Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 29 Settembre 2025

Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 29 Settembre 2025

Il Senato approva le regole per l’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro

Il Senato, nella seduta di mercoledì 17 settembre 2025, ha approvato definitivamente il Disegno di Legge 1146-B recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale collegato alla manovra di Finanza Pubblica.

In materia di lavoro, segnaliamo gli articoli di riferimento in breve sintesi:

Art. 11: Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro)

Art.12: Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

Art.13: Disposizioni in materia di professioni intellettuali

Consulta il Disegno di Legge 1146-B a questo link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01462298.pdf

Ministero del Lavoro, collocamento al lavoro e rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti: aumentate le sanzioni. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 374 del 18 settembre 2025, ha adeguato gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle regole sul collocamento al lavoro e al rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, previste dall’Art. 10 della Legge 29 marzo 1985, n. 113.

Queste le sanzioni amministrative in sintesi:

Mancata comunicazione all’ITL delle caratteristiche dei centralini telefonici e sulla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione: sanzione amministrativa pecuniaria da € 157,10 a € 3.141,7

Mancata assunzione di centralinisti non vendenti: sanzione amministrativa pecuniaria da € 29,17 a € 125,28 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

Consulta il Decreto Direttoriale n. 374 del 18 settembre 2025 a questo link: https://www.lavoro.gov.it/media/101089

Consulta l’Art. 10 della Legge 29 marzo 1985, n. 113 a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113!vig=

Corte di Cassazione: contratto di prossimità e minimale contributivo

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 19467/2025 ha affermato che il contratto di prossimità non può derogare in senso peggiorativo il minimale contributivo fissato ai fini previdenziali, in quanto lo stesso ha una funzione pubblicistica e di tutela previdenziale.

La Suprema Corte stabilisce quindi che le retribuzioni (entro certi limiti) possono essere ridotte ma l’accordo di prossimità non può avere effetto su soggetti terzi (quali ad esempio l’INPS), destinatari di erogazioni con funzione pubblica.

La Corte di Cassazione afferma infine che L’art. 8 del D.L. n. 138/2011 è una disposizione eccezionale che, non può essere estesa ad altri Istituti oltre quelli espressamente previsti.

Corte di Cassazione: ammessa la revoca delle dimissioni anche durante il periodo di prova

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24911/2025, ha chiarito che la disciplina prevista dall’articolo 26 del D. Lgs. 151/2015, relativa alla possibilità per il lavoratore di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modello telematico, è applicabile anche durante il periodo di prova.

La pronuncia della Corte smentisce l’interpretazione contenuta nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2016, secondo cui tale facoltà non sarebbe esercitabile nel corso della prova. La Corte di Cassazione afferma quindi che tale esclusione non trova fondamento nella norma, che non prevede deroghe per il periodo di prova, e non può essere introdotta per via amministrativa.

Ne consegue che se le dimissioni vengono rassegnate durante la prova, il lavoratore può revocarle entro il termine previsto, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro non può sottrarsi a tale effetto limitandosi al versamento di un’indennità risarcitoria.

La Corte sottolinea che le finalità della disciplina sulle dimissioni e quelle del patto di prova sono distinte e non si sovrappongono. La possibilità di revoca, anche in prova, risponde all’esigenza di contrastare le dimissioni in bianco e garantisce la piena tutela del lavoratore, senza pregiudicare il diritto del datore di recedere liberamente al termine del periodo di prova o anche anticipatamente, dopo un congruo periodo di valutazione.

Corte di Cassazione: licenziamento in presenza di patto di prova nullo o inesistente

La Corte di Cassazione con sentenza n. 24201/2025, ha affermato che, alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 128/2024, al recesso intimato per asserito mancato superamento del periodo di prova inesistente, perché affetto da una “nullità genetica” trova applicazione l’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 23/2015 (e non la tutela indennitaria come prevista dal comma 1), il quale prevede la reintegrazione nella ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui in giudizio sia dimostrata l’insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore. Il rapporto di lavoro va considerato a tempo indeterminato sin dall’origine.

Corte di Cassazione: le regole per lavorare fino a 70 anni

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23603 del 20 agosto 2025, richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 17589 del 4 settembre 2015, ha ribadito che la prosecuzione dell’attività presso lo stesso datore dopo il compimento dei 67 anni, pur in presenza dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia, non è un diritto potestativo ma occorre un accordo tra le parti.

Tale accordo, in mancanza di specificazione come previste nell’art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011, può essere, oltre che scritto, anche in forma orale o per “fatti concludenti”.

Corte di Cassazione: l’email del lavoratore è inviolabile per il datore anche se presente sul server aziendale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24204/2025, ha affermato che l’accesso alle mail dei lavoratori è vietato, pur se rinvenute nel server in uso in azienda o sui PC assegnati per lo svolgimento dell’attività e pur se ciò sia determinato da finalità difensive, in quanto espressioni della vita privata e dei diritti di corrispondenza tutelati dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Garante Privacy: vietata la divulgazione dei motivi dell’assenza dei dipendenti

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il Provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025, ha sanzionato una società che ha divulgato dati personali, anche di natura sensibile, relativi ai motivi dell’assenza dal lavoro del proprio personale.

Nel caso specifico, le informazioni relative ai motivi delle assenze, indicate tramite l’utilizzo di sigle sintetiche ( come ad esempio “MAL” in caso di malattia, “104” per il “permesso assistenza disabili, l. n. 104/1992”, “SOSP” per sospensione/sanzione disciplinare, etc.) venivano rese disponibili a tutti i dipendenti, attraverso l’affissione delle tabelle dei turni di servizio sulle bacheche aziendali e presso i depositi aziendali dei mezzi di trasporto utilizzati per la gestione del servizio ed anche tramite l’invio di una email ai dipendenti dell’azienda.

Consulta il Provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025 del Garante Privacy a questo link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10161545

  • 29 settembre 2025
  • Blog-news
  • 30 Visite