Newsletter Edilizia aggiornamento al 29 Novembre 2024

Newsletter Edilizia aggiornamento al 29 Novembre 2024

Gentili Referenti,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 29 Novembre 2024:

Questi gli argomenti trattati:

Correttivo Codice Appalti: le indicazioni di CONFAPI ANIEM in Parlamento

Dopo aver partecipato alle consultazioni promosse dal Ministro Salvini, CONFAPI ANIEM è intervenuta sulle commissioni parlamentari di Camera e Senato nel ciclo di audizioni sullo schema di decreto correttivo al Codice Appalti, sul quale le stesse Commissioni dovranno esprimere un parere entro la fine della prossima settimana.

L’Associazione ha rilevato come lo schema di decreto, approvato lo scorso mese dal Consiglio dei Ministri, introduca modifiche che lasciano inalterate alcune criticità e, anzi, aggiungono ulteriori anomalie nel sistema.

Tra le proposte ritenute prioritarie, CONFAPI ANIEM ha sottolineato l’esigenza di ripristinare condizioni di trasparenza e di concorrenza nelle procedure di affidamento. In particolare, è stato richiesto di vincolare le stazioni appaltanti a richiedere la dimostrazione dei requisiti speciali attraverso l’attestazione Soa che deve costituire condizione necessaria e sufficiente per la verifica dei requisiti economici, tecnici e professionali.

Contestualmente è stato sollecitato un ulteriore modifica normativa al fine di aprire al mercato appalti che oggi sono concentrati sulle procedure ristrette. Appare inaccettabile sottrarre al mercato circa l’80% degli appalti, come rilevato dall’ANAC: è stato proposto, pertanto, di limitare la soglia per le procedure negoziate senza bando, fino ai 2 milioni e utilizzare, sopra tale importo, le procedure aperte. Da evidenziare che la stessa Anac ha criticato lo schema di decreto correttivo rilevando “l’assenza di interventi a favore dell’aumento della concorrenza”.

CONFAPI ANIEM ha inoltre criticato la previsione contenuta nello schema di decreto correttivo in tema di revisione prezzi.

Pur apprezzando il lavoro sulle modalità di applicazione dell’istituto, attraverso l’introduzione dell’allegato II.2-bis scaturito dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture, non è accettabile la misura dell’importo revisionale determinata sull’80 per cento del solo valore eccedente la variazione del 5 per cento.

Ciò depotenzia notevolmente l’istituto, ponendosi, peraltro, in contrasto con quanto avviene in altri Paesi. I lavori hanno spesso una durata pluriennale e sono inevitabilmente soggetti a profonde variazioni del costo dei materiali dal momento dell’offerta a quello di conclusione dei lavori. La norma individua nel momento dell’aggiudicazione il riferimento per il calcolo delle variazioni, ma tale fase può collocarsi anche a notevole distanza dal termine per la presentazione delle offerte.

Risulta quindi fondamentale ricomprendere l’alea del 5% all’interno della revisione.

Rinnovata anche la richiesta di una disciplina più adeguata sull’applicazione del principio di equivalenza dei Contratti Collettivi di lavoro, evitando contenziosi a seguito dell’indicazione del CCNL da applicare negli appalti. Occorre precisare che i Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative garantiscono tutele equivalenti avendo, al loro interno, oneri e misure a tutela della legalità, regolarità, formazione e sicurezza.

Ulteriori proposte sono state presentate sulla necessità di prevedere una disciplina più esaustiva in tema di subappalto, sulla qualificazione dei consorzi stabili e sull’esigenza di qualificare le stazioni appaltanti anche nella fase esecutiva dei lavori.  

Comunicato ANAC: massimo ribasso possibile anche per le gare sopra soglia

Con un Comunicato del 20 novembre u.s. l’ANAC ha precisato che anche per gli appalti di importo superiore alla soglia europea (5,538 milioni) è possibile ricorrere al criterio del massimo ribasso se le procedure non riguardano opere dal particolare contenuto tecnologico e/o innovativo e se l’appalto non ricade tra i casi espressamente indicati dal codice per l’utilizzo esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel Comunicato, firmato dal Presidente Giuseppe Busia, si evidenzia che le stazioni appaltanti non hanno “un potere arbitrario nella scelta del criterio di aggiudicazione, in quanto come espressamente chiarito anche nella Relazione illustrativa al codice “I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata, essendo, comunque quest’ultima tenuta a motivare l’esercizio del potere discrezionale di scelta del criterio di aggiudicazione”.

Secondo ANAC “una lettura complessiva e sistematica dell’articolo 108 suggerisce:

 - di accordare preferenza all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara;

 - di poter ricorrere - fuori dai casi per i quali è comunque obbligatorio l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa - al criterio del minor prezzo ove gli aspetti qualitativi della commessa risultino esaustivamente assicurati da altre previsioni della lex specialis e dai documenti progettuali posti a base di gara.

ANAC: riaffidamento con procedura negoziata solo in casi eccezionali

Con il parere del 23 ottobre u.s. n. 56, l’ANAC ha precisato le condizioni per riaffidare un appalto con procedura negoziata senza bando, a seguito di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore.

Nel caso esaminato dall’Anac, alla gara aveva partecipato solo l’aggiudicatario, per cui non era possibile scorrere la graduatoria e una nuova gara avrebbe comportato tempi tecnici che avrebbero messo a rischio i finanziamenti PNRR.

L’Autorità, ripercorrendo la normativa vigente e la giurisprudenza in materia, ha ribadito che la procedura negoziata senza bando costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può “essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili d’interpretazione estensiva. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza. La procedura negoziata senza bando può dunque essere utilizzata, motivando, solo restrittivamente nei ridotti limiti dei suoi presupposti. Va ricordato infatti che le deroghe ai principi ed alle regole in materia di concorrenza, in quanto aventi natura eccezionale, sono ammesse solo in ambiti ristretti e al ricorrere di determinate condizioni da individuare in modo rigoroso”.

In merito all’affidamento oggetto del parere, l’ANAC ha rilevato “tenuto conto dei tempi entro i quali il contratto deve essere portato a termine ai fini dell’attuazione degli obiettivi PNRR e considerato altresì il rilievo che il legislatore ha riconosciuto all’attuazione dello stesso PNRR (tanto che sono state dettate in materia specifiche ed eccezionali disposizioni normative), le circostanze indicate, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 2, lett. c) del Codice, ove i tempi occorrenti per l’espletamento delle ordinarie procedure di gara siano ritenuti dalla stessa incompatibili con il tempestivo completamento delle opere entro i ristretti termini previsti ai fini dell’attuazione degli obiettivi PNRR. Ciò a condizione che sia adeguatamente motivato, nel primo atto della procedura, il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’affidamento dell’appalto”.

ANAC, Verifica anomalia offerte possibile anche con punteggio superiore a 4/5 del valore massimo

Con un recente parere di precontenzioso (delibera n.450 del 9 ottobre u.s.) reso in risposta a una procedura di Consip, concernente l’affidamento di Servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, l’ANAC ha precisato che “la previsione nel bando di gara dell’attivazione della verifica dell’anomalia in relazione alle offerte che ottengano un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica deve ritenersi ammissibile e compatibile con le nuove disposizioni codicistiche in materia di verifica di anomalia”.

Secondo l’Autorità, la stazione appaltante mantiene un’ampia discrezionalità sulla scelta di procedere o meno, alla verifica facoltativa di anomalia delle offerte.

Nella delibera si prevede che “l’adozione del criterio del superamento dei 4/5 del punteggio massimo attribuibile per l’offerta tecnica ed economica ai fini dell’individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di anomalia non appare affetta da vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità; la mancata attivazione della verifica facoltativa di anomalia delle offerte non risulta viziata da profili di manifesta irragionevolezza; la qualificazione dei servizi oggetto di gara come servizi di natura intellettuale determina, l’insussistenza dell’obbligo per l’operatore economico di indicare, nell’offerta, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza”.

Conseguentemente, la Stazione appaltante non è tenuta a chiedere spiegazioni su tali voci di costo nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta.

MIT: rispetto dei tempi per pagamenti a imprese e fornitori

Con la Circolare n. 279 del 18 novembre u.s. il Ministero Infrastrutture, nel fornire indicazioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti alla luce del nuovo Codice Appalti, ha sollecitato le stesse al rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori.

Tale requisito, si legge nella circolare ministeriale, verrà valutato non solo con riferimento al doveroso rispetto dell’obbligo normativo, ma anche tenendo in considerazione il fattivo percorso di allineamento con i termini di legge intrapreso dalla stazione appaltante per rientrare da pregresse situazioni di ritardo dei pagamenti, secondo il Piano degli interventi previsto dall’art. 40 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Il rispetto dei tempi di pagamento delle imprese è pertanto considerato di primaria importanza tra i requisiti previsti dal Codice per accreditare le stazioni appaltanti alla gestione della fase esecutiva dei contratti, oltre che alla possibilità di provvedere in proprio alle gare.

In particolare, ricorda il Ministero, “nell’ottica di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di acquisire la professionalità richiesta anche nella fase di effettuazione dei lavori o di concreta acquisizione dei servizi e delle forniture, individuano alcuni parametri da soddisfare”, tra i quali figura il “rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori”.

TAR Campania, legittima aggiudicazione senza DURF per inerzia Agenzia delle Entrate

Il TAR Campania, con sentenza n. 6332 del 18 novembre 2024, si è pronunciato in merito alla legittimità dell'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in assenza del DURF, qualora esso non sia stato emesso per inerzia dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico, la stazione appaltante aveva disposto l’aggiudicazione, nonostante non avesse ancora acquisito il documento di regolarità fiscale della mandante del raggruppamento primo classificato, scegliendo di non subordinare le tempistiche della procedura ai ritardi degli enti certificatori.

Secondo i giudici la scelta della stazione appaltante “di addivenire comunque all’aggiudicazione, seppur in difetto della previa acquisizione del DURF della mandante deve ritenersi legittima”.

L’Amministrazione, infatti, ha agito in coerenza con “il principio del risultato, che in effetti consente di orientare l’operato delle stazioni appaltanti anche avendo a riferimento il “criterio temporale” della tempestività dell’affidamento ed esecuzione del contratto. In sostanza imponendo il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse, nella specie verificatesi”.

Da segnalare che la pronuncia del Tribunale si pone in contrasto con il parere ANAC (delibera n. 57 del 15 novembre 2023) secondo cui in tali casi “la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia”.

TAR Campania: appalti a corpo, nulla la clausola di esclusione per omessa presentazione computo metrico e analisi prezzi

Il TAR Campania (Sent. n. 6402/2024) ha ritenuto nulla la clausola degli atti di gara che preveda l’esclusione del concorrente nel caso di omessa presentazione del computo metrico estimativo e dell’analisi prezzi.

Negli appalti a corpo, infatti, il prezzo contrattuale è determinato unicamente dall’offerta economica complessiva e il computo metrico estimativo e le analisi dei prezzi non sono elementi essenziali dell’offerta economica, come più volte affermato da Consiglio di Stato e ANAC.

Né si può ritenere mutato il contesto normativo in base alla previsione dell’art. 31 dell’allegato I.7 del nuovo Codice Appalti, norma relativa alla progettazione e non alla presentazione delle offerte.

Infatti tale norma, inserito nello specifico allegato al Codice che individua i contenuti minimi dei vari livelli di progettazione, fa riferimento ai “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”.

Secondo i Giudici, risulta quindi priva di fondamento normativo la previsione della lex specialis che, pur nell’appalto con prezzo a corpo, onera i concorrenti di produrre le analisi dei prezzi per le migliorie.

  • 29 novembre 2024
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