Newsletter Edilizia, aggiornamento al 16 Gennaio 2026

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 16 Gennaio 2026

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo, 

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 16 Gennaio 2026.

Questi gli argomenti trattati: 

Il report ANAC su andamento appalti nel 2° Quadrimestre 2025

L’ANAC ha diffuso il proprio report sull’andamento del mercato dei contratti pubblici nel secondo quadrimestre 2025 (i dati fanno riferimento alle procedure di affidamento di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro).

Gli appalti nel periodo maggio-agosto 2025 si assestano a un importo totale di circa 113,7 miliardi di euro, con 94.643 procedure, segnando nel complesso una leggera crescita rispetto all’analogo quadrimestre dell’anno precedente del +0,7% in valore e del +1,3% in termini di numerosità.

Per il settore dei lavori si è registrata una flessione del -1,9% (21.693 rispetto a 22.111), con una crescita del 4,2% a livello di importo (circa 20,7 miliardi rispetto a 19,9).

Forte espansione invece per le forniture (+34,7%), che si assesta a ben 63,4 miliardi di euro rispetto ai 47 del secondo quadrimestre 2024; diminuisce il settore dei servizi del -35,7% in termini di importo, che passa a circa 29,5 miliardi dai 45,9 dell’analogo periodo 2024, e del -0,8% in termini di numerosità (38.590 procedure rispetto a 38.907).

Parere MIT su obbligo di presenza Restauratore nel collaudo per LAVORI IN OG2

Con il parere n.3865 il MIT si è pronunciato sull’obbligo legislativo che impone la presenza di un restauratore esperto nel collaudo di lavori su beni culturali.

In particolare, l'art. 22, comma 1, dell'All. II.18 del Dlgs 36/2023 stabilisce che, per il collaudo di lavori per i quali è prescritta la OG2, è necessaria la presenza di un restauratore con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. Con riferimento a lavori di ristrutturazione/recupero di un bene vincolato (OG2) che, però, non riguardano elementi di particolare pregio o rilevanza dal punto di vista del vincolo (quali apparati decorativi, affreschi, finiture specifiche), è stato chiesto al Ministero se debba comunque essere nominato un restauratore ai fini del collaudo oppure se ne possa fare a meno.

Nella sua risposta, il MIT ritiene che la norma sia chiara nel “richiedere la presenza di un restauratore per il collaudo quando si interviene su beni culturali con lavori in OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), e indipendentemente dalla tipologia specifica dell’intervento. La ratio della disposizione afferisce alla natura del bene sottoposto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004), il che implica la necessità dello svolgimento del collaudo con competenze specifiche. Pertanto anche se i lavori non riguardano elementi di particolare pregio, come affreschi o decorazioni, occorre considerare che il bene è comunque sottoposto a vincolo e che qualsiasi intervento può avere impatto sulla integrità dello stesso bene. Anche se si tratta di lavori di manutenzione ordinaria, come la pulizia o la sostituzione di elementi non originali, in generale la presenza del restauratore risulta comunque necessaria per garantire che gli interventi rispettino i principi di conservazione e che non compromettano l'integrità del bene vincolato, anche se non sono direttamente coinvolti elementi di pregio”.

Ministero del Lavoro: CHIARIMENTI SU OBBLIGO ISCRIZIONE Casse Edili e DURC di congruità

Il Ministero del Lavoro, in risposta a una richiesta di interpello inoltrata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), ha chiarito che “l’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata”, aggiungendo, in coerenza con quanto affermato dalla Corte di cassazione, che “l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia”.

In questo senso è stato richiamato quanto già espresso dallo stesso Ministero con la circolare del 30 gennaio 2008 n. 5, per cui “l’iscrizione alle casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile”.

“Per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/EDILCASSA”.

“Le Casse Edili e/o le EDILCASSA competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese non iscritte alla Cassa Edile/EDILCASSA, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio”.

Piano Casa: si attende DPCM

Dopo le previsioni contenute nella Legge di Bilancio sull’emergenza abitativa, finalizzate soprattutto a implementare l’offerta di alloggi per giovani, giovani coppie e genitori separati, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha preannunciato l’imminente attivazione del Piano casa, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Un apposito DPCM fornirà i principi portanti del Piano.

Il primo obiettivo temporale sarebbe la realizzazione di 3.000 alloggi entro il primo anno, con affitti calmierati (almeno l’80% delle nuove disponibilità dovrebbe essere collocata in affitto) tali da non superare il 30% del reddito (limite considerato sostenibile e non oltrepassabile per una famiglia a medio reddito secondo le analisi effettuate).

Il MEF ha già avviato una ricognizione sugli immobili di enti e amministrazioni che potrebbero essere coinvolti nel Piano casa.

A regime, il Piano dovrebbe prevedere la realizzazione di 100.000 alloggi in 10 anni, oltre all’offerta di alloggi popolari per le fasce di popolazione più indigenti.

Tra gli strumenti finanziari strategici un ruolo centrale dovrebbe essere riservato all’acquisizione di capitali provenienti da soggetti istituzionali nazionali e capitali internazionali.

Si evidenzia che il Piano Casa Italia è stato formalmente introdotto con la Manovra 2025 e il MIT ha comunicato nei mesi scorsi un primo impianto operativo e finanziario che ricomprende modelli di finanziamento integrati pubblico-privati. Le risorse complessive annunciate per il periodo 2027-2030 ammontano a 660 milioni.

Prevenzione rischio sismico: stanziati 200 Milioni

Con un Avviso pubblico, il Dipartimento Casa Italia e quello per le politiche di coesione e per il Sud hanno stanziato 200 milioni per la prevenzione del rischio sismico su edifici e superfici pubblici e su opere d’arte stradali, situati nei territori delle “Aree interne” ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2.

L’Allegato 1 dell’Avviso riporta l’elenco dei comuni interessati situati nelle zone sismiche 1 e 2

I soggetti proponenti sono Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Comunità montane, purché proprietari degli edifici e delle elisuperfici e/o delle opere d’arte stradali oggetto di intervento. Sono considerate ammissibili le spese riguardanti:

le opere a carattere strutturale e le opere edili e impiantistiche ad esse strettamente connesse, inclusi i relativi costi della sicurezza;

le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento inerenti alle opere a carattere strutturale e alle opere edili e impiantistiche ad esse strettamente connesse;

l’IVA sulle precedenti voci di spesa, se non recuperabile.

Gli interventi devono avere come obiettivo il rafforzamento, il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici nonché, se meno oneroso, la demolizione e la ricostruzione di strutture sanitarie e ospedaliere, edifici scolastici, edifici sede legale di Comuni, edifici sede di uffici pubblici, la realizzazione, il rafforzamento, il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici di elisuperfici, il rafforzamento, il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici delle opere d’arte stradali, ivi inclusi interventi di consolidamento strutturale e geotecnico.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 4 giugno 2026.  

Il nuovo Decreto contro i rischi da esposizione amianto

Dal 24 gennaio 2026 entra in vigore il decreto legislativo 213/2025, che recepisce la direttiva europea sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Il nuovo decreto, composto da 19 articoli, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 e cambia in modo sostanziale l’approccio al rischio amianto, spostando l’attenzione sull’individuazione preventiva dei materiali e su una valutazione del rischio fondata su dati tecnici e non su elementi presunti.

Il provvedimento modifica e integra le regole contenute nel decreto legislativo 81/2008 e si applica alle attività di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, rimozione dell’amianto o di materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei rifiuti, bonifica di aree contaminate, attività estrattive o di scavo in pietre verdi, nonché interventi di emergenza e lotta antincendio in contesti con potenziale rilascio di fibre.

La rimozione dell’amianto deve avere priorità rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.

In presenza di attività che comportino rischio di esposizione all’amianto si prevedono adempimenti e obblighi di notifica.

In particolare, l’impresa dovrà effettuare una valutazione specifica dei rischi, finalizzata a determinare la natura e il livello dell’esposizione dei lavoratori.

sarà inoltre obbligatoria la notifica preventiva all’organo di vigilanza competente, con indicazione dei seguenti elementi:

  • ubicazione del cantiere;
  • tipologia e quantità di materiali contenenti amianto;
  • attività previste e misure di sicurezza adottate;
  • numero dei lavoratori coinvolti;
  • data di inizio e durata stimata dei lavori.

Prima di avviare attività che comportino rischi da esposizione, occorrerà sapere se l’amianto è presente; il datore di lavoro dovrà attivarsi acquisendo informazioni (dai proprietari e/o da altre fonti disponibili) in assenza delle quali dovrà procedere a verifiche tecniche tramite operatori qualificati, prima dell’inizio dei lavori.

Consulta il decreto legislativo 213/2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/09/26G00008/SG

Consiglio di Stato: sì al soccorso istruttorio per presentazione rapporto situazione personale maschile e femminile

Il Consiglio di Stato (Sent. n.202 del 9 Gennaio 2026) è intervenuto sulla mancata presentazione, al momento della presentazione dell’offerta, della copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

In una procedura di gara aperta, dopo la formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, è stata contestata l’illegittima attivazione “del soccorso istruttorio per sopperire ad una carenza documentale – la produzione dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità – che costituiva requisito necessario dell’offerta”.

Si tratta di adempimenti derivanti dalla UE in sede di disciplina delle procedure finanziate con risorse del PNRR.

Il nuovo Codice dei Contratti (art. 94 comma 5 lett. c d.lgs. n. 36/2023) prevede l’esclusione automatica dalle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse europee degli “operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna … che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità …. ”.

Secondo i Giudici, la fattispecie concerne un requisito di partecipazione di ordine generale suscettibile di soccorso istruttorio trattandosi di documentazione non afferente alla offerta tecnico-economica.

A supporto di tale posizione viene richiamato anche l’art. 101, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, a norma del quale può essere sanata “ogni omissione … di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara”, potendo ben rientrare in questa nozione il rapporto sullo stato del personale. Il ricorso al soccorso istruttorio presuppone che “tale documento preesistesse alla gara ossia fosse stato validamente formato in un momento antecedente alla scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di partecipazione”.

Il Consiglio di Stato, evidenziando anche la medesima posizione assunta dall’ANAC, ha ritenuto quindi corretto il comportamento della stazione appaltante favorevole al ricorso al soccorso istruttorio, che peraltro ha interessato tre partecipanti su quattro alla procedura in ossequio al principio del favor partecipationis.

  • 16 gennaio 2026
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