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Ricordiamo ai nostri Referenti che dal 1° Aprile 2025 il codice ATECO delle imprese è ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025, un sistema più aggiornato e dettagliato che sostituisce la precedente codifica (ATECO 2007/2022).
UNIONCAMERE ha diffuso le istruzioni per procedere online alla rettifica del proprio codice qualora necessario. Prima di approfondire questo tema occorre ricordare che il processo di riclassificazione è partito automaticamente il 1° aprile, con l’attribuzione dei nuovi codici ATECO 2025 a tutte le imprese già iscritte con attività economica al Registro Imprese. I vecchi codici classificati secondo il sistema ATECO 2007-2022 restano comunque iscritti in questa fase di transizione, garantendo continuità operativa alle imprese.
La conversione avviene sulla base della “Tabella operativa di riclassificazione ATECO 2022 – ATECO 2025” elaborata dall’Istat in collaborazione con il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate. Questo strumento è stato costruito a partire dalla tabella di corrispondenza “teorica”, trasformando i casi di corrispondenza “uno a molti” in casi “uno a uno”, per consentire un raccordo unidirezionale e univoco tra i 2 sistemi di classificazione.
Le nuove imprese iscritte dopo il 1° aprile 2025 saranno classificate direttamente ed esclusivamente secondo il sistema ATECO 2025.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, ha chiarito gli aspetti fiscali della transizione, mentre il Registro Imprese ha completato l’aggiornamento automatico dei codici per le attività già registrate.
Modifica Codice ATECO on line
Il Sistema Camerale ha predisposto un meccanismo di comunicazione digitale che ha informato le imprese dell’avvenuta riclassificazione, il messaggio di notifica contiene l’avviso dell’avvenuta riclassificazione, i nuovi codici ATECO 2025 assegnati, i vecchi codici ATECO 2007-2022 mantenuti in archivio, le istruzioni per la consultazione della visura aggiornata ed eventuali indicazioni per richiedere la rettifica nei casi previsti, tutto questo è messo a disposizione del contribuente tramite l’App “Impresa Italia”, scaricabile dagli store Apple Store e Google Play o accessibile tramite il portale https://impresa.italia.it/cadi/app/login
Attraverso questa applicazione, ogni titolare o legale rappresentante può consultare gratuitamente (il servizio non comporta il pagamento di diritti di segreteria o imposte di bollo) la visura aggiornata accedendo con le proprie credenziali SPID o CNS. La visura camerale, in questa fase transitoria, riporterà sia i nuovi codici ATECO 2025 sia quelli precedenti, facilitando così il riconoscimento delle modifiche apportate.
Una volta effettuato l’accesso se l’impresa ritiene che il codice ATECO 2025 attribuito automaticamente non rispecchi correttamente la propria attività economica, può richiederne la sostituzione attraverso un servizio dedicato denominato “Rettifica Ateco 2025”.
Questo servizio, completamente gratuito, sarà disponibile dal 15 aprile al 30 novembre 2025 all’indirizzo https://rettificaateco.registroimprese.it .
La procedura di rettifica si articola in 4 fasi principali:
1. autenticazione, durante la quale il legale rappresentante o titolare dell’impresa accede al portale utilizzando le proprie credenziali SPID o CNS;
2. verifica dei requisiti, con il sistema che controlla automaticamente che l’impresa soddisfi tutte le condizioni necessarie per accedere al servizio; n
3. selezione del nuovo codice: per ogni localizzazione dell’impresa, viene proposta una lista di codici ATECO 2025 alternativi tra cui scegliere, limitati a quelli corrispondenti al codice 2007-2022 originale;
4. richiesta alla CCIAA competente con la conferma e trasmissione.
L’esito della procedura viene comunicato tramite PEC all’indirizzo di domicilio digitale dell’impresa. La rettifica, una volta approvata, ha effetto immediato e il nuovo codice ATECO 2025 diventa l’unico valido per tutti gli adempimenti amministrativi successivi.
Limiti alla rettifica
Va sottolineato che la modifica può essere effettuata solo dalle imprese per le quali l’Istat non ha previsto una conversione univoca. La richiesta di rettifica inoltre potrà essere inviata dall’Impresa una sola volta e quindi occorre assicurarsi che comprenda tutte le localizzazioni dell’azienda (sedi locali) in qualunque provincia si trovino. Questo vuol quindi dire che la richiesta può essere presentata solo dopo che la CCIAA ha completato il processo di riclassificazione automatica per tutte le sedi e le unità locali dell’impresa.
La modifica non ha effetto per l’Anagrafe tributaria ove la rettifica deve avvenire come di consueto attraverso ComUnica.
Le imprese richiedenti devono anche essere attive, avendo già denunciato l’inizio dell’attività al Registro Imprese, poiché le imprese inattive non possono accedere al servizio. Non devono essere cancellate, cessate o con procedure in corso: l’impresa deve essere pienamente operativa, senza procedure concorsuali o liquidazioni in corso.
Le aziende richiedenti inoltre devono possedere un domicilio digitale (PEC) regolarmente iscritto al Registro Imprese, considerando valido anche il domicilio digitale assegnato d’ufficio con formato codicefiscale@impresa.italia.it
Per quanto riguarda le imprese con attività secondarie esse possono richiedere la rettifica sia per l’attività principale che per quelle secondarie.
Consulta la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/risoluzione-ateco-2025