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Agenzia delle Entrate: Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione della quota dell’IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE
Pubblicata la Risoluzione n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate che istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario delle banche, nonché per l’utilizzo in compensazione della quota dell’IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE (Articolo 1, commi 69 e 49, della legge 199/2025, Legge di Bilancio 2026).
Nello specifico, si istituiscono i seguenti codici tributo:
2718” denominato “Contributo straordinario sulla riserva - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
“1948” denominato “Contributo straordinario sulla riserva - INTERESSI da ravvedimento - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
“8956” denominato “Contributo straordinario sulla riserva - SANZIONE da ravvedimento - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Consulta la Risoluzione n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9978562/RIS_n_20_del_15_05_2026/49b7b186-e948-19ef-b7d0-e12b72c72075
Le indicazioni INPS per il versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione del TFR 2026
L’INPS, con il messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026, fornisce le indicazioni operative in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per l’anno 2026, chiarendo gli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro e le modalità di gestione delle quote di TFR maturate dai lavoratori.
Nello specifico l’INPS riepiloga le regole applicabili alle aziende tenute al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS, soffermandosi sugli adempimenti contributivi e sulle istruzioni operative da seguire ai fini della corretta compilazione delle denunce contributive. Il messaggio richiama inoltre la disciplina relativa alla destinazione del TFR, sia nei casi di conferimento alla previdenza complementare sia nell’ipotesi di mantenimento del trattamento presso il datore di lavoro o presso il Fondo di Tesoreria, con l’obiettivo di garantire uniformità applicativa e corrette modalità di gestione per l’anno 2026.
Consulta il messaggio INPS n. 1511 del 6 maggio 2026 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.04.messaggio-numero-1388-del-24-04-2026_15248.html
Corte di Cassazione: licenziamento illegittimo da Agenzia di Lavoro e indennità di disponibilità
La Corte di Cassazione con la sentenza 11278 del 17 aprile 2026, ha stabilito che in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore assunto a tempo indeterminato per scopo di somministrazione, per il calcolo del risarcimento va presa in considerazione l’indennità di disponibilità che ha natura retributiva essendo volta a compensare la persistente disponibilità del lavoratore assunto in tale modalità per i periodi in cui rimane in attesa di essere inviato in missione e non l’ultima retribuzione percepita in costanza di missione.
INAIL: nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo
Con la circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, l’INAIL ha fornito le istruzioni sulla nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo.
Con Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2025 sono state individuate due tipologie di rateazione, entrambe subordinate alla dichiarazione, da parte del datore di lavoro, di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:
per importi fino a € 500.000,00, è prevista la possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
per importi superiori a € 500.000,00, è consentito un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 2 del 15 gennaio 2026, integrata dalla delibera n. 57 del 30 aprile 2026, è stata conseguentemente aggiornata la disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, in conformità alle innovazioni normative richiamate.
La circolare individua i debiti rateizzabili, le competenze in materia di concessione, annullamento e revoca delle rateazioni, nonché le modalità di presentazione delle istanze. Definisce, inoltre, le condizioni per la concessione della rateazione, con emissione del relativo piano di ammortamento, e disciplina le ipotesi di rigetto, annullamento e revoca.
Sono abrogate le precedenti disposizioni dell’INAIL in materia; la nuova disciplina è entrata in vigore l’8 maggio 2026 e si applica alle istanze presentate successivamente a tale data.
In conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale, le istanze presentate nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della norma (12 gennaio 2025) e la pubblicazione della circolare possono essere oggetto di rideterminazione del numero delle rate, su richiesta del debitore.
Consulta la circolare INAIL n. 19 dell’8 maggio 2026 a questo link: https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2026.05.circolare-inail-19-del-8-maggio-2026.html
Consulta il Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2025 a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/DI-del-24102025
Consulta la deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 2 del 15 gennaio 2026 a questo link: https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-delibere-inail-cda/dettaglio.2026.01.delibera-cda-n-2-2026-15-gennaio.html
Corte di Cassazione: proroghe nei contratti a termine per motivi stagionali
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11269 del 27 aprile 2026, è intervenuta sulle regole per le proroghe nei contratti a tempo determinato.
La Corte riconosce la inapplicabilità del limite massimo delle 4 proroghe ai rapporti di lavoro stagionale, in quanto la regola riprende ed è collegata al massimale di durata dei rapporti a termine “ordinari”, non applicabile ai rapporti di lavoro stagionali.
Per quanto non sia prevista una esclusione esplicita da parte del legislatore, secondo i Giudici, tale esclusione è desunta dalla mancata applicazione del limite massimo di durata complessiva.
Corte di Cassazione: l’Agenzia di somministrazione è sempre responsabile dei versamenti contributivi
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9057/2026, ha affermato che l’Agenzia di Somministrazione Lavoro, in quanto titolare dei rapporti con i lavoratori somministrati, è tenuta a versare le differenze contributive anche nei casi in cui l’utilizzatore non ha comunicato di aver fatto svolgere mansioni superiori ai lavoratori inviati in missione.
Si ricorda che l’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 81/2015, stabilisce che l’utilizzatore risponde in via esclusiva delle differenze retributive, qualora abbia omesso di comunicare l’utilizzazione dei somministrati in mansioni superiori che comportino una maggiore retribuzione.
Consulta l’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 81/2015 a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;81~art35-com1
Le nuove istruzioni INAIL per i certificati di infortunio sul lavoro e la ripresa dell’attività
L’INAIL, con circolare n. 17 del 29 aprile 2026, interviene sulla gestione della certificazione medica degli infortuni sul lavoro e sulle modalità di ripresa dell’attività lavorativa, fornendo le istruzioni operative aggiornate, alla luce dell’evoluzione normativa, organizzativa e digitale del sistema assicurativo obbligatorio.
La circolare INAIL fa il punto sui seguenti argomenti:
il primo certificato medico di infortunio sul lavoro deve essere trasmesso all’INAIL esclusivamente in via telematica da qualunque medico o struttura sanitaria che presti assistenza al lavoratore infortunato e nella certificazione devono essere indicati la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente;
la modulistica predisposta a tal fine è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo”, da utilizzare, oltre che per la prima certificazione di infortunio, anche per i certificati continuativi, per il certificato definitivo, e per le ipotesi di riammissione in temporanea;
l’ultimo giorno di prognosi certificato nella prima o nelle successive certificazioni ricevute dall’INAIL, è idoneo a determinare la cessazione dell’indennità per inabilità temporanea;
qualora non pervengano certificati successivi alla scadenza dell’ultima prognosi, l’Inail provvede d’ufficio alla definizione del periodo di inabilità entro quindici giorni, al fine di garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni.
L’INAIL conferma quindi che il lavoratore può rientrare in servizio al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato di infortunio ricevuto dall’Istituto, senza la necessità che venga prodotto un ulteriore certificato medico c.d. “definitivo”.
Resta comunque ferma la possibilità di rilascio di certificazioni medico-legali (continuativi e/o definitivi), anche mediante strumenti di telemedicina, su richiesta del lavoratore o dell’Istituto.
Inoltre se il lavoratore intende rientrare prima della scadenza della prognosi originaria di infortunio, è necessaria la presentazione di una nuova certificazione medica, rilasciata da qualsiasi medico, che modifichi, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata.
L’INAIL infine precisa che le stesse istruzioni operative, che riguardano la certificazione di infortunio, operano anche in caso di malattia professionale.
Consulta la circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026 a questo link: https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/circolari/2026/04/Circolare%20n%2017_29%20aprile%202026.pdf