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Con la nota DCPREV 14030 del 1° settembre 2025, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, su indicazione del Ministero dell’Interno, ha emanato le Linee Guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici ubicati all’interno di attività soggette (o a servizio delle stesse) alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
ATTENZIONE! La nota DCPREV 14030 del 1° settembre 2025 costituisce l’aggiornamento della guida tecnica emanata con nota n. 1324 del 7 febbraio 2012.
Dal momento che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al D.P.R. 151/2011, le linee guida si applicano ai processi di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in tutte le 80 attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ed elencate nell’allegato al Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011), anche se sono un utile riferimento anche gli impianti fotovoltaici ubicati in attività non soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.
L’installazione di un impianto fotovoltaico in un’attività soggetta è da considerarsi generalmente una modifica rilevante dell’attività esistente, in quanto comporta una variazione delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti. Tale modifica rientrerà, pertanto, tra gli obblighi di nuova procedura di valutazione preventiva del progetto a cura del VV.FF.
Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati nelle chiusure d’ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale e rurale, incluse le strutture accessorie come pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti, nonché agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all’aperto su area esterna in prossimità di edifici – quali strutture accessorie – ed “interferenti” con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione.
Sono esclusi dal campo di applicazione:
gli impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non sono installati su edifici né su pergole, tettoie, pensiline, del tipo plug & play o di potenza inferiore a 800 W;
gli impianti agrivoltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza, e qualora gli stessi edifici non rientrino fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al d.P.R. l° agosto 2011, n.151;
gli impianti a concentrazione solare, nei quali i pannelli fotovoltaici sono installati su strutture di sostegno ad inseguimento solare.
L’esecuzione di interventi conformi alle prescrizioni tecniche contenute nella linea guida, in assenza di specifici elementi di criticità emersi dalla valutazione del rischio di incendio, non determinerà un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio e quindi l’intervento potrà essere ricompreso in quelli per cui vigerebbe la semplice SCIA antincendio.
Qualora, invece, dalla specifica valutazione del rischio emergesse un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, si dovrà attivare le procedure di aggiornamento del C.P.I. tramite istanza al Comando di riesame dei progetti; il progettista potrà comunque individuare altre possibili soluzioni tecniche comunque finalizzate al raggiungimento dei richiamati obiettivi di sicurezza.
Misure tecniche per la prevenzione incendi fotovoltaico
Le linee guida definiscono inoltre una serie di misure antincendio utili a definire una vera e propria strategia antincendio che si consiglia di prenderne visione per ottimizzare la progettazione e l’installazione degli impianti con le relative misure tecniche specifiche per l’installazione.
ATTENZIONE! Gli interventi di manutenzione dovranno essere riportati nel Registro dei controlli e delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio di cui all’articolo 3 del D.M. 01/09/2021.
Consulta le linee guida emanate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco a questo link: