Newsletter Ambiente e Sicurezza del 17 Ottobre 2025

Newsletter Ambiente e Sicurezza del 17 Ottobre 2025

CONAI, contributo ambientale: regole, autodenuncia e sanzioni

CONAI ha predisposto delle procedure di controllo sulla corretta applicazione del Contributo Ambientale.

Il Regolamento CONAI, consultabile al link: https://www.conai.org/notizie/nuovo-statuto-e-regolamento-conai/

individua le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni, ovvero:

  • omessa applicazione del Contributo Ambientale;
  • omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell’ambito dei controlli di cui all’art. 12, l’accertamento della effettiva applicazione;
  • omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
  • infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11;
  • utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all’art. 4, comma 10.

La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

  • 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
  • 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

 L’applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle relative violazioni individuate all’art. 14 comma 2, lettera e), la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:

  • ai sensi dell’art. 12, comma 4 del Regolamento, non vi sia stata contestazione o l’impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
  • in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale risulti comunque accertata un’omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.
  • Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento Consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a € 250.000,00 (Art. 14, comma 6 del Regolamento).

Le sanzioni sono inoltre ridotte ad un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte di CONAI.

Le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) o b).

Regolarizzazione di violazioni attraverso l’autodenuncia

Il Consorziato che desideri regolarizzare le violazioni commesse nell’applicazione delle norme può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia”.

In tale caso, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora dovuti, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli, autodenuncino l’infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità prescritte, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia (consultabile a questo link: https://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/autodenuncia-controlli-e-sanzioni/modello_autodenuncia/ ) e versando tale Contributo al ricevimento delle fatture emesse dal CONAI.

Procedura agevolata di regolarizzazione

CONAI ha introdotto una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili.

Tale procedura prevede in particolare:

che l’accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell’autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell’art. 12 del Regolamento consortile;

la possibilità di rateizzare le somme dovute al CONAI (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi.

Restano altresì fermi sia il termine per l’invio delle dichiarazioni dopo l’autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo ambientale CONAI dovuto dall’impresa nell’ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

  • invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
  • regolare pagamento delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.

La suddetta procedura agevolata può essere applicata anche alle aziende sottoposte a controlli (di cui all’art. 12 del Regolamento consortile), previa accettazione dei risultati degli stessi controlli senza riserve e contestazioni e fatte salve:

  • le altre condizioni innanzi indicate per l’autodenuncia (come la rateizzazione e il pagamento delle somme dovute);
  • l’applicazione della sanzione, commisurata però alle sole somme accertate con il limite temporale suddetto.

Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2025 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento, scaricabile da questo link: https://www.conai.org/wp-content/uploads/2025/03/Guida_Conai_2025.pdf

È possibile consultare anche un documento di sintesi della Guida a questo link: https://www.conai.org/wp-content/uploads/2025/02/ABSTRACT-GUIDA-CONAI-2025.pdf

La nuova Direttiva UE su rifiuti tessili ed alimentari

La Direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L, in data 26 settembre 2025. La nuova Direttiva modifica la Direttiva Quadro 2008/98/CE sui rifiuti e introduce obiettivi vincolanti e nuovi obblighi per produttori e operatori di due settori di attività, tessile ed alimentare.

Queste le principali novità degli obiettivi di riduzione:

gli sprechi alimentari e tessili

Gli Stati membri dovranno implementare misure concrete per ridurre gli sprechi alimentari e tessili entro il 2030.

Per i rifiuti alimentari è previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti due obiettivi:

ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10% rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023;

ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, sia nel commercio al dettaglio che in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023.

Responsabilità estesa del Produttore (EPR): rifiuti tessili e calzaturieri

La nuova Direttiva introduce l'obbligo specifico per i produttori di contribuire alla spesa per la raccolta, la cernita e il riciclo dei rifiuti tessili (abbigliamento, accessori, ecc.).

Gli Stati membri devono provvedere alla regolazione della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili o calzaturieri, immessi sul mercato per la prima volta. I prodotti sono elencati nell’allegato IV quater.

E’ prevista l’istituzione del Registro dei produttori di prodotti tessili al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, degli obblighi previsti dalla direttiva. Nella normativa italiana il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 144/2024 definisce le modalità di iscrizione al Registro nazionale produttori (RENAP) da parte dei soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa.

Il RENAP si compone dei registri di filiera elencati nell’allegato I, distinti per i settori produttivi assoggettati ai sensi degli art. 221, 221bis, 223,233,234,236 del Dlgs. 152/2006 e successive modifiche, nonché per ogni regime di responsabilità estesa disciplinato dagli articoli 178 bis e 178 ter dello stesso decreto.

Infine, gli Stati membri devono regolare la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, ma anche le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto e i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione.

Riprogettazione sostenibile: prodotti e imballaggi

I produttori dovranno ripensare la progettazione dei loro prodotti e imballaggi, privilegiando materiali sostenibili e facilmente riciclabili.

Tempistica

La direttiva entrerà in vigore il 16 ottobre 2025 e dovrà essere recepita entro il 17 giugno 2027.

Consulta a Direttiva (UE) 2025/1892 questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501892

PFU (Pneumatici Fuori Uso): comunicazione dei Contributi Ambientali 2026

A partire dal 1° ottobre ed entro il 31 ottobre 2025 le forme associate di gestione e i sistemi individuali di gestione dovranno trasmettere al Registro Pneumatici la comunicazione dell’entità dei contributi ambientali definiti secondo l’Allegato VIII del D.M. n. 182/2019.

Questo comporta che il contributo 2026 dovrà essere determinato a copertura dei costi di gestione di quantità in peso di PFU pari al 95% del peso degli pneumatici nuovi immessi sul mercato nel 2025, tenendo conto degli eventuali avanzi di gestione conseguiti negli anni 2023 e 2024 nonché dei ricavi/corrispettivi conseguiti nell’ambito dell’attività di gestione. Nel caso di contratti in scadenza, per tali ricavi/corrispettivi sarà indicata la previsione per l’anno 2026.

Quindi nel prospetto informatico, disponibile nell’area riservata degli utenti, dovranno essere indicati:

l’avanzo di gestione eventualmente conseguito nell’esercizio della gestione 2023, come da bilancio o da rendiconto della gestione 2023;

l’avanzo di gestione eventualmente conseguito nell’esercizio della gestione 2024, come da bilancio o da rendiconto della gestione 2024;

l’ammontare dell’avanzo 2024 che sarà utilizzato nel 2026 per la gestione degli PFU oggetto di accordo di programma, protocollo d’intesa o altro accordo;

l’ammontare dell’avanzo 2023 da destinarsi alla riduzione del contributo 2026;

l’ammontare dell’avanzo 2024 da destinarsi alla riduzione del contributo 2026;

ricavi/corrispettivi conseguiti nell’ambito dell’attività di gestione.

Inoltre, dal 1° ottobre 2025 ed entro il 31 ottobre 2025, le forme associate di gestione dovranno trasmettere le comunicazioni trimestrali relative ai contributi trasferiti dai produttori/importatori associati e relative al I, II e III trimestre del 2025. La comunicazione dei contributi trasferiti relativa al IV trimestre 2025 dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2026.

Le comunicazioni al Registro Pneumatici vanno effettuate in via telematica con le modalità definite dal D.M. 147/2024, attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio, consultabile a questo link: https://www.renap.gov.it/it/registro-pneumatici

Sullo stesso portale, nella sezione manuali e documentazione, è disponibile il manuale operativo aggiornato.

Regolamento EUDR “Deforestazione”: proposto un ulteriore slittamento delle scadenze

La Commissione Europea ha annunciato il 23 settembre, per voce della Commissaria all’Ambiente Jessika Roswall, l’intenzione di proporre un nuovo slittamento dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR - EUROPEAN UNION DEFORESTATION REGULATION). In origine, le nuove regole sarebbero dovute entrare in vigore il 30 dicembre 2024 per le grandi imprese e il 30 giugno 2025 per le PMI, ma un primo rinvio deciso all’inizio del 2025 aveva già spostato le scadenze di dodici mesi, fissandole rispettivamente a dicembre 2025 e giugno 2026.

Con la proposta di un nuovo rinvio, l’applicazione del regolamento slitterebbe ulteriormente al 30 dicembre 2026 per le grandi aziende e al 30 giugno 2027 per le Piccole e Medie Imprese.

Ricordiamo nell’occasione che la normativa introduce obblighi di due diligence per le aziende che immettono sul mercato europeo materie prime come legno, soia, cacao o olio di palma, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi di deforestazione e degrado forestale lungo le catene di approvvigionamento.

Ne consegue che le imprese dovranno garantire la piena tracciabilità delle forniture, raccogliere informazioni dettagliate sull’origine geografica dei prodotti e verificare che i partner commerciali operino in aree considerate a basso rischio, utilizzando sistemi di monitoraggio e certificazione più trasparenti ed efficaci.

La proposta di ulteriore rinvio, motivata da difficoltà tecniche legate alla piattaforma informatica europea che dovrà raccogliere e gestire i dati di due diligence: va segnalato che la decisione non è collegata alle critiche arrivate di recente dagli Stati Uniti, ma questo comunque crea una situazione di incertezza che pesa sulle imprese.

Anche questo nuovo rinvio, come il precedente, dovrà seguire la procedura legislativa ordinaria, con l’esame e il voto del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE prima di diventare definitivo. 

  • 17 ottobre 2025
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