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Il Ministero del Lavoro, con una FAQ pubblicata sul portale URPONLINE, ha chiarito che le dimissioni per fatti concludenti del lavoratore non possono essere equiparate al licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, ribadendo quanto già indicato nella circolare 6/2025, ovvero che il termine minimo per considerare valide le dimissioni per fatti concludenti è di 15 giorni di assenza ingiustificata, salvo diversa previsione del CCNL, che in ogni caso non può indicare un termine inferiore.
Secondo il Ministero, infatti, la norma non richiama esplicitamente i termini previsti per il licenziamento disciplinare, e la volontà del legislatore è chiaramente quella di distinguere le due fattispecie. Le dimissioni per fatti concludenti, non essendo soggette alla procedura di contestazione prevista dallo Statuto dei Lavoratori, richiedono un termine più lungo per garantire che la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto sia inequivocabile.
Infine, sempre nel caso di dimissioni di fatto, il lavoratore non ha diritto alla NASPI, in quanto la cessazione del rapporto non avviene per licenziamento.
Consulta la FAQ del Ministero del lavoro pubblicata su URPONLINE a questo link: https://urponline.lavoro.gov.it/s/article/L-art-19-della-legge-203-24-prevede-che-l-assenza-ingiustificata-per-oltre-15-giorni-possa-essere-considerata-dimissione?language=it
Consulta la circolare 6/2025 del Ministero del Lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/collegato-lavoro-la-circolare-operativa