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Decreto Legge 159/2025 sulla tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro: le principali novità
È stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge 159/2025 in tema di “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Efficacia ed entrata in vigore
Il Decreto Legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione, ovvero il 31 ottobre 2025, tuttavia alcune disposizioni al suo interno hanno un’efficacia differita, in quanto richiedono ulteriori Decreti Attuativi, Accordi o Regolamenti successivi per produrre effetto.
LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN SINTESI
1. Introduzione di un badge di cantiere
Tutte le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato) devono adottare un badge (anche in formato digitale) di cantiere, che consente l’identificazione univoca dei lavoratori e la rilevazione automatica delle presenze.
Il badge può essere esteso anche ad altri ambiti di attività considerati ad alto rischio (che saranno individuati da un successivo decreto).
Le modalità di attuazione del badge, le misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ovvero al massimo entro 120 giorni dal 31 ottobre: entro 60 giorni per la legge di conversione e altri 60 giorni dalla legge di conversione per il decreto attuativo).
2. Inasprimento sanzionatorio in ambito patente a crediti
Il Decreto Legge introduce nuove modalità di riduzione del punteggio e inaspriscono le sanzioni per le violazioni gravi:
per le violazioni indicate al n. 21 dell’Allegato I-bis del D.LGS. 81/2008, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento;
viene raddoppiata la sanzione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza il possesso della patente a crediti. In questi casi, infatti, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a un importo di 12.000 euro (prima erano 6.000 euro);
sono state unificate nella n. 21 le fattispecie di violazioni n. 21, 22 e 23 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, prevedendo una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare trovato in azienda (in precedenza si prevedeva, rispettivamente,1, 2 o 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero).
Le decurtazioni dei crediti derivanti da queste modifiche si applicano in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di questa data, continuano a trovare applicazione le decurtazioni previste prima delle modifiche.
3. Specifica aggiornamento RLS
Fino al 31 ottobre il d.lgs. 81/2008 prevedeva per gli RLS un obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non poteva essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori, non prevedendo un termine ben preciso, invece, per le imprese che occupano sotto i 15 dipendenti.
Con questo decreto viene aggiunto un ultimo periodo all’art. 37 comma 11 d.lgs. 81/2008, stabilendo che, i CCNL disciplineranno le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico anche per le imprese con meno di 15 dipendenti.
4. Obbligo di pubblicazione sul SIISL
A partire dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati, per poter ottenere i benefici contributivi legati all’assunzione di personale alle proprie dipendenze, dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Le modalità attuative dovranno essere individuate con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (ovvero entro 60 giorni dal 31 ottobre).
5. Tracciamento e analisi dei mancati infortuni (NEAR MISS)
Allo scopo di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro dovrà emanare linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (NEAR MISS) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.
Consulta il Decreto Legge 159/2025, completo degli Allegati a questo link: https://www.programmagoverno.gov.it/it/notizie/sicurezza-sul-lavoro-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-legge/#usefulLinks
Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI
RENTRI, con il Decreto Direttoriale del 30 Ottobre 2025, n. 319 ha approvato le Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI che fornisce indicazioni puntuali da seguire, sia per il verificarsi di un incidente che provoca la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, sia nei casi in cui la mancanza di disponibilità sia legata ad interventi programmati di manutenzione del sistema.
Il decreto stabilisce da un lato, le modalità di comunicazione agli utenti da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dei comportamenti da adottare nei casi sopra indicati, dall’altro quali procedure di emergenza o di mitigazione gli utenti possono/devono adottare.
In particolare, la possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto decorre dall’apertura di un evento di mancata disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblicato dalla Direzione generale ECB nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRI (https://www.rentri.gov.it ) e sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali (https://www.albonazionalegestoriambientali.it ).
L’utilizzo di queste modalità operative è consentito fino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione generale ECB comunica la chiusura dell’evento relativo alla mancata disponibilità dei servizi, sempre tramite gli stessi portali.
Consulta il Decreto Direttoriale del 30 Ottobre 2025, n. 319 a questo link: https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-n-319-del-30-ottobre-2025.pdf
REMIND! Dall’8 Gennaio 2026 Obbligo di analisi del ciclo di vita (LCA) per i prodotti da costruzione
Ricordiamo ai nostri Referenti che, a seguito della pubblicazione entrato in vigore dal 7 gennaio 2025, viene introdotto l’obbligo di analisi del ciclo di vita (LCA) per i prodotti da costruzione.
L’obbligo diventerà effettivo dall’8 gennaio 2026.
Per poter commercializzare prodotti da costruzione nell’Unione Europea, le aziende dovranno compilare una dichiarazione di prestazione di conformità. Essa dovrà rispettare dei requisiti specifici riguardo la sicurezza dei prodotti, le loro prestazioni tecniche, e il loro impatto ambientale.
Secondo il Regolamento UE i requisiti ambientali imposti dalla normativa si basano sull’analisi LCA, rendendo di fatto obbligatorio il LIFE CYCLE ASSESSMENT per i prodotti da costruzione.
Inoltre, il riferimento allo standard EN 15804, spingerà molte aziende del settore ad ottenere una certificazione EPD, strumento essenziale per dichiarare la sostenibilità dei materiali da costruzione.
Il regolamento CPR introduce inoltre il Passaporto Digitale dei Prodotti da Costruzione, un’iniziativa allineata al Regolamento Ecodesign, che mira a migliorare la tracciabilità e la trasparenza delle informazioni ambientali lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.
Consulta il del Regolamento UE 2024/3110 CPR – Prodotti da Costruzione a questo link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ:L_202403110
Le nuove regole europee sulla dichiarazione di conformità in materia di Gas Fluorurati
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2155 che stabilisce, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/573, le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica indipendente per i prodotti e le apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi (HFC), ed abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879.
il Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2155 definisce le informazioni che produttori e importatori dovranno fornire per immettere sul mercato:
· apparecchiature di refrigerazione,
· condizionamento d’aria, pompe di calore
· inalatori predosati.
Gli operatori saranno chiamati a redigere una dichiarazione di conformità, utilizzando il modello che figura nell’Allegato I del Regolamento, che dovrà essere firmata dal rappresentante legale del fabbricante o dell’importatore dei prodotti o delle apparecchiature.
Il testo individua inoltre, la documentazione che dovrà essere conservata per ciascuna immissione sul mercato, ovvero:
· dichiarazione di conformità; elenco dei prodotti o apparecchiature; quantità di gas fluorurati contenute; documenti commerciali e doganali pertinenti (fatture, bolle di trasporto, attestazioni di provenienza).
La verifica della documentazione e della dichiarazione di conformità dell’importatore dei prodotti o delle apparecchiature spetta poi a un organismo di controllo indipendente, che rilascerà un documento di verifica contenente le sue conclusioni sulla coerenza dei dati e sulla veridicità delle informazioni. L’organismo di controllo indipendente trasmetterà il documento di verifica alla Commissione tramite il portale F-gas.
ATTENZIONE! Le dichiarazioni redatte secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 resteranno valide fino al 31 dicembre 2025, consentendo agli operatori di adeguarsi progressivamente al nuovo sistema.
Consulta il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2025/2155 a questo link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32025R2155
Presenza di rifiuti con amianto, messa in sicurezza permanente, interpello al MASE
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 174543 del 24 settembre 2025, ha fornito chiarimenti circa la messa in sicurezza permanente (MISP) in presenza di rifiuti derivanti da attività edili e da processi industriali che potrebbero contenere frammenti in cemento amianto (ETERNIT), ovvero altre tipologie di detriti da demolizione.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito, come gestire la Messa In Sicurezza Permanente (MISP) in presenza di rifiuti con amianto, distinguendo tra interventi in situ ed interventi ex situ.
Consulta l’interpello n.174543 del 24 settembre 2025 a questo link: https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/interpello_prot_124233_01_07_2025-pdf
Consulta la risposta del MASE all’interpello n.174543 del 24 settembre 2025 a questo link: https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/risposta_prot_174543_24_09_2025-pdf
Approvato il Decreto Legislativo contro i “green claims” ingannevoli
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro del MIMIT Adolfo Urso, un decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 2024/825 sulla ‘responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde’.
Il provvedimento rafforza tutele e strumenti contro le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, i cosiddetti ‘green claims’ ingannevoli, e introduce nuove modalità di informazione chiara e verificabile a beneficio dei consumatori.
“Con questo provvedimento puntiamo i riflettori sul fenomeno del greenwashing per difendere il Made in Italy autenticamente sostenibile e valorizzare chi compete con trasparenza e responsabilità”, ha dichiarato il ministro Urso. “L’obiettivo è tutelare i consumatori, perché possano compiere scelte di acquisto consapevoli, e proteggere le imprese italiane da pratiche scorrette che alterano la concorrenza”.
Il Decreto amplia l’elenco delle pratiche commerciali vietate, aggiornando il Codice del Consumo. Da ora in poi saranno considerate scorrette e sanzionate le affermazioni ambientali generiche o ingannevoli, come la presentazione di prodotti ‘neutri’ o ‘a impatto zero’, quando tali dichiarazioni non siano attendibili, comparabili e verificabili. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei consumatori e proteggere i settori produttivi più esposti, come moda e tessile, dove una comunicazione ambientale corretta è essenziale per informare il consumatore, difendere il Made in Italy e contrastare pratiche sleali che penalizzano i produttori virtuosi.
Il provvedimento introduce definizioni puntuali di asserzione ambientale, marchio di sostenibilità, durabilità e riparabilità dei beni, per rendere più trasparente e verificabile la comunicazione sulle caratteristiche ambientali e consentire ai consumatori di riconoscere con chiarezza i prodotti realmente sostenibili.
Saranno infine previste, nuove regole di trasparenza nelle informazioni ai consumatori, anche per i contratti conclusi online, con l’introduzione di un avviso armonizzato sulla garanzia legale e di un’etichetta armonizzata che rendono immediatamente riconoscibile la durabilità dei prodotti.
Il mancato rispetto delle nuove disposizioni sarà oggetto di vigilanza da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrà applicare le sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette.
Consulta il Comunicato Stampa del MIMIT sui “green claims” ingannevoli a questo link: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/cdm-approva-decreto-contro-i-green-claims
Consulta la Direttiva UE 2024/825 a questo link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825