Newsletter Edilizia, aggiornamento al 15 Maggio 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 15 Maggio 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data de 15 Maggio 2025.

Questi gli argomenti trattati:

ANAC: le condizioni che consentono di includere nel ribasso i costi della manodopera

L’Anac (Parere n.146/2025) ha ritenuto legittimo includere i costi della manodopera nel ribasso percentuale all’intero importo dei lavori a condizione che siano rispettate le condizioni previste dal bando tipo e dal Codice dei contratti pubblici.

La questione sottoposta all’Autorità interessa la corretta interpretazione dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 che ha dato luogo a diverse applicazioni.

Tale norma per un verso dispone che “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”; dall’altro stabilisce che “resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

ANAC segnala che il Bando Tipo n. 1/2023 chiarisce che l’importo a base di gara può includere la manodopera, anche se questa non è realmente oggetto di ribasso, e prevede che il ribasso venga applicato sull’importo totale, per poi ripristinare in esecuzione i valori non riducibili. In caso di indicazione di costi del personale inferiori a quelli stimati, l’offerta non è esclusa, ma è soggetta a verifica di congruità, senza che ciò incida sull’immodificabilità dell’offerta.

L’Autorità ha altresì evidenziato che le clausole del disciplinare di gara oggetto del parere prevedevano chiaramente che l’importo assoggettato a ribasso era comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante e che la conseguenza dell’indicazione di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante sarebbe stato esclusivamente l’assoggettamento dell’offerta al subprocedimento di verifica di anomalia.

L’inclusione dei costi della manodopera nell’importo assoggettato a ribasso, secondo ANAC, risponde sostanzialmente ad una logica di semplificazione e speditezza dell’attività amministrativa che evita alle stazioni appaltanti l’aggravio procedurale derivante da una complessa e artificiosa operazione di comparazione di offerte non omogenee

ANAC ha quindi ritenuto corretto il comportamento della Stazione appaltante, in conformità al disciplinare di gara.

Decreto Infrastrutture: limitazione utilizzo lavori subappaltati dal 31 Dicembre 2024

Come noto, il decreto correttivo al Codice Appalti (D. Lgs. n.209/2024) ha limitato l’utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione del soggetto affidatario prevedendo che “possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione”.

Il “Decreto Infrastrutture”, all’esame del Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, dovrebbe precisare che fino al 30 dicembre 2024 gli appaltatori principali potranno utilizzare per le loro attestazioni anche le quote di lavori subappaltati, fissando quindi una delimitazione temporale dalla quale far decorrere la restrizione.

Si prevede, in sostanza, che per le gare già in corso all’approvazione del decreto correttivo si continua ad applicare il precedente regime.

La bozza del decreto prevede che siano considerati in corso “le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore” del decreto correttivo (30 dicembre del 2024). In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, saranno considerati in corso “le procedure e i contratti in relazione ai quali … siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte” alla stessa data del 30 dicembre 2024.

ANAC: rinnovo contratto scaduto equivale a illegittimo affidamento senza gara

L’ANAC (Delibera n. 164/2025) si è pronunciata sugli effetti del rinnovo di un contratto pubblico già scaduto.

Nella delibera, il caso specifico riguardava un servizio di fornitura nella regione Friuli, l’Autorità precisa che “il rinnovo del contratto è consentito soltanto se disposto prima della scadenza del contratto originario. Pertanto, Il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato ad un illegittimo affidamento senza gara”.

Aggiunge ANAC che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e che l’utilizzo della proroga deve essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente.

In merito alla possibilità di adottare la procedura negoziata senza bando, quale procedura-ponte, si ribadisce che tale procedura non rispetta i presupposti previsti dall’art. 76, comma 2, lett. c del Codice Appalti e “costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, quindi per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante e non imputabili alla stazione appaltante”.

In particolare, l’Ente Appaltante, dopo due proroghe tecniche al contratto, “non avrebbe dovuto invocare l’urgenza, bensì ricorrere piuttosto ad una qualsiasi procedura ordinaria … poiché le cause riconducibili all’estrema urgenza … sono principalmente imputabili alla stazione appaltante”.

L’ANAC, rilevate tali criticità riguardanti sia le proroghe tecniche che i c.d. affidamenti-ponte tramite procedure negoziate senza bando, ha sollecitato la centrale di committenza regionale a intraprendere le più opportune misure correttive e a pianificare le nuove procedure nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Appalti.

In Gazzetta il D.L. SU responsabilità erariale e Legge P.A. 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68 che modifica la disciplina della responsabilità erariale nel tentativo di limitare la c.d. “paura della firma” dei funzionari pubblici.

In particolare si prevede che la responsabilità per danno erariale sia limitata alle sole condotte dolose: tale misura, introdotta nel 2020, ha già avuto diverse proroghe, l’ultima delle quali scaduta lo scorso 30 aprile. Con il nuovo decreto-legge, il Governo ha disposto un ulteriore differimento del termine al 31 dicembre 2025, consentendo anche l’applicazione della norma tra il periodo 30 aprile e il 12 maggio 2025 (data di entrata in vigore del D.L. n.68).

Viene quindi esclusa dalla responsabilità erariale la condotta per colpa grave anche se la limitazione della responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del funzionario.

Consulta la Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20250512&numeroGazzetta=108&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0

Pubblicata sulla G.U. del 13 maggio u.s. anche la legge di conversione del D.L. n.25 c.d. “Decreto P.A.”, consultabile a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-13&atto.codiceRedazionale=25G00076&elenco30giorni=true

 Nel D.L. si segnalano:

la proroga al 30 giugno 2025 del termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana (finanziati ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. n.160/2019);

la spesa di 20 milioni di euro per il 2025per far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica;

lo slittamento al 31 dicembre 2025 del termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici.

 Patente a crediti: Sottosegretario Durigon risponde a interrogazione

La scorsa settimana, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha risposto a un’interrogazione parlamentare relativa alla richiesta di dati sul funzionamento della patente a crediti.

Il quesito, presentato dall’On. Chiara Gribaudo (PD), ha riguardato, in particolare, le modalità e l’entità dei controlli relativi al possesso della patente, in considerazione del fatto che “il numero di accessi ispettivi al gennaio 2025 (5.692) appare estremamente esiguo rispetto al numero di patenti emesse (432.649), rappresentando appena 1’1,3 per cento delle imprese dotate di patente”. Nell’interrogazione è stato anche evidenziato il ritardo nella costituzione della piattaforma per caricare le attività qualificanti, necessarie ad ottenere gli ulteriori punteggi bonus.   

Nella sua risposta, il sottosegretario Durigon, dopo aver precisato che la patente intende essere una misura volta alla qualificazione delle imprese, ha ricordato che gli organi di vigilanza sono incaricati di verificare la veridicità dell’autocertificazione prodotta dalle imprese e, in caso di falsità scatta la comunicazione all’autorità giudiziaria e la revoca della patente per 12 mesi. La decurtazione dei crediti può avvenire solo a seguito di provvedimenti definitivi; motivo per cui finora non sono state effettuate decurtazioni.

In merito ai dati richiesti, il Sottosegretario ha comunicato che al 30 aprile 2025 sarebbero state rilevate 21 circostanze potenzialmente sospensive della patente, mentre, per quanto concerne l’utilizzo nel settore edile, dal 1° ottobre 2024 sarebbero state condotte oltre 22.000 ispezioni, di cui 12.000 dedicate alla salute e sicurezza. Nel complesso, nel 2025 risultano circa 40.000 accessi ispettivi in tutti i settori produttivi.

Superbonus: sulle spese 2022 non si può accedere all’opzione per spalmare le detrazioni

L’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n.130/2025), pronunciandosi su un quesito relativo alla fruizione dei crediti superbonus in attesa di accettazione, ha dichiarato l’impossibilità di accedere all’opzione che consente “con riferimento alle spese sostenute nel 2022, di ripartire la detrazione in dice quote annuali di pari importo, in luogo delle ordinarie quattro. Ciò in quanto, tale opzione va esercitata solo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. L’omesso esercizio dell’opzione …. non può essere sanato ricorrendo all’istituto della dichiarazione integrativa”.

L’interpello riguardava, in particolare, un contribuente che ha ceduto i crediti a un istituto bancario nel 2023, per spese sostenute nel secondo semestre 2022; il credito risulta ancora "in attesa di accettazione".

L’Agenzia, nel negare la possibilità di accedere al “ravvedimento” mediante dichiarazione integrativa, precisa che questa modalità equivarrebbe a una scelta ex post, alterando la funzione dell’opzione stessa.

Consulta la risposta a interpello n.130/2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8987735/Risposta+n.+130_2025.pdf/918a2e9d-c8aa-b0d5-970f-cc505f86a02e

TAR Campania: principio di rotazione derogabile solo nel caso di procedure negoziate senza bando

Il TAR Campania (Sent. n. 3671 dell’8 Maggio 2025) ribadisce che la deroga al principio di rotazione riguarda solo le procedure negoziate senza bando. Nella sentenza si precisa che qualora l’affidamento diretto sia preceduto da un avviso pubblico finalizzato a manifestare interesse e raccogliere proposte tecnico-economiche, il Rup è obbligato ad applicare la rotazione.  

Il Tribunale motiva tale indirizzo in coerenza e applicazione di quanto previsto dal Codice Appalti (art. 49) che prevede quanto segue:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

  2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

Lo stesso art. 49, al comma quinto, dispone che “Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”. Tale norma, quindi, circoscrive tassativamente la deroga al principio di rotazione solo alle procedure negoziate senza bando -art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice.

Nel caso esaminato dal TAR, l’avviso pubblicato sul portale MEPA era relativo a una procedura di affidamento diretto rientrante nelle ipotesi considerate dall’art. 50 comma 1 lett. b) del D.LGS. 36/2023 non soggette alla deroga dal principio di rotazione di cui all’art. 49.

Il Collegio ha evidenziato, inoltre, che ai fini dell’applicazione del principio di rotazione la norma in esame non richiede la perfetta identità di servizi del precedente e del nuovo affidamento, essendo sufficiente la mera identità di settore merceologico.

TAR Campania: sentenza di patteggiamento non comporta l’esclusione automatica

Il TAR Campania (Sent. n. 3744 del 14 Maggio 2025) ha affermato che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 del C.P.P non è più prevista come causa automatica di esclusione.

Nella propria dichiarazione, l’impresa esecutrice aveva manifestato di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel formulare il giudizio di affidabilità dell’aggiudicataria, il RUP ha considerato che “la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p. non assume rilevanza quale causa di esclusione automatica; riguarda reati che non rientrano nelle fattispecie tassativamente prescritte dall’art. 94 e dall’art. 98 D. Lgs. 36/2023. Di conseguenza, emerge l’assoluta impossibilità di esclusione … “.

Il D.LGS. n. 36/2023, infatti, ha distinto tra cause di esclusione automatica e non automatica (artt. 94 e 95), all’infuori delle prime restando impregiudicata la discrezionalità della stazione appaltante nella pertinente valutazione sindacabile entro i limiti della abnormità o della manifesta irragionevolezza.

 

Nella fattispecie oggetto della sentenza, la dimostrazione di aver risarcito il danno, chiarito i fatti e le circostanze e adottato le misure opportune non comporta che tutti gli elementi individuati debbano concorrere all’esclusione ed è sufficiente che la stazione appaltante abbia (nell’esercizio della richiamata sua discrezionalità) ritenuto sufficiente ed esaustiva l’adozione delle misure organizzative che escludono la permanente rilevanza dell’illecito e possano condurre a un giudizio di attuale affidabilità del concorrente

  • 19 maggio 2025
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