi

Ai sensi dell’Art. 255-ter nel caso di abbandono riguarda rifiuti pericolosi, le pene previste vanno da 1 a 5 anni di reclusione, con aggravanti fino a 6 anni e 6 mesi se il fatto comporta pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o causa danno significativo a aria, acqua, suolo, sottosuolo o ecosistemi, oppure se l’illecito avviene in siti contaminati o sulle strade di accesso

Registri obbligatori di carico e scarico, formulari rifiuti e violazione degli obblighi di comunicazione

La sanzione per la mancata tenuta o la tenuta incompleta del registro di carico e scarico, per rifiuti non pericolosi è compresa tra € 4.000,00 e € 20.000,00.

Per attività di trasporto rifiuti, sia nel caso di rifiuti pericolosi che non pericolosi, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida:

  • da 1 a 4 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi
  • da 2 a 8 mesi per i rifiuti pericolosi.

Viene inoltre sospesa l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per un periodo:

  • da 2 a 6 mesi nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi
  • da 4 a 12 mesi per rifiuti pericolosi.

Attività non autorizzata di gestione di rifiuti: da contravvenzione a delitto

La gestione di rifiuti senza autorizzazioni per il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio ed intermediazione di rifiuti, o la violazione delle normative in materiai passa da contravvenzione a delitto:

  • rifiuti non pericolosi: da 6 mesi a 3 anni
  • rifiuti pericolosi: da 1 a 5 anni.

Aggravanti quali pericolo grave per persone per l’ambiente o siti contaminati: le pene vanno da 1 a 5 anni per i rifiuti non pericolosi e da 2 a 6 anni e 6 mesi per i rifiuti pericolosi.

Se le violazioni vengono effettuate attraverso l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente viene sospesa la patente di guida da 3 a 9 mesi ed alla sentenza di condanna segue anche la confisca del mezzo utilizzato.

Per la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata è prevista la reclusione tra 2 anni e 6 mesi e 7 anni.

ATTENZIONE! una gestione non corretta del deposito temporaneo può comportare il rischio a questo tipo di sanzioni: occorre quindi monitorare costantemente e attentamente il proprio deposito temporaneo in modo che tutte le disposizioni normative siano puntualmente rispettate per evitare di incorrere in sanzioni.

Miscelazione di rifiuti

Le miscelazioni non consentite di rifiuti sono punite con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00.

Combustione illecita di rifiuti

Nel caso di combustione illecita di rifiuti, ai sensi dell’Art. 256-bis del Testo Unico Ambientale, le pene vengono ulteriormente aggravate se ciò comporta pericolo per la salute o avviene in siti contaminati, ovvero:

  • fino a 6 anni per rifiuti non pericolosi;
  • fino a 7 anni per rifiuti pericolosi.

Se dall’azione deriva un incendio, le pene sono ulteriormente aumentate fino alla metà dei periodi sopra descritti.

Consulta il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;116!vig=2025-08-10

  • 10 settembre 2025
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