Microplastiche: obblighi REACH entro il 31 Maggio 2026

Microplastiche: obblighi REACH entro il 31 Maggio 2026

Ricordiamo ai nostri Referenti che il tema delle microplastiche è diventato sempre più centrale nel panorama normativo europeo, con impatti concreti per numerosi settori industriali coinvolti nella produzione, trasformazione, utilizzo o commercializzazione di materiali polimerici.

Il principale riferimenti normativo resta la restrizione n.78 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH, introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2055, che disciplina l’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici (“microplastiche”) e prevede specifici obblighi per determinati usi esentati dal divieto.

Tra gli aspetti più rilevanti per le imprese vi è la prossima scadenza del 31 maggio 2026, termine entro il quale alcuni operatori dovranno trasmettere a ECHA il primo reporting annuale sulle emissioni stimate di microparticelle polimeriche sintetiche relative all’anno 2025.

L’obbligo riguarda in particolare i fabbricanti di SPM (SYNTHETIC POLYMER MICROPARTICLES) e gli utilizzatori a valle che impiegano SPM come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali (ad esempio per lo stampaggio di articoli in plastica).

Le informazioni da trasmettere obbligatoriamente devono includere, in aggiunta a quelle già richieste:

  • Identità del polimero;
  • Usi;
  • Siti industriali;
  • Deroga applicabile;
  • Stima dei rilasci.

Accanto alla restrizione REACH, l’Unione Europea ha recentemente introdotto anche il nuovo Regolamento (UE) 2025/2365 sulla prevenzione della dispersione dei plastic pellet, ossia la materia prima industriale utilizzata per tutta la produzione di plastica. Si tratta di polimeri in plastica di piccole dimensioni, per lo più di diametro compreso tra 2 e 5 mm e che costituiscono almeno l’1%, in peso, di tali particelle. Questo comporta che tutti coloro che usano granulati in plastica per le loro attività siano obbligati a rispettare questo obbligo.

Al momento non è presente una sanzione specifica e uniforme a livello UE per il mancato o ritardato adempimento dell’obbligo di reporting ECHA delle microplastiche.

In Italia, per le violazioni REACH è possibile applicare il Decreto Legislativo n. 133/2009 (art. 16 e seguenti), che prevede, in caso di violazione delle prescrizioni relative a sostanze soggette a restrizioni (come le microplastiche, entry 78 dell’Allegato XVII del Reach), sanzioni pesanti, che possono arrivare all’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

Consulta la Restrizione n.78 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH, introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2055 a questo link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055

  • 21 maggio 2026
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