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Il Nuovo Accordo Stato–Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro entrerà pienamente in vigore il 24 maggio 2026, al termine del periodo transitorio previsto dalla normativa, intervenendo in modo significativo sugli obblighi formativi a carico di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, in attuazione del Decreto Legislativo 81/2008.
Queste le principali novità del Nuovo Accordo Stato–Regioni
Formazione del Datore di Lavoro (non RSPP)
Viene introdotto l’obbligo di un percorso formativo di 16 ore per tutti i Datori di Lavoro, da completare entro il 24 maggio 2027.
Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP
Il nuovo Accordo prevede:
Sono inoltre previsti moduli aggiuntivi per settori ad alto rischio (quali ad esempio edilizia, agricoltura, imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, industria chimica e petrolifera).
La nuova formazione dei Preposti
Tra le disposizioni formative obbligatorie riveste l’aggiornamento dei Preposti che dovrà essere concluso entro il 24 maggio p.v. per coloro che si sono formati o aggiornati prima del 24 maggio 2023.
Nel caso dei Preposti la formazione viene così potenziata:
Formazione dei Dirigenti
La durata del corso base viene ridotta da 16 a 12 ore.
Formazione per l’abilitazione all’utilizzo di attrezzature specifiche
Viene definita la formazione obbligatoria per l’utilizzo di attrezzature specifiche (es. carriponte, macchine raccogli-frutta);
Formazione per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Scatta l’obbligo di formazione entro il 23 maggio 2026 per lavoratori dipendenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Formazione macchine Movimento Terra (Escavatori)
Viene eliminata ogni distinzione tra escavatori “grandi” e “mini”: l’abilitazione (“patentino”) diventa sempre obbligatoria per l’uso di qualsiasi tipo di escavatore. Tutti coloro che non hanno ancora svolto la formazione dovranno completare il corso entro il 23 maggio 2026.
Tempistiche di formazione dei lavoratori
Resta confermato l’obbligo di garantire la formazione con le seguenti tempistiche:
Deroga per attività a basso rischio
Ai sensi dell’art. 1-bis del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/12/2025), per i seguenti settori:
La formazione e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio della somministrazione, in considerazione del basso livello di rischio.
Le sanzioni in seguito alle ispezioni dell’INL
Nel caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza le sanzioni comminate da INL, durante la sua attività ispettiva, possono comportare:
Consulta il Nuovo Accordo Stato Regioni a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-24&numeroGazzetta=119