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Assegnazione Agevolata ai Soci ed Estromissione Beni (Legge 199/2025, Articolo 1, commi 35-41) Decorrenza: 1° gennaio 2026
La norma ripropone il regime temporaneo per favorire la fuoriuscita di beni immobili e mobili registrati dal regime d'impresa e si applica alle società che intendono assegnare o vendere ai propri soci beni immobili non strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri.
L'agevolazione è accessibile a condizione che i soci risultino tali già alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Una novità importante riguarda la possibilità di applicare questo regime anche alle società che decidono di trasformarsi in società semplici, purché il loro oggetto esclusivo o principale sia la gestione dei beni sopra citati.
Tutte queste operazioni devono concludersi entro il 30 settembre 2026.
L'imposta applicata sostituisce IRPEF, IRES e IRAP e si applica sulla differenza tra il valore normale (o catastale) e il costo fiscalmente riconosciuto:
Per le società, il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato in due rate: il 60% entro il 30 settembre 2026 e il restante 40% entro il 30 novembre 2026. Per gli imprenditori individuali, la seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2027.
Il Comma 41 è specifico per le ditte individuali e riguarda l'estromissione beni immobili dal patrimonio d'impresa per portarli nella sfera privata. L'operazione può essere effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, a condizione che l'immobile fosse già posseduto al 30 settembre 2025.
Anche in questo caso si applica un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza, con effetti che decorrono retroattivamente dall'inizio dell'anno.
Riforma sulla tassazione delle plusvalenze (Legge 199/2025, art. 1, commi 42 e 43). Decorrenza: 1° gennaio 2026
La norma interviene in modo restrittivo sulla disciplina della rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali. La facoltà di ripartire il carico fiscale in 5 quote costanti viene limitata, rendendo la tassazione immediata e integrale.
A decorrere dal periodo d'imposta 2026, la rateizzazione quinquennale è ammessa esclusivamente per le cessioni di Azienda o Rami d’Azienda, a condizione che l’azienda sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni.
Per tutti gli altri beni (immobili strumentali, macchinari, impianti) e per le immobilizzazioni finanziarie non soggette a PEX, la plusvalenza concorre interamente al reddito nell'anno in cui è realizzata, anche se il possesso è ultra triennale.
L'opzione per la rateizzazione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi. In assenza di dichiarazione, la tassazione è sempre integrale.
Per evitare un calo degli incassi erariali nel primo anno, il comma 43 stabilisce che il calcolo dell'acconto 2026 col metodo storico deve essere effettuato simulando che la nuova norma fosse già in vigore nel 2025.
Riapertura Affrancamento Riserve in Sospensione d'Imposta (Legge 199/2025, art.1, commi 44-45). Decorrenza: 1° gennaio 2026
Si dispone la riapertura dei termini per l'affrancamento straordinario delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta. Si tratta di una misura che consente alle società di "liberare" tali riserve (spesso derivanti da precedenti leggi di rivalutazione) dal vincolo fiscale che le grava: normalmente, queste riserve vengono tassate con le aliquote ordinarie (IRES e IRAP) solo nel momento in cui vengono distribuite ai soci o utilizzate per scopi diversi da quelli previsti.
L'affrancamento permette di estinguere definitivamente questo debito latente versando un'imposta sostitutiva forfettaria del 10%, decisamente più vantaggiosa rispetto al prelievo ordinario. L'ambito di applicazione riguarda i saldi e i fondi presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e che risultano ancora esistenti al termine dell'esercizio successivo (31 dicembre 2025).
L'operazione può riguardare anche solo una parte delle riserve disponibili (affrancamento parziale). L'imposta deve essere versata obbligatoriamente in quattro rate annuali di pari importo.
Modifica alla disciplina dei Dividendi e delle Plusvalenze (Legge 199/2025, art.1, commi 51-55). Decorrenza: 1° gennaio 2026
La riforma limita l’accesso ai regimi di esclusione (dividendi) e esenzione (PEX - plusvalenze). A differenza della normativa previgente, che non prevedeva soglie minime di possesso per le società di capitali e gli enti commerciali, le nuove disposizioni condizionano il beneficio fiscale alla sussistenza di requisiti dimensionali minimi della partecipazione.
Per beneficiare dell'esclusione/esenzione (IRPEF al 41,86% o IRES al 95%), la partecipazione deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
Lo stesso requisito dimensionale si applica anche alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
Inoltre, i commi 52 e 53 modificano la disciplina della ritenuta ridotta all'1,20% sui dividendi corrisposti a società ed enti residenti in Stati UE/SEE A tal fine è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 % ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026
Deroga alla valutazione dei titoli del capitale circolante (Legge 199/2025, art.1, commi 65-67). Decorrenza: 1° gennaio 2026
La norma introduce una deroga temporanea ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante (non immobilizzati).
Per gli esercizi 2025 e 2026, le imprese possono mantenere i titoli al valore di iscrizione del bilancio precedente, "neutralizzando" le fluttuazioni negative del mercato, a condizione di vincolare una quota di utili a riserva.
La facoltà è riservata esclusivamente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS): nello specifico le società di capitali e le imprese commerciali che redigono il bilancio secondo le norme del Codice Civile e i principi contabili nazionali (OIC), in deroga al principio prudenziale del "minore tra costo e mercato" sancito dall’art. 2426 del Codice Civile, l’impresa ha la facoltà di mantenere i titoli al valore di iscrizione dell'esercizio precedente.
Questa scelta consente di evitare che svalutazioni meramente "teoriche" vadano ad abbattere l'EBITDA e l'utile netto, con conseguenti riflessi negativi sul rating bancario.
Resta fermo l'obbligo di svalutazione solo nel caso in cui la perdita assuma un carattere durevole che deve comunque essere rilevata a conto economico. Per evitare che la deroga si traduca in una distribuzione di utili "fittizi", la norma impone un vincolo di indisponibilità degli utili.
Le imprese che si avvalgono della deroga devono accantonare a una riserva specifica un importo pari alla svalutazione "evitata" (al netto degli oneri fiscali) in modo che l’utile che emerge grazie alla deroga non può essere distribuito ai soci ma deve restare vincolato nel patrimonio netto dell'impresa.
Definizione Agevolata dei carichi affidati alla Riscossione (Rottamazione quinquies) (Legge 199/2025, art. 1, commi 82-101) Decorrenza: 1° gennaio 2026
La norma riguarda tutte le cartelle esattoriali e i carichi affidati all'Agente della Riscossione nell’arco temporale dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: c'è un limite importante sul tipo di debito: deve trattarsi di tasse e contributi derivanti da "omessi versamenti" o contributi INPS non versati. Sono invece esclusi i debiti che derivano da accertamenti d'ufficio. Il contribuente deve versare solo la quota capitale e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica.
Vengono invece completamente cancellati le sanzioni; gli interessi di mora e l'aggio. Per aderire, il contribuente deve presentare una domanda telematica entro il 30 aprile 2026. Se i carichi sono oggetto di contenzioso, il debitore deve impegnarsi a rinunciare al giudizio.
Non appena si presenta la domanda, scatta una sorta di "scudo protettivo" e l'Agenzia non può avviare nuovi pignoramenti o fermi amministrativi. Il contribuente torna tecnicamente "in regola": può ottenere il DURC e può ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione che altrimenti sarebbero bloccati sopra i 5.000 euro.
Una volta presentata la domanda, l'Agente della Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 il calcolo esatto delle somme dovute. A quel punto si può scegliere tra il pagamento unico entro il 31 luglio 2026 o la rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali.
Sulle rate si paga un interesse agevolato del 3%. Inoltre, chi è "decaduto" dalle vecchie edizioni può rientrare in questa nuova procedura; c'è però un'eccezione: chi sta pagando regolarmente la Rottamazione-quater (quella del 2023) alla data del 30 settembre 2025 non può passare alla Nuova Quinquies.
Il sistema è basato sulla puntualità. La definizione agevolata decade (e si torna a dover pagare tutto il debito originario con sanzioni e interessi) se si salta anche una sola rata (è prevista una tolleranza di soli 5 giorni); si pagano in ritardo due rate del piano; se non si versa l'ultima rata.
Definizione Agevolata Tributi Regionali e Locali (Legge 199/2025, art.1, commi 102- 110) Decorrenza: 1° gennaio 2026
La norma stabilisce un quadro normativo stabile che attribuisce a Regioni ed Enti Locali la facoltà di introdurre autonomamente forme di definizione agevolata. Tale potere permette agli Enti di sanare crediti, specialmente quelli di difficile esigibilità, riducendo o azzerando sanzioni e interessi. Gli enti coinvolti sono le Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane.
Le entrate che possono essere interessate sono i Tributi propri e le entrate di natura patrimoniale. Sono escluse l’IRAP, addizionali regionali/comunali all'IRPEF e compartecipazioni a tributi erariali. La definizione può riguardare debiti non ancora adempiuti, accertamenti in corso o controversie già pendenti dinanzi alla giurisdizione
tributaria. Per accelerare l'efficacia delle misure, viene introdotta una deroga importante alle procedure ordinarie di pubblicità.
In particolare, i regolamenti locali acquistano efficacia direttamente con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente ed entro 60 giorni dalla pubblicazione, l'atto va trasmesso al Dipartimento delle Finanze solo a fini statistici.
Infine, qualora lo Stato introduca definizioni agevolate nazionali, gli enti territoriali possono adottare misure analoghe per garantire parità di trattamento ai contribuenti.
Contrasto all'inadempimento fiscale (IVA e Ritenute Acconto per le imprese) (Legge 199/2025, art. 1, commi 111-115). Decorrenza: 1° gennaio 2026 e ritenuta d’acconto per le imprese dal 1° gennaio 2028
Le disposizioni attuano in parte la Riforma dell'Amministrazione Fiscale prevista dal PNRR con il duplice obiettivo:
Il comma 111 introduce il nuovo Art. 54-bis.1 nel DPR 633/1972 “contrasto all’inadempimento IVA”, che abilita una nuova forma di "liquidazione automatizzata" per i casi di omessa dichiarazione. Anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA o presentazione di dichiarazione priva dei quadri necessari alla liquidazione, l'Agenzia delle Entrate utilizza fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dati delle Liquidazioni Periodiche
Sulla base di questi "segnali certi", liquida l'imposta da pagare. Nella liquidazione non si tiene conto del credito dell'anno precedente; vengono scomputati solo i versamenti effettivamente eseguiti.
L'azione dell’Agenzia può essere esercitata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di omissione. Una volta ricevuta la comunicazione dell’esito della liquidazione, il contribuente ha 60 giorni per fornire chiarimenti o versare il dovuto. In caso di inerzia o riscontri non idonei, le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo.
È’ previsto il divieto di compensazione con altri crediti.
Viene applicata la sanzione per omessa dichiarazione (120% del tributo, min. € 250,00) e la sanzione è ridotta a 1/3 se il pagamento avviene entro i 60 giorni dalla comunicazione; una volta ricevuta la comunicazione, non è più possibile beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso.
I commi 112-115 estendono la ritenuta d'acconto al regime dei pagamenti tra imprese (finora limitato ai professionisti) anche ai corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da imprese. Le nuove ritenute si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2028, si prevede un’aliquota dello 0,5% per il primo anno ed un’aliquota dell’1% dal 2029 dell'importo e versarlo direttamente allo Stato come acconto sulle tasse del fornitore.
La ritenuta non si applica alle imprese che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale o ai soggetti in regime di Adempimento Collaborativo, oltre ai pagamenti già soggetti a ritenuta dell’11% (ristrutturazioni edilizie).
Contrasto alle Indebite Compensazioni (Legge 199/2025, art. 1, comma 116) Decorrenza: 1° gennaio 2026
La norma inasprisce i vincoli alla compensazione "orizzontale" (ovvero l'utilizzo di crediti di un'imposta per pagare debiti di altra natura tramite modello F24). L'obiettivo, in linea con la Riforma 1.12 del PNRR, è prevenire l'evasione e garantire che i contribuenti con debiti certi e scaduti verso lo Stato non utilizzino crediti tributari prima di aver regolarizzato la propria posizione debitoria.
Il comma 116 interviene sull'articolo 37 del D.L. n. 223/2006, modificando il limite oltre il quale scatta il divieto assoluto di compensazione fissando la nuova soglia a € 50.000,00 (rispetto ai precedenti € 100.000,00).
I contribuenti, quindi, che hanno debiti iscritti a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati in riscossione per un importo complessivo superiore a € 50.000,00 per i quali i termini di pagamento siano scaduti, non possono effettuare alcuna compensazione orizzontale finché non estinguono il debito o ottengono un provvedimento di sospensione. Il divieto non opera per i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.
Questi possono ancora essere compensati anche in presenza di debiti erariali superiori alla soglia, fatto salvo quanto previsto per specifici settori. Rispetto al testo presentato dal Governo, nel corso dell’esame del provvedimento in Senato, grazie anche all’azione di CONFAPI, è stato soppresso il divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.
Differimento Plastic Tax e Sugar Tax (Legge 199/2025, art. 1, comma 125). Decorrenza: 1° gennaio 2027
La norma dispone il rinvio dell'entrata in vigore delle due imposte sui consumi introdotte originariamente dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). Entrambe le tasse vengono ora allineate alla medesima data di decorrenza: il 1° gennaio 2027.
Allineamento Accise Benzina-Gasolio (Legge 199/2025, art. 1, comma 129). Decorrenza: 1° gennaio 2026
La norma prevede il pieno riallineamento delle aliquote di accisa tra benzina e gasolio per autotrazione, eliminando la distinzione tributaria che costituiva il sussidio ambientalmente dannoso catalogato come EN.SI.24. Viene quindi abbandonato il meccanismo di avvicinamento graduale quinquennale (originariamente previsto dal Dlgs 43/2025 con variazioni annue di 1,0- 1,5 centesimi) in favore di un allineamento immediato e definitivo a partire dal 2026.
L'allineamento avviene attraverso una compensazione incrociata di 4,05 centesimi di euro per litro per cui:
Sono previste esenzioni e regimi agevolati: la norma tutela specifici settori produttivi e promuove la transizione ecologica:
Usi Agricoli e Industriali: restano esclusi dagli aumenti gli impieghi agevolati definiti dalla Tabella A del Testo Unico Accise (TUA) ed in particolare per quanto di interesse il Punto 9: Motori fissi industriali e macchine per movimentazione merci nei porti;
Biocarburanti: si conferma il regime di favore per i biocarburanti da sintesi o idro trattamento, con un'accisa ridotta a 617,40 €/1.000 litri fino al 15 maggio 2030 (5 anni dal decreto attuativo del 2025).
Rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni (Legge 199/2025 Articolo 1, comma 144) Decorrenza: 1° gennaio 2026
La norma, inserita durante l'esame al Senato, dispone un ulteriore incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (sia negoziate che non negoziate nei mercati regolamentati) dal 18% al 21%.
Il meccanismo di rivalutazione, disciplinato originariamente dall'Art. 5 della Legge n. 448/2001, è stato reso strutturale dalla precedente Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), superando le proroghe annuali. La norma di applica alle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
Consulta la Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199 del 2025, a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-30&atto.codiceRedazionale=25G00212&elenco30giorni=true