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Agenzia delle Entrate: non sono ritenuti ammissibili i debiti compensati con crediti altrui
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 246 del 17 settembre 2025, ha precisato che la compensazione è possibile solo tra poste attive e passive del medesimo soggetto, e non può essere estesa a rapporti interni tra facenti parte di una rete, anche se regolati da contratti e specifici presìdi tecnici
Per questo il modello operativo proposto da una Rete di imprese, che prevede il pagamento di debiti tributari di un retista da parte di un altro utilizzando crediti fiscali propri, configura un accollo tributario vietato.
Anche se formalmente non si assume l’obbligazione altrui, l’utilizzo in compensazione di crediti per estinguere debiti di soggetti diversi non è ammesso dalla normativa vigente: pertanto tali versamenti si considerano non avvenuti e sono soggetti a recupero e sanzioni.
Consulta la risposta n. 246 del 17 settembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9295119/Risposta+n.+246_2025.pdf/b786ec05-98c8-ebc6-347f-8758f37d3f29?t=1758100919607
Agenzia delle Entrate: chiarimenti sull’assicurazione sanitaria per il personale dipendente in servizio all’estero
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 249/E del 18 settembre 2025, ha fornito chiarimenti sul al corretto regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta dall’Ente in favore dei dipendenti che prestano servizio all’estero nei paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.
Consulta l’interpello n. 249/E del 18 settembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9295119/Risposta+n.+249_2025.pdf/6777679a-84f9-e9b1-d851-6c213220ecd2?t=1758196020526
Agenzia delle Entrate: incentivi al posticipo del pensionamento, i casi di applicabilità dell’esenzione fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 247/E del 18 settembre 2025, ha fornito chiarimenti in tema di esenzione fiscale prevista dall’Art. 51, comma 2, lettera ibis del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente ed iscritti nelle forme ”esclusive” possano accedere a tale incentivo parimenti ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme sostitutive.
Consulta l’interpello n. 247/E del 18 settembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9295119/Risposta+n.+247_2025.pdf/283b9b22-26d7-da53-0ff8-2c6c0ff6a266?t=1758185010152
Consulta l’Art. 51, comma 2, lettera ibis del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art51!vig=2021-08-02
Agenzia delle Entrate: Concordato Preventivo Biennale, pubblicate le istruzioni operative sul Ravvedimento Speciale
È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento del 19 settembre 2025 con il quale l’Agenzia delinea le modalità di accesso al ravvedimento speciale previsto per i contribuenti che entro i termini di legge (30 settembre 2025) aderiscono al concordato preventivo biennale 2025/2026 (Dlgs 13/2024). Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’adesione va effettuata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Tale opzione, riservata agli aderenti al CPB 2025/2026, consiste in un’imposta sostitutiva delle imposte e dell’IRAP per le annualità 2019-2023.
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 12-ter del decreto fiscale (Dl 84/2025), che prevede la possibilità, per i soggetti che hanno applicato gli Isa nel periodo d’imposta 2024 e che aderiscono al concordato preventivo biennale (articoli da 10 a 22 del Dlgs 13/2024) per il biennio 2025 e 2026, di adottare un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2019 al 2023, beneficiando di imposte sostitutive di quelle sui redditi, delle addizionali e dell’Irap.
L’opzione va esercitata dal 1° gennaio al 26 marzo 2026 presentando, per ogni annualità, l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo.
Nel cassetto fiscale è disponibile la “Scheda di sintesi” aggiornata per il Concordato preventivo biennale 2025/2026, che contiene anche una sezione dedicata al calcolo degli importi dovuti tramite il ravvedimento speciaIe.
Il perimetro di applicazione
Possono accedere al ravvedimento speciale le imprese e i lavoratori autonomi che, oltre ad aver aderito al concordato preventivo biennale per il 2025 e 2026, per le annualità per le quali intendono aderire al ravvedimento, abbiano, anche alternativamente:
Nel Cassetto Fiscale la “scheda di sintesi” per calcolare le imposte sostitutive
Nell’Allegato 1 del Provvedimento, vengono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni rilevanti per la determinazione delle imposte da versare per adottare il ravvedimento. Inoltre, nel Cassetto fiscale i contribuenti potenzialmente interessati trovano a disposizione una nuova “Scheda di sintesi” aggiornata per il CPB 2025/2026, che comprende una sezione dedicata all’istituto del ravvedimento speciale. Il prospetto indica i dati utili a calcolare le imposte sostitutive da versare per ciascuna annualità da parte di coloro che aderiscono al CPB 2025/2026 e che intendono avvalersi del regime di ravvedimento correlato. Nella stessa funzionalità del Cassetto Fiscale è resa disponibile anche la tabella con gli importi in formato elaborabile (CSV). Questi elementi informativi non sono invece disponibili per coloro che risultano aver presentato l’istanza di adesione al Concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025.
Come esercitare l’opzione per il Ravvedimento Speciale
L’opzione per il ravvedimento si realizza con il versamento delle imposte sostitutive tramite modello F24, da effettuare tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. È possibile rateizzare il pagamento in un massimo di dieci rate mensili, con interessi calcolati al tasso legale a partire dal 15 marzo 2026.
Per ogni annualità, il contribuente deve indicare:
Per le Società e le Associazioni di cui all’Art. 5 o le Società di cui agli Artt. 115 e 116 del TUIR l’opzione va esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento della prima o unica rata:
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il ravvedimento non si perfeziona, invece, se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, o ancora di atti di recupero di crediti inesistenti.
Consulta il provvedimento del 19 settembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9329252/Provv_ravvedimento+cpb_+2019-2023.+del+19+settembre+2025.pdf/1c3d54f2-4bfe-cc5b-0c31-e9675100da57?t=1758271861608
Consulta l’Allegato 1 al Provvedimento del 19 settembre 2025 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9329252/Allegato+1.pdf/da841da8-2ff4-cd81-9a5a-3f88dde8d4ec?t=1758271859621
Consulta gli Artt. 115 e 116 del TUIR a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/opzione-regime-trasparenza/normativa-e-prassi-regime-trasparenza
Agenzia delle Entrate: per lo status di “figlio a carico” il compimento dei 30 anni non è rilevante per la fruizione delle detrazioni da parte dei genitori
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 243 del 15 settembre 2025 ha fornito chiarimenti in merito alla condizione che consente ai genitori, in sede di dichiarazione dei redditi, di fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri e le spese sostenuti nell'interesse del figlio che ha compiuto 30 anni.
Il genitore che ha effettuato delle spese per i figli che sono fiscalmente a carico, in quanto possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 come indicato dall’Art. 12, comma 2 del TUIR (per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite è elevato a € 4.000,00) può fruire delle detrazioni come interessi passivi, spese sanitarie, spese di istruzione (articolo 15, comma 2 del TUIR) anche se non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia (indicate nel medesimo articolo 12) per superamento della soglia di età fissata, dalla legge di Bilancio 2025, al compimento dei 30 anni.
Consulta la risposta n. 243 del 15 settembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9295119/Risposta+n.+243_2025.pdf/fb7244b1-d0ae-67dc-db66-30f8b1980f92?t=1757942069620