Pubblicato in G.U. il Decreto Legge sui carburanti

Pubblicato in G.U. il Decreto Legge sui carburanti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026, il Decreto Legge 18 marzo 2026 n. 33 contenente “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali”.

Il Decreto prevede specifiche misure “a tempo”, in vigore dal 19 marzo 2026 e per i successivi venti giorni, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri per contrastare la crisi dei mercati dei carburanti innescata dal conflitto in Iran, attualmente in corso.

L’Art. 1 del Decreto contiene misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi, con il rafforzamento del l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.

L’Art. 2 del Decreto prevede che dal 19 marzo 2026 e fino al ventesimo giorno successivo le aliquote di accisa su benzina, gasolio impiegato come carburante e GPL usati come carburanti sono così rideterminate:

  • benzina: € 472,90 per 1000 litri;
  • gasolio usato come carburante: € 472,90 per 1000 litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: € 167,77 per mille chilogrammi.

L’Art. 3 del Decreto tratta del settore dell’autotrasporto, ala quale viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per la maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al mese di febbraio 2026 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per quanto concerne il credito d’imposta

  • sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
  • non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP;
  • sarà cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, purché il cumulo non comporti il superamento del costo effettivamente sostenuto.

I criteri e le modalità applicative saranno stabiliti con successivo Decreto.

Consulta il Decreto Legge 18 marzo 2026 n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/03/18/64/sg/pdf

  • 20 marzo 2026
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