Newsletter Edilizia, aggiornamento al 10 Aprile 2026

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 10 Aprile 2026

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 10 Aprile 2026.

Questi gli argomenti trattati:

ANAC, criteri premialità negli appalti: prossimità territoriale facoltativa e parità di genere obbligatoria

Con la delibera n. 106 del 24 marzo u.s. l’ANAC è intervenuta sulla legittimità di criteri premiali relativi, in particolare, alla prossimità territoriale e alla parità di genere.

Oggetto della delibera è stata una procedura di gara europea per l’affidamento di servizi di ingegneria, architettura inerenti alla Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo superiore alla soglia europea.

L’Autorità ha preso come riferimento l’art. 108, comma 7 del Codice dei Contratti e ha rilevato che, secondo tale norma:

i criteri di valutazione devono essere indicati e ponderati in modo chiaro, anche attraverso sub-criteri e sub-punteggi;

i criteri premiali possono essere introdotti per favorire la partecipazione delle pmi e, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nel territorio di riferimento è subordinata ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

per promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono un maggior punteggio per le imprese in possesso della certificazione di cui all’articolo 46-bis del D.LGS. n. 198/2006.

Mentre la prossimità rientra tra i criteri facoltativi, la certificazione della parità di genere risulta un criterio premiale obbligatorio.

A questo riguardo, l’ANAC ha rilevato che il disciplinare di gara non prevedeva alcun punteggio premiale connesso al possesso della certificazione di parità di genere e tale omissione comporta una non conformità della lex specialis all’art. 108, comma 7, del Codice.

In merito al principio di prossimità territoriale occorre chiarire ex ante quali aspetti della prossimità siano realmente funzionali all’esecuzione: “l’inserimento del criterio di prossimità tra i criteri premiali avrebbe necessitato di una dettagliata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, al fine di consentire agli operatori economici di presentare un’offerta consapevole; il disciplinare di gara, viceversa, contiene generici riferimenti alla presenza di una sede operativa nell’ambito territoriale di realizzazione dell’opera, non chiarendo né gli aspetti concreti da valorizzare per l’attribuzione del punteggio, né la gradualità dello stesso”.

L’Autorità, infine, ha contestato anche le modalità di determinazione dei punteggi, precisando che “l’erronea valutazione dei criteri e dei punteggi assegnati, lungi dal rappresentare un mero errore materiale, ha comportato la formulazione di una graduatoria largamente modificata nei singoli punteggi (pur se ad invarianza di posizioni), posto che gli errori (sia di valutazione che di calcolo) hanno avuto impatto su entrambi i lotti e su tutti i criteri oggetto di valutazione della Commissione, sia in relazione all’offerta tecnica che a quella economica”.

In conclusione, l’art. 108, comma 7 del Codice consente l’utilizzo di criteri premiali, ma questi devono risultare definiti con precisioni, adeguatamente motivati e proporzionati.

 

Decreto PNRR approvato alla Camera: gli emendamenti su ultimazione lavori e sostituzione impresa appaltatrice

Si è concluso l’esame in commissione parlamentare delle proposte emendative al decreto PNRR (conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione). Il testo è stato approvato dalla Camera giovedì 9 aprile scorso e passa ora al Senato.

Di seguito gli emendamenti approvati più significativi:

si introduce una disciplina uniforme dei termini di ultimazione per gli interventi finanziati dal PNRR con scadenza al 30 giugno 2026. In particolare, l’emendamento stabilisce che, anche se i contratti o le convenzioni prevedono un termine anteriore, il termine finale è automaticamente fissato al 30 giugno 2026. La modifica rileva anche ai fini dell’applicazione delle penali per ritardato adempimento. Non sono invece riconosciuti premi di accelerazione per lavori conclusi dopo il termine contrattuale ma entro il 30 giugno 2026. La disposizione si applica anche agli interventi con termini già scaduti alla data di entrata in vigore, purché non ancora ultimati.

Si dispone che la Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza continui ad operare oltre la chiusura del Piano stesso, con le medesime modalità operative già previste a legislazione vigente e con gli stessi compiti e poteri. La Cabina, inoltre, esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sulle azioni finalizzate a dare continuità agli interventi e agli investimenti del Piano.

Per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi PNRR in caso di crisi dell’impresa appaltatrice si prevede la risoluzione del contratto qualora l’impresa acceda a procedure di crisi o insolvenza con finalità liquidatoria, al fine di rispettare i tempi imposti dal finanziamento. Alla risoluzione consegue il pagamento delle sole penali già maturate, anche tramite escussione delle garanzie o compensazione dei crediti.

È inoltre stabilito che i crediti dell’impresa siano prioritariamente destinati al pagamento di retribuzioni e contributi dei lavoratori impiegati. L’amministrazione procede quindi all’individuazione di un nuovo contraente, che subentra alle medesime condizioni del contratto originario. Sono infine rese inopponibili all’amministrazione eventuali operazioni di cessione o affitto d’azienda effettuate nei sei mesi precedenti la crisi.

Per rafforzare la gestione dei subappalti negli interventi finanziati dal PNRR e da fondi UE, si dispone che l’appaltatore comunichi senza indugio al direttore dei lavori e al RUP la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore. Ai fini dei pagamenti, è obbligatoria l’acquisizione del DURC del subappaltatore entro dieci giorni dalla fine dei lavori. Tale acquisizione è effettuata dalla stazione appaltante con le modalità ordinarie. In caso di malfunzionamento dei sistemi digitali, il DURC può essere acquisito direttamente dal subappaltatore.

ANAC ha aggiornato il coefficiente ISTAT per le tariffe SOA

Con un comunicato del 1° aprile scorso, l’ANAC ha provveduto al periodico aggiornamento del coefficiente ISTAT (coefficiente dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale) per la determinazione del corrispettivo che le imprese devono corrispondere alle SOA.

Il nuovo coefficiente R è fissato a 1,550: le imprese che richiedono il rilascio dell’attestazione, il rinnovo o altre attività connesse alla qualificazione dovranno pertanto fare riferimento al nuovo parametro.

La fonte normativa è quella del Codice dei Contratti: il D.LGS. n.36/2023 - Tabella B – Parte I dell’Allegato II.12 disciplina i corrispettivi per le attività di qualificazione delle SOA, e il coefficiente R serve ad aggiornare annualmente gli importi sulla base dell’andamento dell’indice ISTAT.

Le novità nel Decreto Carburanti Bis: credito d’imposta per Transizione 5.0

E’ entrato in vigore il nuovo Decreto Legge n.42 (c.d. Carburanti bis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile u.s. contenente “disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonchè in favore delle imprese”.

Il provvedimento interviene sulle imprese che avevano investito nel programma Transizione 5.0 ma erano rimaste senza incentivo per esaurimento dei fondi. Il Decreto stabilisce un credito d’imposta pari all’89,77% rispetto a quello richiesto per investimenti effettuati entro la fine del 2025 in beni materiali e immateriali a contenuto tecnologico, nel limite di risorse pari a circa 1,3 miliardi di euro, nonché un contributo finanziario di 200 milioni di euro per le spese relative ad impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, compresi i sistemi di accumulo.

A seguito del positivo esito del tavolo di confronto presso il MIMIT con le associazioni di categoria, il Decreto Carburanti-bis porta quindi la misura del credito d’imposta all’89,77%, corrispondente a circa 1,3 mld di euro (in sostituzione dei 537 mln di euro stanziati a marzo).

Il credito d’imposta riconosciuto dal Dl Carburanti-bis non è soggetto:

  • al limite di utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU (250 mila euro);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (2 mln euro);
  • al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro.
  • Il credito d’imposta non concorre altresì alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Riprogrammazione dei Fondi di Coesione U.E. per l’Italia

La Commissione europea ha pubblicato i dati aggiornati relativi alla revisione di medio termine della politica di coesione 2021-2027, con l’aggiornamento delle risorse e dei programmi strategici a seguito dell’evoluzione del contesto economico e geopolitico.

Per quanto riguarda l’Italia, a fronte di una dotazione complessiva dei fondi di circa 42,2 miliardi di euro, risultano riprogrammati 7.058 milioni di euro, con modifiche a 35 programmi su un totale di 48.

Le risorse sono state orientate principalmente al rafforzamento della competitività e del sistema produttivo (66%) con 4,7 miliardi, all’housing (1.119 milioni, corrispondenti al 16%), alle risorse idriche (629 milioni, pari al 9%), alla transizione energetica (396 milioni, pari al 6%) e alla difesa (248 milioni, pari al 3%).

In riferimento ai programmi regionali, la riallocazione complessiva ammonta a circa 4,8 miliardi di euro: gli importi più rilevanti riguardano Campania (981 milioni), Sicilia (919 milioni), Puglia (679 milioni), Calabria (524 milioni) Lombardia (267 milioni) e Lazio (242 milioni).

Consiglio di Stato: il cumulo alla rinfusa non opera per il requisito premiale della parità di genere

Il Consiglio di Stato (Sent. n.02676 del 1° aprile u.s.)  ha negato la possibilità per un consorzio stabile di avvalersi del cumulo dei requisiti delle consorziate per accedere al requisito premiale della parità di genere.

Il Collegio ha “evidenziato che l’eventuale applicazione del principio del cumulo alla rinfusa ai requisiti premiali, pur essendo da un lato satisfattiva del principio del favor partecipationis, dall’altro lato sarebbe però lesiva del principio della par condicio competitorum”.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che, ammettendolo, “si assegnerebbe il medesimo punteggio aggiuntivo, infatti, a concorrenti che nella medesima posizione non si trovano affatto, in quanto in una situazione come quella de qua: 

  • il consorzio stabile esegue la commessa con imprese consorziate concretamente prive del requisito premiale;
  • gli altri concorrenti diversi dal consorzio stabile eseguono la commessa, invece, con proprie aziende concretamente munite del requisito premiale”.
  • L’obiettivo del requisito premiale è anche “quello di garantire che la concreta esecuzione della prestazione sia permeata da quello standard di qualità che la certificazione attesta”.

  • 10 aprile 2026
  • Blog-news
  • 15 Visite