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Domanda. Il DLGS 87/2024, entrato in vigore dallo scorso 29 giugno, determina una revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’articolo 20 della legge Delega 111/2023. Secondo quanto previsto all’articolo 5 dello stesso decreto, le modifiche operano per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Ciò premesso, si chiede di sapere come opera il riformato articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997 in riferimento alle violazioni «a cavallo del 1° settembre 2024». In riferimento alle fatture omesse dal fornitore nel mese di maggio 2024 per la regolarizzazione si applica la vecchia normativa o la nuova?
Risposta. L’articolo 6, comma 8, del DLGS n. 471 del 1997 punisce il cessionario/committente che, nell’ipotesi di omessa o irregolare fatturazione, non adempie agli obblighi di regolarizzazione/comunicazione ivi prescritti. In particolare, in caso di omessa fatturazione, in base alla disciplina vigente:
Al riguardo, si rileva che la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione di omessa fatturazione compiuta dal cedente/prestatore. Invero, la violazione punita dall’articolo 6, comma 8, non può configurarsi qualora non si sia verificata la predetta omissione.
In ragione di quanto disposto dall’articolo 5 del Dlgs n. 87 del 2024, la nuova formulazione trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Ciò detto, al fine di individuare la disciplina applicabile, occorre far riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore. Conseguentemente, in caso di fatture omesse nel mese di maggio 2024, opera la disciplina previgente.