Proroga dei versamenti e adempimenti fino al 20 Agosto 2025

Proroga dei versamenti e adempimenti fino al 20 Agosto 2025

Informiamo i nostri Referenti che anche per il 2025 rimane operativa la “Proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto 2025.

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli artt. 17 e 20, comma 4, D.LGS. n. 241/1997, cioè le imposte, i contributi INPS e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, ricomprendendo in questa fattispecie le ritenute e versamenti dei premi INAIL.

A puro titolo di esempio, non esaustivo, elenchiamo i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto dello slittamento vengono rinviti al 20 agosto 2025.

  • Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi
  • Versamento del debito IVA mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
  • Versamento del debito IVA secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
  • Versamento dei contributi previdenziali INPS e assistenziali INAIL

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015, inviata ai propri Uffici, che la “proroga di Ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

  • ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.LGS. n. 472/1997;
  • conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48, D.LGS. n. 546/1992;
  • concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.LGS. n. 218/1997;
  • procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 16, D.LGS. n. 472/1997;
  • atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’art. 17, D.LGS. n. 472/1997.

Si ricorda nell’occasione che il rinvio al 20 agosto 2025 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1° Agosto 2025-20 Agosto /2025).

  • 07 agosto 2025
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