Newsletter Fisco & Relazioni Industriali, 11 Maggio 2026

Newsletter Fisco & Relazioni Industriali, 11 Maggio 2026

Corte di Cassazione: i diritti del caregiver nel rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9104 del 13 aprile 2026, ha affermato che si configura una discriminazione indiretta allorquando un dipendente che assiste un familiare portatore di un grave handicap chiede al proprio datore di lavoro, nell’ottica della flessibilità della prestazione lavorativa prevista dalla legge, una modalità di prestazione ragionevolmente stabile come l’adibizione fissa al turno mattutino. Soluzioni temporanee in presenza di esigenze stabili come quella di accudire con continuità il figlio fortemente disabile, non sono ammissibili alla luce della Direttiva comunitaria n. 2000/78, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione con la sentenza dell’11 settembre 2025.

Transizione 5.0, inviate le ricevute di conferma del credito d’imposta

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un’informativa riguardante l’invio delle ricevute di conferma da parte del GSE, consultabile a questo link: https://www.mimit.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-29-aprile-2026-piano-transizione-5-0-tecnicamente-ammissibili

A decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (nel seguito GSE) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.

Modalità di trasmissione

La ricevuta sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0, nella sezione dedicata alla propria pratica, consultabile a questo link: https://areaclienti.gse.it/

Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.

Base normativa e determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile 2026.

La norma stabilisce che alle imprese, che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, spetta un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese per la formazione del personale.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

Obblighi dei beneficiari

Le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:

comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;

conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;

comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.

Per maggiori dettagli consulta la documentazione su Transizione 5.0 a questo link: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0

Decreto Lavoro “1° Maggio”: le principali novità per le imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026 è stato pubblicato il decreto legge n. 62 del 30 aprile 2026 (c.d. Decreto 1° maggio), che introduce disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

Queste in sintesi, le principali novità per le imprese.

Incentivi all’occupazione

Art. 1: Bonus donne 2026

Ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, ovunque residenti che siano:

prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento della Commissione, del 17 giugno 2014;

è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi (o di 12 mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono a particolari categorie svantaggiate), l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile (o nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica).

ATTENZIONE! Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nel 12 mesi precedenti e l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Art. 2: Bonus Giovani 2026

Ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani under 35 che siano:

privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

ovvero privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere c) , e) , f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento della Commissione, del 17 giugno 2014;

è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi (o di 12 mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani che appartengono a particolari categorie svantaggiate), l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro  (con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile (o nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile se l'assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica).

ATTENZIONE! Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nel 12 mesi precedenti e l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Art. 3: Bonus ZES 2026

Ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti over 35 e disoccupati da almeno 24 mesi presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro  (con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nel 12 mesi precedenti e l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Art. 4: Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

Ai datori di lavoro privati che trasformano, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di giovani under 35 (alla data della trasformazione) e mai occupati a tempo indeterminato ,è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro ( con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.

Le trasformazioni devono comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nel 12 mesi precedenti e l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

ATTENZIONE! L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 6: Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 62/2026, è riconosciuto alle aziende in possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026, dedicata alla gestione strutturata della conciliazione vita-lavoro uno sgravio contributivo fino all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Verrà emanato apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, l’esonero viene riparametrato e applicato su base mensile. Con il decreto verranno inoltre stabilite le modalità di attuazione dell’esonero.  

Disposizioni in materia di salario giusto

Art. 7: Salario giusto e incentivi

Il decreto legge n. 62 del 30 aprile 2026 valorizza la contrattazione collettiva “di qualità” cioè quella sottoscritta dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento sotto due profili:

prevedendo che il trattamento economico complessivo (TEC) stabilito da questi CCNL costituisce il parametro per definire il “salario giusto” dell’art. 36 Cost. e che i contratti collettivi diversi dal CCNL “di riferimento” non possono prevedere un trattamento economico complessivo inferiore a quello stabilito dal CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nel settore;

collegando l’accesso a tutti gli incentivi previsti dal decreto legge n. 62/2026 al rispetto al trattamento economico complessivo come definito dal CCNL “di riferimento”.

art. 10: Rinnovi contrattuali

Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, viene riservata alle parti stipulanti la propria autonomia collettiva nel disciplinare le modalità e tempistiche dei rinnovi e dell’erogazione dei relativi incrementi retributivi.

La norma vuole garantire la tempestività dei rinnovi: viene infatti stabilito che in caso di mancato rinnovo dei CCNL entro 12 mesi dalla scadenza, è previsto un adeguamento delle retribuzioni, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, pari al 30% della variazione dell'IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato, facendo comunque salve le eventuali diverse pattuizioni contrattuali.

Art. 11: obblighi di informazione

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, anche il codice alfanumerico unico assegnato al CCNL applicato.

Il codice alfanumerico deve essere indicato anche nel prospetto paga consegnato ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione.

Misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale

Il decreto legge n. 62/2026 introduce misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali.

Art. 16: Disposizioni in materia di versamento al fondo di tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto per l’anno 2026

Il decreto legge n. 62/2026 consente ai datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS dal 1/01/2026, di poter effettuare i versamenti dei contributi relativi al semestre gennaio- giugno 2026 in unica soluzione entro il 16/07/2026, senza sanzioni, interessi o oneri aggiuntivi.

Consulta il Decreto Legge n. 62 del 30 aprile 2026 (“Decreto 1° maggio”) a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-30&atto.codiceRedazionale=26G00082&elenco30giorni=false

L’Agenzia delle Entrate istituisce il nuovo codice tributo per il credito d’imposta Transizione 5.0

Allo scopo di permettere alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite F24, il credito d’imposta legato al piano Transizione 5.0 e riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026, ha istituito il codice tributo “7079” denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8 del decretolegge 27 marzo 2026, n. 38”.

Il modello, una volta valorizzato con il nuovo codice, dovrà essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Consulta la risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9882824/RIS_n_+14_del_16_04_2026.pdf/3c5e26b8-4cd9-a948-b71c-aca168d63e6b?t=1776354558567

L’Agenzia delle Entrate definisce i criteri d’accesso al regime premiale ISA per il 2025

Con il provvedimento del 22 aprile 2026 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state approvate le modalità e le condizioni che consentono l’accesso ai benefici premiali collegati agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per l’anno d’imposta 2025 (di cui all’articolo 9bis, comma 11, del Dl n. 50/2017), allo scopo di premiare i contribuenti più affidabili con semplificazioni concrete e contemporaneamente indirizzare i controlli fiscali verso le posizioni considerate più a rischio.

Consulta il provvedimento del 22 aprile 2026 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9943119/Provvedimento_premiale+2026_10_04_2026_clean+%281%29.pdf/3cb0b241-12aa-65d2-71f2-f4d51d207c49?t=1776845538552

INPS realizza il nuovo servizio per la Gestione Integrata degli importi indebitamente erogati.

L’INPS, con il messaggio n. 1337 del 21 aprile 2026, comunica la realizzazione del progetto “Gestione Integrata Indebiti”, finalizzato a rendere più efficienti, accessibili e trasparenti le modalità di gestione e recupero degli importi indebitamente erogati.

Il nuovo servizio consente agli utenti di richiedere online l’autorizzazione alla rateizzazione del pagamento di tutte le tipologie di indebito, senza la necessità di recarsi presso le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto, salvo eccezioni riferite a casistiche particolari per le quali è comunque necessario rivolgersi alle medesime Strutture.

Il servizio è accessibile digitando nella barra di ricerca del sito istituzionale www.inps.it  la parola “Indebiti” e previa autenticazione con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS).

L’utente può quindi:

·       consultare la propria posizione debitoria;

·       simulare diverse soluzioni di rateizzazione;

·       procedere alla sottoscrizione della richiesta di rateazione.

Per un corretto utilizzo del servizio, questa in sintesi la disciplina dei criteri e delle modalità di gestione del recupero dei crediti INPS, nelle fasi antecedenti all’iscrizione a ruolo, di cui al relativo Regolamento adottato con la Determinazione Presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, secondo la quale gli indebiti si distinguono nelle seguenti tre tipologie:

indebiti propri, derivanti da motivazioni oggettive, quali errori nel calcolo della prestazione o accertamenti reddituali che comportano la modifica o la revoca della stessa;

indebiti civili, determinati da fattori esterni al procedimento di liquidazione che incidono sul diritto alla prestazione;

indebiti di condotta, conseguenti a un comportamento del beneficiario che, mediante omissione o dichiarazione incompleta di informazioni rilevanti, ha determinato il pagamento non dovuto della prestazione.

L’esatta conoscenza della tipologia di indebito consente all’utente di valutare le opzioni disponibili e di individuare il piano di recupero più adeguato, tenuto conto dei relativi limiti rateizzazione di seguito elencati:

·       fino a 72 rate per gli indebiti propri;

·       fino a 36 rate per gli indebiti civili;

·       fino a 24 rate per gli indebiti di condotta.

Consulta il messaggio INPS n. 1337 del 21 aprile 2026 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.04.messaggio-numero-1337-del-21-04-2026_15243.html

Consulta il Regolamento adottato con la Determinazione Presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017,  a questo link: https://servizi2.inps.it/servizi/ProvvedimentiFE/provvedimentiCommissariali/DownloadFile/1527?nomefile=DETERMINAZIONE%20N.%20123%20del%2026%20LUG.%202017.pdf

MEF: aggiornamento di 85 Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) da utilizzare nella dichiarazione Redditi 2026

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, supplemento ordinario n. 15, il Decreto del 31 marzo 2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che approva l’aggiornamento di 85 Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) in vigore a partire dal periodo d’imposta 2025 (quindi da utilizzare nella dichiarazione Redditi 2026).

Gli indici approvati sono le evoluzioni degli indici in vigore fino al periodo d’imposta precedente e sono stati esaminati dalla Commissione degli Esperti nella seduta dell’11 marzo 2026, ricevendo parere favorevole.

Nello specifico si tratta di:

·       24 indici afferenti alle attività del commercio

·       20 indici relativi alle attività professionali

·       26 indici per l’area dei servizi

·       15 indici per il comparto delle manifatture.

I contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA revisionati sono tenuti a utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi per ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9 bis del Dl n. 50/2017.

Consulta il Decreto del 31 marzo 2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-16&atto.codiceRedazionale=26A01748&elenco30giorni=false

INPS, sostituzione a tempo determinato di lavoratrici madri: decontribuzione anche nel periodo di affiancamento

L’INPS, con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, fornisce i chiarimenti per la corretta applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in caso di sostituzione di lavoratrice madre durante il primo anno di vita del figlio/a.

In particolare, l’INPS specifica che, per le aziende aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità, è possibile utilizzare il beneficio contributivo, citato dal comma 3 dell’articolo 4, del decreto legislativo n. 151/2001 (ossia lo sgravio contributivo del 50%, in favore dei datori di lavoro) anche per il periodo ulteriore di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice madre e comunque entro il primo anno di vita del figlio/a.

Consulta il messaggio INPS n.1343 del 21 aprile 2026 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.04.messaggio-numero-1343-del-21-04-2026_15244.html

L’Agenzia delle Entrate definisce le nuove regole per acquisire i dati precalcolati in materia di ISA 2026 e CPB 2026-2027

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2026, vengono definite in modo strutturale e non più annuale le modalità con cui contribuenti e intermediari possono acquisire gli “ulteriori dati” necessari all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e all’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB).

Quindi, a partire da quest’anno, queste sono le nuove modalità di acquisizione degli “ulteriori dati”, partendo:

·       dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025
dall’elaborazione della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

L’obiettivo dell’Agenzia è quello di stabilizzare le regole operative, fornendo certezze agli operatori del settore: la novità operativa è quindi l’integrazione piena della procedura di acquisizione degli “ulteriori dati” con la “delega unica”, attraverso una corsia specifica che si basa sul servizio “acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di CPB”, attivabile tramite “delega unica”, studiata per gli intermediari che non hanno attivato la delega al cassetto fiscale delegato.

Consulta il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2026 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9922682/Provv_13_04_2026_Precalcolate_ISA.pdf/39243def-d1f3-e799-9f9c-2a703cfcd289?t=1776103070749

INPS: malattia e maternità/paternità e tubercolosi: salari medi e convenzionali 2026

L’INPS, con la circolare n. 47 del 21 aprile 2026, ha definito, con riferimento all’anno 2026, il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi e la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera, oltre che gli importi da prendere a riferimento per le diverse tipologie di lavoratori.

Consulta la circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.04.circolare-numero-47-del-21-04-2026_15242.html

  • 11 maggio 2026
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