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Newsletter Edilizia, aggiornamento al 23 Gennaio 2025
Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 23 Gennaio 2026
Questi gli argomenti trattati:
La classificazione SOA comprensiva degli oneri sicurezza: il parere MIT
Con il parere n.3883 dell’11 dicembre 2026 il Supporto Giuridico del MIT ha risposto a un quesito relativo alle modalità di verifica della qualificazione SOA nel quale si chiedeva, in particolare, se il calcolo dell’importo di gara utile ai fini della richiesta di attestazione SOA dovesse ricomprendere anche i costi della sicurezza.
Il Ministero ha precisato che “ai fini della qualificazione, ciascun operatore economico concorrente deve essere in possesso delle attestazioni SOA relative alle categorie dedotte negli atti di gara per una classifica che ricomprenda anche gli importi relativi ai costi della sicurezza: tali ultimi costi, poi, devono essere sottratti dall'importo assoggettato a ribasso indicato dagli atti di gara stessi”.
Ai fini della qualificazione, quindi, l’impresa deve essere in possesso delle attestazioni SOA per una classifica che ricomprenda anche gli importi relativi ai costi della sicurezza, anche se questi costi sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso.
ANAC: per le opere a scomputo necessario assoggettamento al Codice Contratti
L’ANAC (parere n.55/2025) è intervenuta sul regime normativo e sulla natura che devono presiedere all’affidamento delle opere a scomputo. Il caso sottoposto riguardava l’impegno assunto da un soggetto privato a realizzare opere pubbliche a proprie spese e l’impegno del Comune all’adozione e approvazione di una variante urbanistica con destinazione residenziale sugli immobili di proprietà del privato.
Secondo l’Autorità, l’accordo rientra nella categoria degli strumenti di pianificazione negoziata: gli accordi urbanistici e le convenzioni attuative si fondano strutturalmente su uno scambio di prestazioni nell’ambito delle quali il riconoscimento di diritti edificatori o di altre utilità urbanistiche costituisce la controprestazione dell’obbligo, assunto dal privato, di cedere aree o realizzare opere di interesse pubblico.
L’Autorità ha evidenziato che, tra i contratti esclusi dall’applicazione del Codice sono inclusi i contratti indicati all’art. 56 dello stesso D.LGS. 36/2023 nel cui ambito si prevede che “le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici”.
Come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, la sottrazione della convenzione urbanistica dall’ambito di applicazione del Codice potrebbe giustificarsi esclusivamente nel caso in cui non sussista in favore del privato alcuna controprestazione da parte dell’Amministrazione e l’operazione stessa si configuri come atto di liberalità e gratuità.
Ma, se un accordo prevede una utilità in favore del privato, anche in assenza di esborsi finanziari diretti da parte dell’amministrazione, questo rientra certamente tra le forme di cooperazione pubblico-privata in ambito urbanistico, soggette alla disciplina dei contratti pubblici.
In questo contesto, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di evidenziare che “l’inosservanza della disciplina pubblicistica … potrebbe sottrarre gli appalti alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa degli operatori privati coinvolti nella realizzazione delle stesse”, aggiungendo che “la circostanza che l’opera sia realizzata a cura e spese del privato non toglie infatti che si tratta di opera pubblica e che sussista il cogente interesse della pubblica amministrazione alla sua corretta realizzazione da parte di un soggetto qualificato professionalmente e dotato dei requisiti morali”.
ANAC sui Consorzi: certificazioni premiali possono essere richieste ANCHE ALLE Consorziate Esecutrici
Nell’ambito del parere n. 54/2025, ANAC si è pronunciata sulla richiesta di possesso delle certificazioni di qualità, qualora previste come criteri premiali, in caso di partecipazione dei consorzi non necessari.
Pur ribadendo che “la parte contrattuale è il consorzio e non anche la consorziata esecutrice che si limita a rispondere solidalmente, insieme al consorzio, delle obbligazioni scaturenti dall’esecuzione del contratto” l’Autorità rimette alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante la scelta di richiedere le certificazioni anche alle consorziate esecutrici.
Sostiene infatti l’ANAC che “la richiesta del possesso del predetto requisito premiale in capo al Consorzio e a tutte le imprese indicate come esecutrici, può ritenersi ammessa ove la stazione appaltante ritenga tale certificazione necessaria per garantire la qualità dell’esecuzione di specifiche prestazioni contrattuali”.
ANAC: il principio di risultato non può derogare alla normativa sugli appalti
Con la Delibera n.502 del 17 dicembre 2026 l’ANAC ha esaminato alcune criticità inerenti a una procedura per l’affidamento di un appalto di lavori (indetto dalla Città Metropolitana di Venezia per un valore 48 milioni) nell’ambito della quale si è riscontrata un’applicazione non corretta del principio di risultato.
Una prima criticità riguarda l’utilizzo di un prezzario regionale non aggiornato in palese contraddizione con quanto disposto dal Codice Appalti (art. 41, comma 13) con riduzione lineare del 17% negli atti progettuali e di gara attingendo anche ai prezzari di altre Regioni.
Altra anomalia ha riguardato l’affidamento all’aggiudicatario di ulteriori prestazioni sopra soglia; anche in questo caso l’Autorità ha evidenziato che, in base a quanto previsto dalle norme del Codice, le modifiche contrattuali possono essere disposte solo se previste nei documenti di gara con clausole chiare, precise e inequivocabili.
Dopo aver riscontrato che anche le modalità di verifica e validazione sono risultate in contrasto con l’Allegato I.7 del Codice, ANAC ha concluso deliberando la non conformità della procedura alle norme del Codice, aggiungendo che il principio di risultato non può essere utilizzato per derogare alle regole puntuali del Codice e che l’assenza di motivazioni puntuali, oggettive e verificabili conduce a un esercizio arbitrario della discrezionalità amministrativa.
Il Governo prepara il nuovo Decreto PNRR
Il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sta esaminando la bozza di decreto legge contenente le nuove disposizioni che dovranno agevolare il completamento degli interventi finanziati dal PNRR, garantendo certezze temporali e procedure semplificate.
Da una parte si prevede che i soggetti attuatori pubblichino sulla piattaforma REGIS (sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR) i cronoprogrammi aggiornati (al 31 dicembre 2025) entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Dall’altra, si interviene sulla conferenza di servizi introducendo una disciplina più accelerata:
Ulteriori agevolazioni riguarderebbero le procedure per l’ampliamento dell’offerta di residenze universitarie con il rafforzamento dell’utilizzo del permesso di costruire convenzionato qualora vi sia la possibilità di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione “non primarie” e non siano necessarie adeguamenti o nuove realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria.
Il decreto dovrebbe altresì contenere disposizioni per finanziare la rete viaria e infrastrutturale nei Comuni sulla base della classificazione del rischio sismico, per costituire un Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (FNIISSI), per agevolare gli interventi di bonifica ambientale
Ultimato l’esame tecnico-giuridico, il decreto sarà approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri.
In vigore le nuove soglie U.E. aggiornate
A seguito dell’emanazione e della pubblicazione in Gazzetta a ottobre scorso dei tre specifici regolamenti, la Commissione europea ha aggiornato le soglie UE per appalti, concessioni e settori speciali, in vigore dal 1° gennaio 2026, così come previsto dalle seguenti Direttive:
Direttiva 2014/24/UE – Appalti pubblici ordinari:
Direttiva 2014/23/UE – Concessioni
Concessioni di lavori e servizi: 5.404.000 € (da 5.538.000 €)
Direttiva 2014/25/UE – Settori speciali
Bando C.D.P. da 599 milioni per posti letto destinati agli studenti universitari
Coerentemente con quanto previsto dalla recente Legge di Bilancio (art. 1, commi 884-893), Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito della revisione del PNRR e a seguito di convenzione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha pubblicato un Bando da 599 milioni di euro per la messa a disposizione di posti letto aggiuntivi per studenti universitari.
Si prevede l'erogazione di un contributo economico a fondo perduto, fino a circa 20.000 euro per ogni nuovo posto letto messo a disposizione. Ciascuna richiesta di ammissione al contributo dovrà riguardare un'unica residenza con almeno 18 nuovi posti letto, situata in comuni sede di ateneo o aree limitrofe.
I gestori delle strutture dovranno assicurare per 12 anni la destinazione d’uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti universitari.
Le richieste potranno essere presentate a decorrere dal giorno 20/01/2026 fino al giorno 29/06/2026 La sottoscrizione dell’atto d’obbligo e la relativa trasmissione a CDP, da parte dei soggetti beneficiari, dovranno avvenire entro il 15 luglio 2026.
Gli interventi di messa a disposizione dei posti letto dovranno essere conclusi entro il 15 maggio 2027.
Le richieste di contributo possono essere presentate sia da soggetti pubblici quali ad esempio Università ed Enti Locali) che privati come Imprese, Persone Fisiche e Fondazioni.
L’Avviso e modulistica sono accessibili sul sito di Cassa Depositi e Prestiti a questo link: https://www.cdp.it/sitointernet/it/nuovo_bando_studentati_pnrr.page
Il Ministro Tommaso Foti in Parlamento sulle politiche abitative: obiettivo 100.000 alloggi in 10 anni
Il Ministro per gli Affari europei, PNRR e politiche di coesione, Tommaso Foti ha risposto a un’interrogazione parlamentare nella quale si sollecitavano chiarimenti sulle misure che il Governo intende adottare per monitorare, rafforzare e rendere operativa la promozione delle politiche sulla casa.
Ciò soprattutto in relazione all’accordo stipulato il 29 dicembre 2025 tra Governo e regioni nel quale viene destinato oltre 1 miliardo alla promozione dell'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili nell'ambito della revisione di medio termine dei programmi della politica di coesione europea. L’intesa consente di destinare risorse europee aggiuntive al tema casa, salvaguardando gli equilibri regionali e valorizzando gli impegni già assunti dalle regioni in tema di housing nei relativi accordi per la coesione.
Il Ministro Foti ha precisato che le nuove risorse si aggiungono a 1,6 miliardi già consolidati nel tempo su diversi livelli di programmazione, portando così la dotazione complessiva a circa 2,6 miliardi di euro:
Ulteriori risorse potrebbero provenire dal Piano nazionale Metro Plus, con una stima di circa 400 milioni di euro legati alle 14 città metropolitane interessate.
L’obiettivo strategico del Governo è la realizzazione di 100.000 nuovi alloggi nei prossimi 10 anni, con interventi orientati sia alla vendita a prezzi accessibili, sia alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica ed edilizia residenziale sociale.