Newsletter Edilizia, aggiornamento al 24 Ottobre 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 24 Ottobre 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 24 Ottobre 2025.

Questi gli argomenti trattati:

Legge di Bilancio: proroga Superbonus nelle aree del sisma

Nel DDL bilancio, che sta per iniziare il suo iter parlamentare (il testo definitivo è stato trasmesso al Senato lo scorso 23 Ottobre), è presente la norma che proroga il superbonus nelle aree del cratere, anche per i progetti presentati prima del 30 marzo 2024 (come richiesto da Confapi Aniem).

Di seguito il testo della norma, di cui all’Art 112 comma 53

All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter.1 è aggiunto il seguente: «8-ter.2. Per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026 nella misura del 110 per cento.».

Viene inoltre previsto presso il MEF un Fondo da 250 milioni finalizzato “al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell’esposizione ai rischi” (un successivo DPCM stabilirà le modalità di erogazione dei fondi).

MIT: risposta all’Interrogazione Parlamentare sulla compensazione per l’aumento costi dei materiali

Il Ministero delle Infrastrutture, attraverso il Sottosegretario Tullio Ferrante, ha risposto a un’interrogazione parlamentare, presentata dall’On. Mazzetti, sulle iniziative che il Governo intende adottare per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali da costruzione e assicurare il completamento delle opere finanziate con il PNRR.

Il Sottosegretario ha comunicato, in particolare, che, per quanto riguarda la terza finestra temporale del 2024, nei giorni scorsi sono stati resi disponibili 320 milioni, mentre è in corso con il Mef un confronto per la proroga del regime di compensazione.

Di seguito il testo integrale della risposta del Sottosegretario.

L'interrogazione solleva un problema ben noto a questo Ministero, legato all'incremento dei costi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dell'energia specialmente per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, già oggetto di reiterati interventi normativi codificati nell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, e successive modificazioni.

Tale disposizione, come noto, prevede diversi strumenti per integrare le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti e garantire la continuità delle opere. Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel perimetro del PNRR, ricordo che il Fondo Opere Indifferibili, istituito ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del medesimo decreto-legge, ha già consentito l'assegnazione di risorse aggiuntive pari a circa 5,4 miliardi di euro, proprio per fronteggiare l'aumento dei costi delle materie prime.

Con specifico riferimento alle richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, si conferma che tutte le domande presentate nelle finestre temporali del 2023 e nelle prime due del 2024 sono state regolarmente evase. Le risorse disponibili sono state interamente erogate alle stazioni appaltanti che risultavano ammesse. Per quanto riguarda la terza finestra temporale del 2024, a seguito del decreto di ammissibilità, è stato possibile procedere con l'erogazione dei contributi solo a una parte delle stazioni appaltanti ammesse, fino al completo utilizzo dei fondi disponibili in cassa, avvenuto nel mese di agosto 2025.

Per far fronte alle restanti richieste ritenute ammissibili, a seguito di apposita richiesta di integrazione di cassa, formulata al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, n. 206861 del 16 ottobre 2025, è stata acquisita la disponibilità di 320 milioni di euro.

Tali risorse saranno erogate alle stazioni appaltanti nel più breve tempo possibile.

Quanto ai fabbisogni aggiuntivi legati alle ultime finestre temporali di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, si conferma che specifiche esigenze in tal senso sono state rappresentate al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito delle interlocuzioni funzionali alla predisposizione della manovra di bilancio.

Analogamente, sono state trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze proposte volte a sostenere la continuità delle opere pubbliche in esame a decorrere dal 2026.

Si conferma quindi l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sostenere l'equilibrio contrattuale degli investimenti pubblici attraverso una pluralità di azioni che, nel rispetto delle esigenze del settore e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, possano evitare situazioni di stallo in opere strategiche e di grande rilievo per il territorio.

IN Gazzetta Ufficiale n.246 del 22 ottobre 2025 il DM con il piano delle opere idriche

Sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 22 ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero Infrastrutture contenente lo “stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico”.

Il piano, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 30 luglio u.s. e già anticipato in Aniem Lazio News del 19 Settembre, ha un valore complessivo di 957 milioni, erogati dal 2025 al 2029, e prevede 75 interventi, per ciascuno dei quali sono disposte le relative scadenze attuative, la prima delle quali riguarda la stipula del contratto d’appalto principale.

I soggetti attuatori avranno un’anticipazione del 20% della somma assegnata, che può salire al 30% se si dispone del progetto esecutivo approvato.

Consulta la Gazzetta Ufficiale n.246 del 22 ottobre 2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/10/22/246/sg/pdf

MIT: pareri su proroga affidamenti diretti e differenza tra subappalto e subaffidamento

Con il parere n. 3677 del 2 ottobre u.s. il MIT ha risposto al quesito relativo alla possibilità di proroga di un affidamento diretto e, in particolare, sulla sua compatibilità con il rispetto del principio di rotazione.

Il Ministero, richiamando l’art. 14 che disciplina i metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti, ha precisato che “laddove la stazione appaltante abbia stimato il valore dell’appalto comprensivo di proroghe e rinnovi ed il valore complessivo sia inferiore alle soglie di rilevanza europea e purché tali modifiche siano presenti ed esplicitate correttamente nei documenti di gara, la stessa potrà valutare di far ricorso alle procedure di cui all’art. 50 comma 1 del codice” (modalità di affidamento dei contratti).

La proroga di un contratto affidato direttamente risulta legittima solo se espressamente prevista nei documenti di gara e nella determinazione a contrarre e se computata nell’ambito del valore stimato complessivo dell’appalto, secondo le modalità previste dal Codice appalti.

In sostanza, la durata effettiva del contratto, comprensiva della proroga deve essere valutata già nella fase di programmazione e l’importo massimo per legittimare l’affidamento diretto, comprensivo di proroga, deve rimanere sotto soglia.

In un altro parere (n.3656 del 2 ottobre u.s.), infine, il Ministero, è intervenuto sulla differenza tra subappalto e subaffidamento, rispondendo a un quesito nel quale un operatore economico aveva comunicato alla stazione appaltante l’intenzione di affidare a terzi alcune opere in cemento armato, per un importo inferiore sia al 2% dell’appalto che alla soglia dei 100.000 euro: è stato chiesto al MIT se si trattasse di subaffidamento (con soli obblighi informativi) o di subappalto (che richiede autorizzazione e comporta tutte le conseguenze previste dal Codice).

Nella risposta ministeriale si evidenzia la necessità, al di là delle soglie, di verificare la sostanza effettiva del contratto. Nel caso specifico, la prestazione riguarda lavorazioni edili (opere in cemento armato) e, conseguentemente, il contratto stipulato dall’appaltatore con il terzo non può essere ricondotto a un semplice subaffidamento, ma deve rientrare nella fattispecie del subappalto.

Le soglie numeriche (2% e 100.000 euro) hanno la funzione di assimilare contratti ad alta intensità di manodopera, ma non certo quella di escludere la natura di subappalto dei lavori in senso stretto.

Ministero del Lavoro su obbligo d'iscrizione a Casse Edili e DURC di congruità per le imprese non edili

Rispondendo ad una richiesta avanzata dall’Associazione ANIE (Federazione imprese elettroniche ed elettrotecniche) il Ministero del Lavoro si è pronunciato sull’obbligo di iscrizione alle Casse Edili/Edilcasse e di rilascio del DURC di congruità per le imprese non rientranti nel comparto edile e che applicano contratti collettivi diversi da quello edile.

Con l’Interpello n.4/2025, il Ministero precisa che tale tipologia di aziende (es. settore impiantistico), qualora svolgano attività in cantiere, devono acquisire il Durc di congruità, ma non hanno il vincolo di iscrizione alle casse edili.

In particolare, si evidenzia nella nota ministeriale: “per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcasse competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.”.

L’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa “risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata”.

Consulta l’Interpello n.4/2025 del Ministero del Lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-4-del-17-ottobre-2025

Ministero del Lavoro: non è possibile ottener il DURC regolare per debiti superiori a 150 euro, anche se composto da sanzioni o interessi

Il Ministero del Lavoro (Risposta interpello n.3/2025) ha dichiarato che non è possibile ottenere un DURC regolare se il debito verso gli enti previdenziali, anche se composto solo da sanzioni o interessi, supera i 150 euro.

Il Ministero richiama il D.M. 30.01.2015 che disciplina il procedimento di adozione del Documento unico di regolarità contributiva e, in particolare, il comma 3 dell’articolo 3 che “definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge”.

Nella risposta del Ministero si precisa che “le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono. Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi”.

“Pertanto, ai fini della regolarità contributiva,” conclude il Ministero “è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

Consulta la Risposta interpello n.3/2025 del Ministero del Lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-3-del-13102025

In Gazzetta il Decreto Flussi 2026-2028

Nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 Ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Saranno ammessi in Italia complessivamente 497.550 cittadini di Paesi terzi, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi:

850 cittadini stranieri per l'anno 2026;

850 cittadini stranieri per l'anno 2027;

850 cittadini stranieri per l'anno 2028.

Sul sito del Ministero del Lavoro sono pubblicate date, modalità temporali e documentazione per l’inoltro delle domande.

Consulta la Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 Ottobre 2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20251015&numeroGazzetta=240&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0

Consiglio di Stato: primi interventi sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle offerte tecniche.

Il Consiglio di Stato (Sent. n.8092 del 20 Ottobre u.s.) è intervenuto sull’utilizzo dell’IA nelle offerte tecniche.

Un’impresa, terza classificata in una procedura di gara, aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando la valutazione positiva attribuita all’offerta della concorrente che aveva dichiarato di utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per la gestione di alcune fasi operative e organizzative del servizio.

Secondo i Giudici, tale utilizzo rientra pienamente nel concetto di innovazione valorizzato dal Codice, che incoraggia l’impiego di strumenti in grado di migliorare efficienza e sostenibilità, ma senza che vi sia alcun automatismo nell’attribuzione di punteggi positivi. Il punteggio premiale è contestabile solo se si dimostra un errore manifesto o una valutazione illogica.

In questo contesto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso ritenendo che il giudizio della commissione sull’offerta tecnica rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e che, nel caso specifico, il punteggio attribuito non risulta abnorme, anche alla luce della pluralità di elementi valorizzati.

  • 24 ottobre 2025
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