Newsletter Fisco & Lavoro del 20 Marzo 2026

Newsletter Fisco & Lavoro del 20 Marzo 2026

Agenzia delle Entrate: verifica dei requisiti per il rilascio del DURF

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 63/E del 3 marzo 2026, fornisce chiarimenti in merito al rilascio del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

In particolare, per quanto riguarda l’art. 17­bis, comma 5, lett. a), del Decreto Legislativo n. 241/1997 (come previsto dall’articolo 7, del Decreto Legislativo n. 33/2025, “Testo unico in materia di versamenti e riscossione”) se i versamenti conseguenti ad avvisi bonari possano essere inclusi nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale“

Consulta la risposta n. 63/E del 3 marzo 2026 dell’ Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9761612/Risposta+n.+63_2026/fd70fde0-459d-fd2b-67df-8afb15d3efd0

Consulta il Decreto Legislativo n. 33/2025, in materia di razionalizzare delle disposizioni in materia di versamenti fiscali e riscossione a questo link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/GU-DLGS_33_2025-TU-VERSAMENTI-E-RISCOSSIONE.pdf

Direttiva Europea “Greenwashing”: dal 27 Settembre 2026 regole più severe per le imprese

La Direttiva Europea UE 2024/825 in materia di Greenwashing è stata recepita in Italia tramite il D. LGS. 30 del 20 Febbraio 2026 che entrerà in vigore dal 24 Marzo 2026, mentre l’applicazione decorrerà dal 27 settembre 2026.

Con la Direttiva Europea UE 2024/825 viene ribadito che è vietato l’uso di etichette di sostenibilità non certificate, claim generici e pubblicità, ingannevole basata sulla compensazione delle emissioni (carbon credits) per dichiarare prodotti “neutri” o “positivi”.

Per le imprese scatta quindi l’obbligo di informare ancora più chiaramente il consumatore sulla durabilità e riparabilità dei prodotti, grazie anche ad una nuova etichetta europea armonizzata sulla durabilità, pensata per rendere immediatamente comprensibile quanto un bene è destinato a durare nel tempo, anche grazie all’introduzione di definizioni armonizzate in materia di:

  • asserzione ambientale
  • marchio di sostenibilità
  • durabilità
  • riparabilità

Le pratiche scorrette potranno essere sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che potrà applicare le sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette: fino a 5 milioni di euro, oppure fino al 4% del fatturato annuo nei casi di violazioni diffuse a livello europeo.

Le nuove regole vietano l’uso di indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove.

Verrà pertanto regolamentato l’uso dei marchi di sostenibilità, stante la confusione causata dalla loro proliferazione e dal mancato utilizzo di dati comparativi: nell’UE saranno autorizzati solo marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.

Inoltre, la direttiva vieta le dichiarazioni che suggeriscono un impatto sull’ambiente neutro, ridotto o positivo in virtù della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni (OFFSET).

Consulta la Direttiva Europea UE 2024/825 in materia di Greenwashing a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825

Consulta il D. LGS. 30 del 20 febbraio 2026 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-09&atto.codiceRedazionale=26G00047&elenco30giorni=false

Revisione dei prezzi: il Supporto Giuridico del MIT precisa il riferimento temporale ed i limiti applicativi

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere 3698/2025 ha fornito, con riferimento alla revisione prezzi negli appalti e accordi quadro, importanti chiarimenti in materia di applicazione dell’art. 60 del D.LGS. n. 36/2023.

Un’amministrazione ha chiesto al MIT se, alla luce dell’art. 60 del D.LGS. n. 36/2023 e S.M.I., sia possibile, nell’ambito di un appalto o di un accordo quadro di lavori/servizi, escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale.

Il MIT ha specificato che il Codice dei Contratti Pubblici (come modificato correttivo 209/2024), ha chiarito l’esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione dei prezzi, stabilendo che il punto di partenza per il computo delle variazioni è l’aggiudicazione.

Il MIT ricorda che il comma 4 quater dell’art.60 del D. Lgs.36/2023, dispone che l’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e ne specifica le modalità di corresponsione. In particolare, l’art. 3 c. 1 dell’Allegato II bis D. Lgs.36/2023 disciplina testualmente “Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.

Consulta il Parere 3698/2025 del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a questo link: https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3698

Consulta l’art. 60 del D.LGS. n. 36/2023 a questo link:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art60-com3

Agenzia delle Entrate: pronti i Modelli 730, Redditi, CNM, 770 e IRAP da utilizzare nel 2026 per dichiarare i redditi dell’anno precedente.

L’ Agenzia delle Entrate con il Comunicato Stampa del 27 febbraio 2026 informa che sono online i modelli 730, Redditi, 770, IRAP e CPB, il pacchetto definitivo per la stagione dichiarativa 2026

I nuovi modelli 730 e Redditi PF

Nei modelli 730 e Redditi Persone fisiche 2026 sono state introdotte diverse novità: Tra queste il riconoscimento di un importo variabile fino a € 960,00, escluso dalla base imponibile, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo fino a 20mila Euro.

È’ stata anche prevista una nuova detrazione dall’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40 Euro. Altre modifiche riguardano la detassazione delle somme erogate ai neoassunti a tempo indeterminato per il pagamento dei canoni di locazione e il riordino complessivo delle detrazioni fiscali. Per il modello 730, le specifiche tecniche sono state approvate con un distinto provvedimento sempre di oggi.

Redditi PF per imprenditori e professionisti, e Redditi per Società ed Enti

Anche in questo caso i seguenti Modelli: Redditi PF, SP, SC, ENC e CNM e le relative istruzioni sono stati adeguati, già a partire dalle versioni provvisorie, alle novità fiscali previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per chi aderisce al concordato preventivo biennale relativo al periodo 2025-2026.

Nei modelli riservati alle Società di Capitali, agli Enti non commerciali e al Consolidato Nazionale e mondiale è stata recepita la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20%, la cosiddetta “IRES Premiale”, applicabile per l’anno 2025.

IRAP e Modello 770

Il modello IRAP è stato aggiornato per recepire la nuova disciplina che prevede la detassazione, al 95%, dei dividendi provenienti da Paesi UE/SEE percepiti da Banche e Imprese Assicurative.

Nel modello 770, invece, è stato inserito nel quadro SX una nuova riga dedicata alla gestione del credito relativo alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.

Consulta il Comunicato Stampa del 27 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/comunicato-stampa-del-27-febbraio-2026

Corte di Cassazione: licenziamento del lavoratore per offese al dirigente

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3146 del 12 febbraio 2026, ha affermato che in presenza di una telefonata al dirigente con condotta determinata da “gesto d’impeto in parte giustificato dal contesto” non spetta al dipendente la reintegra nel posto di lavoro ma è applicabile l’indennità risarcitoria di 12 mensilità, non soggette a contribuzione previdenziale, dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, in applicazione dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015.

In tale contesto i Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto la correttezza della sentenza della Corte di Appello che aveva richiamato, le nozioni di licenziamento per giusta causa e di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e la giurisprudenza sulla proporzionalità delle sanzioni di natura espulsiva.

Ministero del Lavoro: presentazione del rapporto Pari opportunità entro il 30 Aprile  2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che a partire dal primo marzo 2026 sul portale “Servizi Lavoro”, consultabile a questo link: https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

sarà disponibile per la compilazione il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.

La compilazione è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti; mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.

La redazione del Rapporto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2026 secondo le modalità generali di compilazione previste dal decreto del 3 giugno 2024, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero.

ATTENZIONE! La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D. LGS. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (art. 46, comma 4-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.

Il Parlamento ha prorogato i Bonus del Decreto Coesione

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026, la Legge n. 26/2026, di conversione del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (cd. decreto milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

All’articolo 14, è stato inserito il comma 1-bis che dispone la proroga degli incentivi previsti dal cd. Decreto Coesione (decreto legge n. 60/2024), ovvero del Bonus Under 35 (articolo 22), del Bonus Donne (articolo 23), del Bonus Over 34 ZES (articolo 24).

Consulta la Legge n. 26/2026 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/28/26G00044/sg

Corte di Cassazione: obblighi in materia di sicurezza per il datore di lavoro e il distaccatario

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1633/2026, ha affermato che in caso di distacco di lavoratori, gli obblighi in materia di sicurezza ricadono sia sul distaccatario che sul datore di lavoro (distaccante).

I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che, pur se l’articolo 3, comma 6, del D.LGS. n. 81/2008, attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite (Corte di Cassazione penale n. 46567/2024).

Legge 26 Gennaio 2026 n. 14: rottamazione dei veicoli con fermo amministrativo

La Legge 26 gennaio 2026, n. 14, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2026 e in vigore dal 20 febbraio 2026, introduce disposizioni fondamentali per la gestione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

La norma permette di radiare dal PRA e demolire i mezzi anche se gravati da fermo amministrativo, risolvendo il problema dei veicoli abbandonati o inutilizzabili che prima restavano bloccati a causa di debiti con l’agente della riscossione.

Inoltre si chiariscono le procedure per la cancellazione definitiva dei mezzi che sono diventati “fuori uso” (quelli non più circolanti o rottamabili compresi quelli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari), anche con il vincolo del fermo in corso. La norma mira a risolvere il problema dei veicoli abbandonati, consentendo la loro gestione come rifiuti e migliorando la tracciabilità attraverso la filiera autorizzata.

la nuova normativa permette di liberarsi di un’auto vecchia e non più funzionante (o abbandonata) anche in presenza di debiti con l’Agente della riscossione, purché il veicolo sia effettivamente consegnato a un centro di raccolta autorizzato per la rottamazione.

ATTENZIONE! Il proprietario del mezzo rottamato con fermo non potrà accedere a bonus, contributi o incentivi pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo.

Per i veicoli iscritti al PRA rinvenuti o non reclamati, spetta ai Comuni, alle Città Metropolitane, alle Province o agli Enti proprietari delle strade attestare l’inutilizzabilità del mezzo.

Consulta la Legge 26 gennaio 2026, n. 14, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2026  a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-05&atto.codiceRedazionale=26G00026&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

INPS, Contributi volontari anno 2026: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata

L’INPS, con la circolare 11 marzo 2026, n. 27, comunica gli importi dei contributi volontari per il 2026, a seguito della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono state analizzate le aliquote dei valori reddituali aggiornati e sono state predisposte le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2026, per i versamenti volontari delle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori dipendenti non agricoli;
  • iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI), iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato SPA;
  • iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST);
  • giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
  • iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
  • iscritti alla Gestione Separata.

La circolare, inoltre, riporta i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD per i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli, per i pescatori, per gli occupati in cantieri di lavoro e per i lavoratori domestici.

Consulta la circolare INPS dell’11 marzo 2026, n. 27 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.03.circolare-numero-27-del-11-03-2026_15198.html

Ministero del Lavoro, contrasto al lavoro sommerso: adottato il Decreto sugli ISAC

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto interministeriale che introduce gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC).

La misura, richiesta dalla Commissione Europea nel 2021 nell’ambito del PNRR, segna l’avvio di un nuovo modello di cooperazione tra Stato e imprese, orientato alla prevenzione e alla corretta contribuzione.

Gli ISAC danno avvio a una prima fase sperimentale che nel 2026 interesserà inizialmente il commercio all’ingrosso alimentare e i servizi alberghieri ed extra-alberghieri, per poi estendersi entro il 31 agosto 2026 ad almeno altri 6 comparti economici, fino a coinvolgere complessivamente 8 settori. L’individuazione dei comparti risponde esclusivamente alla necessità di avviare una sperimentazione graduale e controllata.

Il meccanismo, che aiuterà a prevenire le irregolarità prima che si trasformino in violazioni, si basa sull’integrazione delle banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate e Ispettorato Nazionale del Lavoro, per costruire un’infrastruttura stabile e interoperabile per la prevenzione del lavoro sommerso.

Gli indici consentiranno di:

  • individuare eventuali scostamenti rispetto ai parametri di affidabilità contributiva;
  • offrire ai datori di lavoro la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria
  • posizione con comunicazioni di compliance.

È’ inoltre previsto un sistema di premialità per le imprese affidabili.

ATTENZIONE! Gli ISAC non sostituiscono gli strumenti di vigilanza della normativa vigente, affiancandoli per la realizzazione di un sistema fondato su trasparenza, ì collaborazione e valorizzazione dei comportamenti virtuosi.

Consulta il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link: https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/lavoro-sommerso-adottato-il-decreto-interministeriale-sugli-isac

Cessioni intra UE di beni in lavorazione in Italia: chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul termine di 90 giorni per la prova dell’avvenuta cessione

Con la risposta a interpello n. 65 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i beni oggetto di cessione intra UE sottoposti a lavorazione e fatturati in base agli stati di avanzamento dei lavori, il termine di 90 giorni per la prova dell’avvenuta cessione entro l’UE decorre dalla data in cui la merce viene consegnata per il trasporto definitivo nell’altro Stato UE.

Consulta la risposta a interpello n. 65 del 4 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9761612/Risposta+n.+65_2026/4feb6c64-9fc7-53ea-e7c4-d14b1578cdcf

Pubblicato in G.U. il Decreto Legge carburanti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026, il Decreto-Legge 18 marzo 2026 n. 33 contenente “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali”.

Il Decreto prevede un pacchetto di misure “a tempo”, in vigore dal 19 marzo 2026 e per i successivi venti giorni, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri per contrastare la crisi dei mercati dei carburanti innescata dal conflitto in Iran, attualmente in corso.

L’Art. 1 del Decreto contiene misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi, con il rafforzamento del l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.

L’Art. 2 del Decreto prevede che dal 19 marzo 2026 e fino al ventesimo giorno successivo le aliquote di accisa su benzina, gasolio impiegato come carburante e GPL usati come carburanti sono così rideterminate:

  • benzina: € 472,90 per 1000 litri;
  • gasolio usato come carburante: € 472,90 per 1000 litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: € 167,77 per mille chilogrammi.

L’Art. 3 del Decreto tratta del settore dell’autotrasporto, alla quale viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per la maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al mese di febbraio 2026 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per quanto concerne il credito d’imposta:

  • sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
  • non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP;
  • sarà cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, purché il cumulo non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto.

I criteri e le modalità applicative saranno stabiliti con successivo Decreto.

Consulta il Decreto Legge 18 marzo 2026 n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/03/18/64/sg/pdf

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