Newsletter Fiscale & Societaria del 10 Dicembre 2025

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto per la dilazione pagamenti dei debiti contributivi INPS e INAIL

Nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025 è stato pubblicato il Decreto 24 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro sulla dilazione del pagamento dei debiti contributivi fino a un massimo di 60 rate mensili.

Si tratta dell’attuazione della nuova disciplina sulla dilazione dei debiti dovuti a INPS e INAIL prevista dal l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203.

La norma attribuisce ai due Istituti la competenza esclusiva a concedere piani di rateazione fino a 60 rate mensili, per i casi di "difficoltà economico finanziaria temporanea".

Il Decreto, che rinvia a successivi atti dei Consigli di Amministrazione dei due Istituti la definizione delle modalità operative per formulare la richiesta, individua due tipologie di situazioni in cui è possibile ottenere la dilazione dei debiti:

fino a € 500.000,00 massimo 36 rate;

oltre 500.000,00 massimo 60 rate.

Anche i criteri per la valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria”, presupposto per accedere alla rateizzazione, saranno definiti con apposite Delibere dei Consigli di Amministrazione INPS e INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto.

Consulta il Decreto 24 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/11/29/25A06370/sg

 Nuovo Bonus Mamme: INPS pubblica le FAQ

L’INPS, per dare risposta alle richieste di chiarimento degli intermediari e dei cittadini, ha integrato il Manuale Utente, disponibile all’interno del servizio online, con le domande frequenti (FAQ).

Consulta le FAQ pubblicate da INPS sul Nuovo Bonus Mamme a questo link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.nuovo-bonus-mamme.html

Conservazione sostitutiva delle E - fatture: scadenza 31 gennaio 2026

Ricordiamo ai nostri Referenti che ai sensi dell'art. 39 del DPR n.  633/1972, sia chi emette sia chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la conservazione elettronica non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla Legge CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale.

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 ha chiarito che la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire “…entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.”

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2024, anno di imposta 2023 e quindi per le fatture elettroniche dell’anno 2023, la conservazione elettronica deve avvenire entro 3 mesi dal 31 ottobre 2024 termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni.

Ne consegue che per le E-fatture 2023 la conservazione elettronica deve avvenire entro il 31 gennaio 2025.

Consulta a l’Art. 39 del DPR n.  633/1972questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1972;633~art39!vig=

Consulta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017  a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302755/Risoluzione+n+46+del+10+aprile+2017_RISOLUZIONE+N_46+DEL+10-04-2017.pdf/3ae66466-2438-bc8a-0f7d-a0fe4473d94f

INPS: indicazioni operative per l’incentivo all’autoimpiego nei settori strategici

L’INPS, con la circolare n. 147 del 27 novembre 2025, ha illustrato le modalità indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, come stabilito dall’articolo 21 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti sopra descritti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 21 del decreto Coesione, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Restano esclusi dal beneficio, così come previsto dal comma 2 dell’articolo 21 del decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, per i quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

La circolare INPS n. 147 del 27 novembre 2025, oltre a disciplinare l’esonero contributivo per le assunzioni, prevede al comma 3, che le imprese avviate dai medesimi soggetti, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del citato comma 7, possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall’Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e viene liquidato annualmente in forma anticipata e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Le modalità di riconoscimento di tale contributo saranno illustrate con successiva circolare.

Consulta la circolare INPS n. 147 del 27 novembre 2025 a questo link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2025/11/Circolare_15089/Allegati/16449_Circolare-numero-147-del-27-11-2025.pdf

Consulta il Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024;60

Agenzia dell’Entrate: chiarimenti sui crediti da bonus edilizi e conferimento d’azienda

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n.281 del 4 novembre 2025, ha chiarito che nel caso di trasformazione di una ditta individuale in una società a responsabilità limitata mediante conferimento d’azienda, i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi non si trasferiscono automaticamente alla ditta conferitaria.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda il caso di una ditta individuale del settore edile che avendo eseguito interventi rientranti nel perimetro agevolativo del Superbonus per i quali i committenti hanno optato per lo sconto in fattura, ha maturato corrispondenti crediti di imposta.

A seguito di questi interventi, il titolare, che intende trasformare la propria ditta individuale in una SRL mediante il conferimento dell’azienda posseduta, chiede all’Agenzia chiarimenti circa la sorte dei crediti maturati con lo sconto in fattura ed in particolare circa la possibilità (con eventuali limiti) del loro trasferimento alla costituenda società di capitali.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione di conferimento non è assimilabile alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, e deve essere equiparata a una cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, con conseguente applicazione dei limiti di circolazione previsti dalla norma.

Ne consegue che il conferimento di azienda come specificato dall’art. 176 DPR 917/1986 del TUIR non comporta alcuna successione universale dei diritti e doveri (anche fiscali) del soggetto conferente nella società conferitaria.

Ciò premesso, occorre considerare la normativa specifica in materia di circolazione dei crediti di imposta derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura o dalla cessione dei crediti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 121 del DL. 34/2020.

Ne deriva che tale trasferimento, in quanto qualificabile come cessione, rileva ai fini del computo del numero massimo di cessioni “libere” effettuabili dal titolare dei crediti stessi ai sensi della norma sopra richiamata poiché l’operazione comporta un mutamento della titolarità del credito.

Di conseguenza il credito maturato a seguito dell’opzione per lo sconto in fattura non potrà essere ulteriormente oggetto di “libera” cessione, se non verso i soggetti qualificati previsti dall’articolo 121 (Banche e Intermediari Finanziari).

In merito al trasferimento dei crediti d’imposta da bonus edilizi, è necessario ricordare che l’art. 121 stabilisce che questi sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli Istituti di Credito e gli altri Intermediari Finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di Banche e Intermediari Finanziari.

Infine, riguardo alle formalità da rispettare ai fini dell’utilizzo dei crediti, l’Agenzia ha chiarito che il trasferimento con conferimento deve seguire le stesse procedure per le cessioni di crediti, avvalendosi della “Piattaforma cessione crediti”.

Consulta la Risposta n.281 del 4 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9425539/Risposta+n.+281_2025/42e105a5-5fc9-b820-345a-c1438c303676

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