Newsletter Edilizia, aggiornamento al 1° Dicembre 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 1° Dicembre 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 1° Dicembre 2025.

Questi gli argomenti trattati:

Pareri del Supporto Giuridico del MIT su situazione personale, prezzari, premio di accelerazione, gestione anomalia offerta e cauzione

Il 19 Novembre u.s., il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato una serie di pareri a seguito di specifiche domande inerenti all’interpretazione e all’applicazione di norme Codice dei Contratti. Di seguito una sintesi dei principali quesiti e delle relative risposte.

Rapporto sulla situazione del personale per imprese con oltre 50 dipendenti: la trasmissione del rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali è un obbligo di legge? In caso di assenza di rappresentanze sindacali aziendali è obbligo di legge trasmetterlo alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale? La mancata trasmissione del Rapporto (inviato al Min. del Lavoro) alle rappresentanze sindacali comporta l'esclusione dalla partecipazione ad una procedura negoziata di appalto di lavori?

Il Ministero ha anzitutto precisato le norme del Codice oggetto dei quesiti, che sono l’art. 94 comma 5 lettera c) per gli interventi finanziati con i fondi PNRR/PNC e l’art. 1 dell’allegato II.3, richiamato dall’art. 57 co 2 bis, per gli interventi che non utilizzano fondi PNRR/PNC : secondo quest’ultima norma, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, gli operatori economici producono a pena di esclusione copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Pertanto, sia ai sensi dell’art. 94 co 5 lett. c) che dell’art. 1 co1 dell’allegato II.3 al codice, è obbligatoria la trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e la relativa mancanza determina l’esclusione dalla gara. In mancanza di rappresentanze aziendali, le disposizioni sopra richiamate non menzionano l’obbligo di inviare il rapporto alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Pertanto in assenza delle rappresentanze aziendali non ricorrono i presupposti per l’applicazione della causa di esclusione, fermo restando l’obbligo della trasmissione dello stesso rapporto agli altri soggetti indicati dalle suddette disposizioni a pena di esclusione.

Utilizzo prezzari regioni limitrofe: nel caso in cui venga depositato un Progetto di fattibilità tecnico-economica in cui si utilizza una voce di prezzo di una regione limitrofa, è possibile che tale prezzario venga accettato dal RUP o è necessario presentare richiesta al Ministero per il suo utilizzo? Si devono utilizzare i prezzari autorizzati, approvati dalle Regioni (anche quelli limitrofi) e non quelli tipo DEI ecc. oppure solo quello della Regione dove verrà realizzata l'opera?

Il Prezziario di riferimento è quello della Regione dove si svolgono i lavori. Ove detto prezziario regionale non contempli una specifica voce che si intenderebbe mettere in appalto, il progettista dovrà valutare se a) rivedere la voce stessa di computo metrico e riportarla al prezziario regionale di competenza; b) basarsi su listini ufficiali o listini di CCIAA, ove presenti; c) compiere un'analisi del prezzo. Nel caso di attività di analisi del prezzo, di certo può essere un buon parametro di riferimento il prezzo riportato in prezziario di regione limitrofa (soprattutto se i lavori sono da svolgere in vicinanza dei confini regionali), ma quest'ultimo non potrà essere l'unico parametro di riferimento, dovendo il progettista compiere analisi ulteriori e specifiche di mercato.

Premio di accelerazione appalti PNRR: in caso alla voce "imprevisti" non vi sia disponibilità o una disponibilità molto inferiore al totale di quello che darebbe il calcolo del dovuto è necessario procedere con la previsione di una somma "esterna" al quadro economico da liquidare alla ditta appaltatrice?

Il bando di gara dovrebbe prevedere il premio di accelerazione, stabilendone i criteri di determinazione (uguali a quelli previsti per le penali da ritardo) e indicando il limite massimo totale dello stesso premio in base alle disponibilità del quadro economico. In questo modo, l'appaltatore dovrebbe avere cognizione dell'anticipo massimo rispetto ai tempi previsti che porterà a riconoscimento del premio, oltre il quale, un eventuale anticipo di tempi, non vedrebbe alcun riconoscimento economico in termini di premio, restando una facoltà dell'appaltatore per propri fini di celerità di commessa e di incasso del normale corrispettivo.

Invarianza della soglia di anomalia nell’aggiudicazione provvisoria: in una procedura negoziata aggiudicata con il prezzo più basso e esclusione automatica, il primo in graduatoria è escluso per l'irregolarità fiscale: è possibile in questa fase  (aggiudicazione provvisoria) scorrere la graduatoria e formulare una nuova proposta di aggiudicazione dell'appalto al secondo classificato, applicando il principio dell'invarianza della soglia di anomalia, (nel silenzio della Lettera-invito), oppure il RUP deve riconvocare il Seggio di gara e ricalcolare la soglia di anomalia, non tenendo conto dell'impresa esclusa?

Sulla base di quanto previsto dal Codice (art. 108, comma 12) e dalla giurisprudenza, il provvedimento di "aggiudicazione" è il momento dal quale opera il principio di invarianza, con la conseguente inoperatività del principio nel caso si sia giunti alla sola proposta di aggiudicazione.

Esonero cauzione rata di saldo: si chiede se sia possibile l'esonero (previsto dal comma 14 dell’art. 117) anche per la cauzione relativa al pagamento della rata di saldo.

La risposta del MIT è negativa. Dall’analisi del comma 9 (pagamento della rata di saldo subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria) e del comma 14 (che disciplina l’esonero dalla garanzia in casi particolari) emerge che la ratio delle due disposizioni è profondamente diversa. La garanzia per il pagamento della rata di saldo di cui al comma 9 ha una funzione specifica, ossia quella di tutelare la stazione appaltante nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'acquisizione del carattere definitivo dello stesso, coprendo eventuali vizi o difetti che potrebbero emergere durante tale fase. Tale garanzia opera in una fase successiva all'esecuzione dell'opera e l'importo della garanzia a saldo è commisurato alla rata finale e non all'intero valore contrattuale, diversamente dalla garanzia definitiva che copre tutte le obbligazioni contrattuali. La ratio specifica sottesa alla costituzione di una cauzione o garanzia per il pagamento della rata di saldo suggerisce che non sia estensibile a tale fattispecie l’esonero di cui al comma 14 che riguarda situazioni particolari legate alla comprovata solidità dell'operatore economico nonché specifiche tipologie di appalti che deve essere, invece, applicato con riferimento alla garanzia definitiva (a copertura di tutte le obbligazioni contrattuali) di cui al comma 1.

ANAC: gara illegittima per mancanza di specifiche CAM

L’ANAC, con un parere reso lo scorso 11 Novembre nell’ambito di una procedura di precontenzioso, ha ritenuto illegittima una gara per mancato inserimento delle specifiche CAM previste dall’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante si era limitata a prevedere nella lex specialis un generico richiamo alla normativa (art. 57 Codice Appalti e D.M. 2021).

L’Autorità, proprio richiamando il testo della norma, ha rilevato l’esigenza che, nella documentazione progettuale e di gara, siano indicate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione.

Ciò considerato, si precisa nel parere che “laddove il servizio da affidare rientri nel campo di applicazione di un decreto CAM vigente, non sussiste alcuna discrezionalità dell’Amministrazione in ordine al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel decreto: queste, infatti, devono essere obbligatoriamente previste nella documentazione di gara, senza alcuna deroga o possibilità di modulazione”.

La stessa giurisprudenza, ricorda l’Autorità, ha riconosciuto che i CAM vanno qualificati come strumenti di politica pubblica ambientale, non derogabili dalle stazioni appaltanti in quanto destinati a perseguire obiettivi sovraordinati di sostenibilità.

Nel caso oggetto del precontenzioso, l’ANAC ha ritenuto la documentazione di gara “non conforme al disposto dell’art. 57, comma 2, del Codice stante il mancato richiamo delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dal DM 17 giugno 2021, recante i Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.

La Stazione appaltante, previo annullamento in autotutela del bando di gara, in sede di redazione della nuova documentazione in vista della riedizione della gara, è tenuta a richiamare espressamente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste nelle sezioni E) ed I) del citato DM 17 giugno 2021, nonché a (ri)elaborare criteri di valutazione delle offerte consequenziali ai requisiti tecnici minimi previsti per i mezzi da utilizzare nell’espletamento del servizio”.

ANAC: la gestione dei subaffidamenti non qualificati come subappalti

Con un Atto del Presidente dello scorso 11 Novembre, ANAC ha fornito chiarimenti sulla gestione dei subaffidamenti non qualificabili come subappalti, precisando anzitutto che non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante.

L’Autorità, dopo aver precisato che, a livello normativo, il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto, ha evidenziato che “in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale”. Ritiene invece necessario che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti, se previsto dalla documentazione di gara.

I pagamenti effettuati dall’appaltatore ai subcontraenti sono sottoposti alla l. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, devono essere effettuati sui conti correnti dedicati, con indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP).

Quanto al momento in cui effettuare i controlli, non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell’erogazione dei relativi pagamenti.

ANAC: sollecitate modifiche delle norme su false dichiarazioni SOA

L’ANAC ha inviato un atto di segnalazione a Governo e Parlamento per chiedere la revisione della normativa del Codice degli Appalti riguardante la presentazione di falsa documentazione da parte delle imprese ai fini dell’attestazione SOA.

L’Autorità, in particolare, ha sollecitato un intervento normativo per coordinare meglio le previsioni contenute negli artt. 96 e 100 del Codice e rendere più flessibile l’applicazione della sanzione interdittiva che ANAC deve comminare all’impresa per un periodo di un anno, in caso di presentazione di falsa documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale e speciale.

Attualmente il termine di un anno non è suscettibile di graduazione, per cui ANAC, nel comminare la sanzione non può tener conto della gravità dell’illecito e del livello di offensività della condotta. Diversamente, l’art. 96, comma 15 del Codice, per la presentazione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, prevede una sanzione interdittiva fino a due anni, però suscettibile di graduazione in funzione del dolo o della colpa e tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa dichiarazione.

“La condotta di falsa dichiarazione in fase di attestazione potrebbe essere ancora più lesiva di quella resa alla stazione appaltante in sede di gara, dal momento che la stessa avrebbe l’attitudine di alterare l’esito di più gare, potendo l’impresa presentare l’attestazione SOA anche per più di una gara e per tutta la durata della validità del certificato. Sarebbe auspicabile, dunque, che il Regolamento sanzionatorio di Anac continuasse a prevedere la possibilità di graduare la sanzione per falsa dichiarazione alla SOA, anche in ossequio alla previsione di cui all’art. 96, comma 15 del Codice, che, come su esposto, contiene la disciplina generale per la presentazione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, così da uniformare la disciplina sanzionatoria applicata in caso di presentazione di falsa documentazione in gara a quella comminata nell’ipotesi di presentazione di falsa documentazione alla SOA, essendo la condotta la medesima, sebbene perpetrata in sedi e momenti differenti”.

L’Autorità, infine, ha sollevato il conflitto normativo tra l’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice e gli artt. 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 al Codice e riguarda il quantum sanzionatorio applicabile dall'Autorità.

“ANAC, nell’irrogare la sanzione, non può attribuire peso al dolo e alla colpa e alla rilevanza e gravità dell’infrazione, contravvenendo così a quanto sarebbe invece richiesto dalla corretta attuazione del principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione. Si auspica, quindi, anche per tale ultima questione, l’intervento del legislatore al fine di dirimere il contrasto normativo”.

Indicazioni INPS per la riduzione contributiva dell’11,50%

L’Inps, con la Circolare n. 145 del 21 novembre 2025, ha fornito indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per l’anno 2025, in conformità al decreto del Ministero del Lavoro 29 settembre 2025 emanato di concerto con il MEF (vedasi Aniem Lazio News del 31 Ottobre 2025).

Il beneficio consiste, come noto, in una riduzione sui contributi dovuti nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, per i soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta per i lavoratori a tempo parziale e non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

La riduzione contributiva non spetta altresì per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero per l’occupazione giovanile previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95).

Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

La Circolare precisa che “le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente”.

Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2025 a dicembre 2025.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione e che risultino legittimi destinatari della misura anche in fase di effettiva fruizione del beneficio possono esporre lo sgravio nel flusso UNIEMENS con le modalità indicate nella Circolare stessa.

Consulta la Circolare INPS n. 145 del 21 novembre 2025, a questo link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2025/11/Circolare_15086/Allegati/16439_Circolare-numero-145-del-21-11-2025.pdf

Consiglio di Stato: partecipazione consorzio stabile-consorziata e presunta unicità del centro decisionale

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 8413 del 30 Ottobre 2025) si è espresso sui limiti alla partecipazione disgiunta di consorzio stabile e consorziata alla stessa gara e sui relativi criteri per accertare la non autonomia delle offerte.

Nel caso esaminato dai Giudici era emerso che la stessa persona ricopriva il ruolo di amministratore dell’impresa e di presidente dell’organo di vertice del consorzio.

L’ente appaltante, sulla base degli elementi raccolti, aveva l’esclusione di entrambi i soggetti (impresa e consorzio), ritenendo che le due offerte non potessero considerarsi indipendenti e la stesa decisione era stata confermata dal TAR.

La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato che la presenza della stessa figura in entrambi gli operatori costituisce un indizio grave e sufficiente per individuare l’unicità del centro decisionale e tale da presumere l’esistenza di una relazione di fatto che compromette l’autonomia delle offerte.

In questo quadro, i Giudici hanno ritenuto che “se incombe sulla stazione appaltante l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione delle offerte sulla base degli indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all'artificiale condizionamento degli esiti della gara”.

Conseguentemente “nel caso esaminato sussisteva una situazione idonea a determinare l’esclusione dalla procedura selettiva delle imprese in questione”.

Consiglio di Stato sui limiti del CCNL da applicare in gara

Nella Sentenza n. 9240 del 25 Novembre u.s. il Consiglio di Stato ha ribadito che l’impresa può adottare un CCNL diverso da quello indicato nei documenti di gara, ma tale scelta deve garantire tutele equivalenti a quelle richiamate dalla stazione appaltante e coerenza con le condizioni stabilite dal Codice Appalti. In caso contrario, l’esclusione (o la valutazione negativa in sede di anomalia) è legittima in quanto l’individuazione del Contratto non può essere utilizzata come leva competitiva.

In tale contesto, l’art. 11 del Codice Appalti, richiamato anche dall’art. 57 sulle clausole sociali da inserire nei bandi, prevede che al personale impiegato sia “applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale …. stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto”.

La normativa vigente, pur non imponendo un CCNL specifico, richiede pertanto che sia stipulato dalle Organizzazioni più rappresentative e che sia coerente con la tipologia della prestazione in gara.

La giurisprudenza ha aggiunto che l’amministrazione “non può imporre un determinato CCNL ai fini della partecipazione”, ma può senz’altro verificare “la coerenza del contratto collettivo applicato con le mansioni dedotte in gara e la sua idoneità a garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto di settore”. Il Consiglio di Stato, nella Sentenza del 25 Novembre u.s., ritiene che “la stazione appaltante può valutare l’adeguatezza del CCNL dichiarato dall’operatore, verificando che esso sia idoneo a presidiare il livello minimo di tutela richiesto per lo svolgimento delle prestazioni dedotte in gara.”

Nel caso specifico i Giudici hanno rilevato che il Contratto scelto dall’impresa non offriva un trattamento economico e normativo adeguato rispetto a quello previsto dal CCNL indicato dalla stazione appaltante, precisando anche che la mancata contestazione del CCNL in passato non vincola l’amministrazione nella gara attuale, perché ogni procedura è autonoma e richiede una nuova valutazione della congruità dell’offerta.

 

 

 

  • 01 dicembre 2025
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