Newsletter Edilizia: aggiornamento al 9 Giugno 2025

Newsletter Edilizia: aggiornamento al 9 Giugno 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 9 Giugno 2025.

Questi gli argomenti trattati:

CONFAPI ANIEM ad ANAC: non penalizzare le imprese per ritardi negli appalti PNRR

Nei giorni scorsi CONFAPI ANIEM Nazionale ha inviato una lettera all’ANAC per sollecitare un intervento finalizzato a risolvere alcune criticità emerse nella gestione degli appalti rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La questione che emerge riguarda, in particolare, i possibili sforamenti delle tempistiche previste dal Piano e le ripercussioni sugli operatori economici che, pur avendo rispettato gli adempimenti previsti dalla gara, i vincoli progettuali e le disposizioni del Capitolato, corrono il rischio di applicazioni di penali e/o risoluzione del contratto per inadempimento.

L’Autorità, anche recentemente, ha sollecitato le stazioni appaltanti al rispetto dei tempi di conclusione delle gare di procedura pubblica e anche la Commissione Europea, proprio in merito alle procedure PNRR, ha sollevato l’esigenza di garantire la riduzione del tempo tra la scadenza per la presentazione delle offerte e la stipula del contratto.

Ma, la mancata esatta sovrapposizione tra cronologia della programmazione PNRR (con possibile leggero sforamento) e tempistiche dell’appalto (rispettate) non può generare ripercussioni sul sistema produttivo: in questo contesto, infatti, non è in discussione un mancato adempimento temporale delle imprese.

CONFAPI ANIEM ha quindi richiesto all’Autorità di precisare che qualora i presunti ritardi non siano imputabili all’operatore economico, lo stesso non debba essere sottoposto ad alcun regime sanzionatorio, coerentemente con i principi di diritto espressi sia dal nostro Codice Civile che dalla disciplina in materia di Contratti pubblici in merito al corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

In Parlamento le osservazioni di CONFAPI sul D.L. Infrastrutture

Nei giorni scorsi, CONFAPI ha trasmesso in Parlamento le osservazioni sulla conversione in legge del Decreto Infrastrutture (Decreto-Legge 21 Maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti - A.C.2416).

Nel documento si segnalano, in particolare, le seguenti richieste:

 

Ripristinare fondi per piano manutenzione strade: i prospettati tagli alle risorse per il biennio 2025-2026 destano forte preoccupazione, rischiando di compromettere significativamente la capacità operativa degli enti territoriali, di sottrarre importanti opportunità occupazionali e produttive alle piccole e medie imprese del settore, di penalizzare fortemente la capacità di dare risposte tempestive nell’attivazione degli interventi contro il dissesto del territorio. Confapi ha pertanto sollecitato il Ministero delle Infrastrutture a valutare strumenti integrativi o compensativi, anche sotto forma di reintegri, che consentano di garantire il rispetto dei piani già programmati.

Affidamenti Protezione Civile: sulla base delle esperienze operative maturate soprattutto nel cratere del sisma 2016, si condivide il sistema delineato sulla riformulazione delle procedure e, in particolare, l’introduzione di una nuova disciplina relativa alle deroghe al Codice Appalti. In tale contesto si apprezza lo specifico riferimento all’art. 54 del Codice dei Contratti pubblici finalizzato a consentire, negli appalti sotto soglia, l’esclusione automatica delle offerte anomale nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. Si segnala tuttavia l’esigenza di apportare un intervento correttivo che consenta di rimuovere il fenomeno consolidato dei ribassi eccessivi anche sopra la soglia europea.

Subappalto: si conferma la valutazione critica sulla norma del Codice Appalti che limita l’utilizzo, da parte dell’appaltatore, dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione.

Caro materiali: in Gazzetta il Decreto che disciplina l’accesso ai Fondi per i lavori 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto Ministeriale che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (previsto dal D.L. Aiuti e prorogato con l’ultima Legge di Bilancio) per compensare il rincaro materiali. Ricordiamo, in particolare, che la Legge n.207/2024 (art. 1, comma 532) ha stanziato 300 milioni per la compensazione degli extra-costi relativi ai lavori eseguiti nel corso di quest’anno.

Ora l’art. 3 del Decreto prevede due le finestre temporali per inoltrare le richieste: dal prossimo 1° luglio al 31 luglio potranno essere richiesti i contributi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori tra gennaio e maggio 2025, mentre dal 1° febbraio al 28 febbraio 2026 saranno inviate le richieste per le lavorazioni eseguite da giugno a dicembre 2025.

L’art. 4 dispone che il Ministero esaminerà le istanze secondo l’ordine di presentazione delle domande, adottando decreti direttoriali secondo la seguente tempistica:

entro il 31 ottobre 2025 per le istanze presentate a luglio 2025;

entro il 31 maggio 2026 per le istanze presentate a Febbraio 2026.

Nei decreti direttoriali saranno indicati anche le istanze non accolte e i motivi dell’esclusione.

La procedura sarà gestita per via telematica secondo le indicazioni dell’art. 3 del Decreto; le stazioni appaltanti inoltrano la richiesta alla piattaforma on line creata allo scopo, (https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it), indirizzata alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali, indicando, in particolare, i dati del contratto d’appalto, l’indicazione del maggior importo desunto dallo stato avanzamento lavori rispetto agli importi contrattuali originari e l’entità delle lavorazioni effettuate con il relativo stato esecutivo e contabilizzazione. Permane la criticità dovuta all’ammontare inadeguato del Fondo che è stato rifinanziato con soli 300 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026.

Possibili nuove modifiche alla disciplina del subappalto

Il Vice Ministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi ha risposto in Parlamento ad un’interrogazione dell’On. le Erika Mazzetti sulla regolamentazione e agli orientamenti del Ministero in materia di subappalto a cascata e sull’introduzione di limiti al potere discrezionale delle stazioni appaltanti.

Nell’interrogazione si evidenzia come il nuovo Codice abbia eliminato il divieto di subappalto di subappalto e che il recente decreto correttivo n. 209/2024, in particolare, abbia previsto che il subappalto affidato dal subappaltatore debba essere autorizzato dalla stazione appaltante; in questo contesto, si chiede al Governo se non intenda introdurre nuove norme al fine di evitare contenziosi e ridefinire il cd. subappalto a cascata.

Dopo aver ricordato la giurisprudenza più recente, sia europea che nazionale, Rixi ha affermato che il Governo sta valutando di procedere ad un ulteriore aggiornamento e integrazione delle regole nella catena dei subappalti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i controlli, soprattutto a favore della sicurezza dei lavoratori.

In tale prospettiva, potrebbero essere introdotte nuove misure per orientare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti nell’autorizzare i subappalti, anche grazie a un aumento dei controlli nei cantieri, all’introduzione obbligatoria di un’adeguata formazione del personale in tutte le fasi degli affidamenti e al rafforzamento delle garanzie nei pagamenti.

MIT: per gli affidamenti diretti nessun termine perentorio

Non sussiste nessun termine perentorio per l’aggiudicazione in caso di affidamenti diretti. Lo ha precisato il Ministero delle Infrastrutture con il Parere n.3469 del 4 giugno u.s.

Il Ministero evidenzia quanto disposto dal nuovo Codice Appalti: “l’art. 17 ed il relativo allegato I.3 del D.lgs. n. 36 del 2023 non individuano, in relazione agli affidamenti diretti, un termine entro il quale concludere la procedura di selezione” a conferma del fatto che l’affidamento diretto “non è una procedura di gara, anche qualora sia procedimentalizzato”.

Si tratta, peraltro, evidenzia il Ministero, di un orientamento confermato anche dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 503 del 15 gennaio 2024): in caso di affidamento diretto, previa individuazione dell’affidatario, tale affidamento avviene con un unico atto, venendo meno il concetto di ‘gara’, cui applicare i termini indicati nell’allegato I.3.  

ANAC: NO a limiti quantitativi per la partecipazione a RTI

Con un parere approvato il 21 maggio u.s., ANAC ha ribadito che non sono compatibili con la normativa europea i limiti quantitativi alla partecipazione ai raggruppamenti temporanei.

La questione è relativa a un accordo quadro per manutenzione e pronto intervento, affidato dal 2018 a un’associazione temporanea. In tale ambito, una richiesta di modifica delle quote – a seguito della quale la mandataria avrebbe mantenuto una quota di partecipazione del 5% e la mandante del 95%, determinando un’inversione di ruolo delle stesse all’interno dell’ATI, è stata avanzata in fase di esecuzione del terzo contratto attuativo dell’accordo quadro stesso.

Il parere conclude per la possibilità per il raggruppamento affidatario di procedere alle modifiche dell’assetto interno al raggruppamento stesso, purché non finalizzate ad eludere l’applicazione del Codice e previa verifica, da parte della stazione appaltante, dei requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese del RTI in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il parere dell’Autorità Anticorruzione ha ribadito l’incidenza, sulla disciplina di settore, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea c-642/20 del 28 aprile 2022, che ha determinato il superamento del principio, sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, di necessaria partecipazione maggioritaria della capogruppo, sia in termini di requisiti posseduti che di quota di prestazioni da eseguire: la volontà del legislatore europeo è stata quella di limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione alle gare di appalto anche da parte di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese.

Come già osservato da ANAC, sono incompatibili quindi con la normativa comunitaria (e in particolare con la direttiva appalti n. 2014/24/UE) le disposizioni nazionali che impongano in via generale limiti organizzativi con un approccio di tipo puramente quantitativo alla partecipazione alle procedure di gara da parte dei raggruppamenti, fermo restando il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese in RTI deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa.

ANAC: applicazione DANACEL fascicolo virtuale e aggiornamento FAQ su dichiarazioni sui requisiti

Con un Comunicato diffuso nei giorni scorsi, l’ANAC ha fornito indicazioni riguardanti l’applicazione delle nuove previsioni normative sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso.

Nel Comunicato si riporta la Tabella delle certificazioni acquisibili tramite FVOE alla data del 25 marzo 2025.

In merito a quanto previsto dal Codice Appalti (art. 99, comma 3-bis) che consente l’aggiudicazione anche in caso di malfunzionamento del Fascicolo, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e che venga acquisita un’autocertificazione dell’operatore economico che attesti il possesso dei requisiti, l’Anac fornisce alcune precisazioni.

 

Si richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti a verificare se “il malfunzionamento sia solo temporaneo”: in questo caso “invece di attendere la decorrenza dei trenta giorni per procedere all’aggiudicazione”, la stazione appaltante “può ridurre i tempi di conclusione del procedimento interrogando nuovamente il sistema al fine di ottenere il dato richiesto in tempo utile”.

“Dai casi di malfunzionamento … vanno tenute distinte le ipotesi in cui le certificazioni necessarie ai fini della comprova non sono acquisibili tramite il FVOE in quanto l’Ente certificatore non le produce o non le centralizza presso una banca dati, o non mette a disposizione la relativa banca dati. Si tratta di alcune ipotesi, numericamente ridotte, elencate nell’allegato al presente Comunicato, rispetto alle quali l’intero articolo 99 non può trovare applicazione per l’oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non rese disponibili da parte dell’Ente certificatore. Queste certificazioni possono essere acquisite solo tramite le modalità seguite prima dell’efficacia della digitalizzazione. Pertanto, quando si rivelino necessarie ai fini della comprova dei requisiti generali o speciali, le stazioni appaltanti/enti concedenti sono tenute ad attivarsi tempestivamente per richiederle direttamente ai rispettivi Enti certificatori”.

Sui casi di malfunzionamento del FVOE e sulle ripercussioni sulle procedure di gara, si segnala la recente Sentenza del Tar Marche n.312/2025 che ha dichiarato la possibilità di aggiudicazione con clausola risolutiva espressa da inserire nel contratto, anche in assenza di una completa verifica dei requisiti. Una gara d’appalto non può rimanere sospesa per l’impossibilità di verifica sul fascicolo virtuale, non dipendente né dalla stazione appaltante, né dall’aggiudicatario.

Lo scorso 30 maggio l’Autorità ha anche provveduto ad aggiornare le Faq sulle dichiarazioni non veritiere e sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare. Di seguito il testo integrale delle nuove indicazioni.

FAQ N. 1. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese/professionisti o di consorzi stabili quali soggetti deve segnalare la stazione appaltante quando accerti la presentazione di dichiarazioni non veritiere o di documentazione falsa sul possesso dei requisiti generali?

Risposta: Fermo il disposto dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante nell’apposito modello A da inviare all’Autorità dovrà segnalare l’operatore economico che si sia reso effettivamente responsabile di una dichiarazione non veritiera o che abbia presentato documentazione falsa. L’Autorità laddove, all’esito del procedimento sanzionatorio, dovesse ravvisare la  sussistenza dei presupposti per procedere all’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, darà evidenza nel testo dell’annotazione del solo nominativo dell’impresa/professionista interessata/o che ha reso le dichiarazioni – o prodotto la documentazione - non veritiere, omettendo qualsiasi riferimento agli altri operatori raggruppati o consorziati a cui la condotta non è imputabile, ed evidenziando unicamente che l’operatore economico/professionista nei cui confronti viene disposta l’annotazione ha reso le dichiarazioni nell’ambito di un raggruppamento (RTI- RTP) o consorzio stabile.

FAQ N. 2 Quali modalità o possibili accortezze gli Operatori dovrebbero adottare per dimostrare la propria diligenza nell’ambito della partecipazione alla gara, al fine di evitare che la collaborazione di soggetti esterni per la preparazione della documentazione di gara possa far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale?

Risposta: Ciascun Operatore economico, nel conferire l’incarico ad un soggetto esterno per la preparazione della documentazione di gara, deve assicurarsi che il professionista o la struttura dedicata della società di consulenza non abbia ricevuto e non riceverà lo stesso incarico da un altro Operatore economico partecipante alla medesima gara. A tal fine, nel mandato con cui si conferisce l’incarico, è opportuno inserire una clausola di esclusiva che vincoli il professionista, o la struttura dedicata della società di consulenza, a predisporre la relazione tecnica, o altra documentazione di gara, unicamente per quell’Operatore economico.

Consiglio di Stato: gli illeciti professionali dell’ausiliaria non si estendono automaticamente al concorrente

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 4814 del 3 giugno 2025) ha affermato che le vicende processuali dell’ausiliaria non possono essere automaticamente trasferite sul concorrente che ha presentato l’offerta, anche se riguardano illeciti professionali e indipendentemente dai rapporti tra i due soggetti.

I Giudici sottolineano che l’art. 63 della direttiva 24/2014/UE prevede espressamente che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” e che la stazione appaltante non può uscire dal perimetro delle regole contenute nell’art. 98 d.lgs. 36 del 2023, né può individuare, creando una norma inespressa, nuove cause di esclusione.

Gli inadempimenti contrattuali non si possono “contagiare” da un soggetto all’altro nel modo preteso dalla stazione appaltante e avallato dal primo Giudice; così ragionando, la nozione di grave illecito professionale avrebbe un effetto espansivo potenzialmente illimitato, effetto che è proprio quello che il legislatore ha voluto chiaramente evitare

La valutazione sull’assenza di cause di esclusione va compiuta, naturalmente, anche in relazione all’ausiliaria ai sensi dell’art. 104 comma 4 del Codice dei contratti pubblici. Resta però ferma la possibilità di sostituzione dell’impresa ausiliaria dato che la stazione appaltante deve consentire all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Il Consiglio di Stato ricorda, infine, che nell’applicare motivi di esclusione facoltativi (cause di esclusione non automatica), le stazioni appaltanti devono prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità e che non può essere disapplicato il principio del risultato in base al quale l’esclusione di un operatore economico offerente può essere disposta solo quando vi siano solidi elementi a sostegno della sua inaffidabilità.

Tali elementi difettano nel comportamento della stazione appaltante, a dimostrazione dell’irragionevolezza oltreché dell’illegittimità dell’azione amministrativa, avendo dichiarato immotivatamente deserta una gara che aveva un unico partecipante (per uno dei due lotti), cui era semplicemente da richiedere la sostituzione dell’impresa ausiliaria.

  • 09 giugno 2025
  • Blog-news
  • 42 Visite