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I nuovi Regolamenti Europei per i materiali a contatto con gli alimenti (MOCA)
La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) ha pubblicato in data 2 e 3 febbraio 2026 importanti aggiornamenti relativi ai Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA), in particolare riguardanti le materie plastiche e l'uso del Bisfenolo A (BPA).
Regolamento (UE) 2026/250 - Correzione su Bisfenolo A (BPA)
Si tratta di un Regolamento "Correttivo" che interviene su alcune inesattezze e incongruenze presenti nel precedente Regolamento (UE) 2024/3190, ovvero:
Consulta il Regolamento (UE) 2026/250 - Correzione su Bisfenolo A (BPA) a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600250
Regolamento (UE) 2026/245 - Aggiornamento Lista Positiva Plastiche; data di pubblicazione: 2 febbraio 2026, vigente dal 23 Febbraio 2026
Il Regolamento introduce modifiche dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante le sostanze autorizzate nei materiali plastici, ovvero
Consulta il Regolamento (UE) 2026/245 - Aggiornamento Lista Positiva Plastiche a questo link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600245
Il Ministero del Lavoro pubblica il Piano Integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026
Il Ministero del Lavoro con DM n.20 del 12 febbraio 2026 ha pubblicato il Piano Integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro Anno 2026, che riassume le attività che entro il 31 dicembre 2026 verranno messe in atto dallo stesso Ministero per la sicurezza sul lavoro, la prevenzione, la vigilanza, la cultura della sicurezza.
Il Piano Integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026 riguarda la sicurezza dei lavoratori, il lavoro e la formazione al lavoro ed è suddiviso in due macro aree:
Il Piano prevede campagne di sensibilizzazione, accordi, bandi, sia già in essere che da programmare, incentivi alla sicurezza e premialità, i criteri dell’attività di vigilanza che dovrà concentrarsi su edilizia e agricoltura, attività manifatturiere, logistica magazzinaggio.
Questo l’elenco delle aree strategiche previste dal Piano:
Consulta il Piano Integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026 del Ministero del Lavoro a questo link:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/pagine/DM-20-del-12022026
Pubblicate le linee Guida AIRM per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici
L’articolo 211 del D. Lgs 81/08 prescrive che il Medico Competente si occupi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio.
L’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica ha pubblicato nel 2021 le Linee Guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, pensato come valido supporto al Medico Competente.
Il documento descrive in modo dettagliato sia gli effetti diretti ed indiretti dell’esposizione a campi elettromagnetici, che gli effetti non accertati, in particolare quelli a lungo termine, fornendo i criteri per effettuare la sorveglianza sanitaria nelle diverse situazioni che possono presentarsi all’attenzione del medico competente in questo particolare e complesso ambito di controllo sanitario.
Consulta il documento nella sottosezione “normativa e linee guida” della sezione Campi Elettromagnetici del Portale Agenti Fisici a questo link: https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/DOCUMENTAZIONE/CEM/documenti/Linee_Guida_AIRM_CEM_2021.pdf?lg=IT
Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213: nuove soglie di esposizione all’amianto
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.
Tra le principali novità vi è un cospicuo abbassamento del valore limite occupazionale che passa dal precedente valore di 0,1 fibre/cm3 nelle 8 ore al valore di 0,01 fibre/cm3. In particolare, per garantire che l’esposizione sia ridotta al più basso valore tecnicamente possibile, viene precisato che:
fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore tramite microscopia ottica in contrasto, o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti;
dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto dovrà essere effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.
Si ricorda che tali disposizioni si applicano a tutte le attività lavorative, compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.
Consulta il 2026 il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;213
La Nuova Norma UNI sui parapetti anticaduta permanenti e i requisiti di sicurezza aggiornati
Pubblicata la nuova UNI 11996:2025, intitolata “Parapetti anticaduta permanenti – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”. La norma stabilisce criteri chiari per la progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione dei parapetti anticaduta permanenti, strumenti di protezione collettiva fondamentali per la sicurezza dei lavori in quota su edifici, infrastrutture e impianti.
La UNI 11996:2025 si applica ai parapetti progettati come Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) per prevenire cadute dall’alto: la norma definisce requisiti di sicurezza, metodologie di prova e condizioni d’uso, costituendo un riferimento univoco per progettisti, fabbricanti e responsabili della sicurezza.
Non rientrano nell’ambito di applicazione i parapetti destinati alla protezione da urti veicolari o dallo scivolamento di materiali (quali ad esempio materiali inerti o neve).
La norma introduce una classificazione basata sulla capacità di resistenza ai carichi:
Classe A: resistenza ai carichi statici (spinta verticale o orizzontale non dinamica)
Classe B: resistenza ad azioni dinamiche moderate, utile in aree con rischio di urti accidentali o movimenti dell’operatore
Questa classificazione permette di selezionare il parapetto più adeguato in funzione della valutazione del rischio specifico del luogo di installazione.
La UNI 11996:2025 definisce i metodi di prova per verificare la conformità dei parapetti rispetto ai requisiti dimensionali, statici e dinamici, inclusi:
La norma stabilisce regole precise per la gestione operativa dei parapetti nel tempo:
La UNI 11996:2025 rappresenta un aggiornamento fondamentale per l’adeguamento agli standard di tutela della salute e sicurezza nei cantieri. Fornisce parametri tecnici chiari per progettazione, test e gestione dei parapetti anticaduta permanenti, contribuendo a ridurre gli infortuni da caduta dall’alto, una delle principali cause di incidenti nel settore edile.
INL: patente a crediti e decurtazioni per lavoro irregolare
Come anticipato nelle precedenti newsletter, ricordiamo ai nostri Referenti, che con la conversione del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (c.d. "DL Salute e Sicurezza"), ad opera della Legge 29 dicembre 2025, n. 198, sono state introdotte alcune importanti novità in relazione alla patente a crediti di cui all’art. 27 del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 609/2026, interviene sul tema fornendo indicazioni operative in materia di lavoro irregolare.
Il Decreto ha inasprito l’impianto sanzionatorio del 2024, incidendo direttamente sulla gestione dei crediti e sulla possibilità per le imprese di continuare a operare in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza, al fine di potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive. Oltre all’inasprimento delle sanzioni, sono state ridotte le tempistiche di decurtazione, che ora opera già a partire dalla prima contestazione dell’irregolarità notificata dagli Organi Competenti.
Consulta la nota INL n. 609/2026 a questo link:
Soggetti esclusi dall'obbligo d'iscrizione al RENTRI: richiesta di cancellazione dal Registro
I soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 della Legge 199 del 30/12/2025 (che ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.LGS. n. 152/2006), devono presentare, tramite l’Area Operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026; la cancellazione avrà effetto immediato
ATTENZIONE! Le domande di cancellazione presentate oltre il termine del 30 marzo 2026 avranno effetto a partire dal 2027
Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.
Consulta la pagina del sito RENTRI dedicata all’argomento a questo link: https://www.rentri.gov.it/news/cancellazione-dei-soggetti-esclusi-dalla-legge-30-dicembre-2025-n-199