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Corte di Cassazione: deleghe ed oneri del committente e del datore di lavoro nei cantieri temporanei e mobili
Con la sentenza n. 30039 dell’1 settembre 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che nei cantieri temporanei e mobili il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento di qualsiasi obbligo previsto nei suoi confronti qualora conferisca adeguato incarico al responsabile dei lavori, mentre la delega di funzioni antinfortunistiche non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza sull’operato del delegato, né lo libera dalla responsabilità per la valutazione dei rischi.
Nuovi Moduli INPS per gli Aiuti “De Minimis”
L’INPS, con il messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, ha chiarito le nuove regole e ha messo a disposizione sia i moduli aggiornati sia le istruzioni operative per una corretta presentazione delle richieste, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti Comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili, ovvero nello specifico:
Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di € 100.000,00 e si applica ora il massimale generale di € 300.000
L’INPS ha previsto due modalità a seconda del tipo di agevolazione e possono essere richiesti attraverso:
Agevolazioni gestite tramite servizi digitali
I moduli telematici sono già stati aggiornati automaticamente all’interno del Portale delle Agevolazioni INPS. In questo caso, l’utente non deve compiere ulteriori passaggi di adeguamento.
Per maggiori dettagli consulta il seguente link al sito INPS: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.portale-delle-agevolazioni-ex-diresco--50122.portale-delle-agevolazioni-ex-diresco-.html
Agevolazioni non disponibili in formato telematico
Per misure che non prevedono la compilazione online — come alcuni incentivi per i datori di lavoro che assumono beneficiari di NASPI — occorre scaricare e compilare il nuovo modello SC105, disponibile sul sito INPS a questo link: https://www.inps.it/it/it/moduli/dettaglio-moduli.moduli.sc105.IT.it_sc105.html
ATTENZIONE! Il modello SC105 deve essere conservato e trasmesso secondo le modalità indicate dalla specifica misura agevolativa.
Consulta il messaggio INPS n. 3339 del 6 novembre 2025, a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.11.messaggio-numero-3339-del-06-11-2025_15066.html
Bonus Mamme 2025: le istruzioni INPS sulla presentazione della domanda
L’INPS, con il messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025, fornisce le precisazioni sulle modalità di presentazione delle domande del Bonus Mamme 2025.
Il servizio per la presentazione delle domande è accessibile sul sito istituzionale www.inps.it , seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.
Dopo l’autenticazione, utilizzando la propria Identità Digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), si può accedere al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” per la compilazione della domanda.
La domanda può essere presentata anche attraverso il Contact Center Multicanale o gli Istituti di Patronato.
ATTENZIONE! Ricordiamo che il termine per la presentazione delle domande (40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 139/2025) scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, o entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.
Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.
Consulta il messaggio INPS n. 3289 del 31 ottobre 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.10.messaggio-numero-3289-del-31-10-2025_15063.html
Corte di Cassazione: estorsione a danno del lavoratore
Con la sentenza n. 29368 dell’8 agosto 2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di estorsione il datore di lavoro che costringa un lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, dicendogli che, se non avesse accettato tali trattamenti, avrebbe potuto andarsene.
La Corte ha confermato la condanna a 3 anni e 5 mesi di reclusione ad un datore di lavoro per aver costretto due dipendenti donne a sottoscrivere buste paga nonostante l’indicazione di acconti detratti ma non pagati, con la minaccia di non percepire alcuna retribuzione.
Riduzione dei premi INAIL per le imprese artigiane annualità 2025
L’INAIL ha pubblicato l’Istruzione operativa del 24 ottobre 2025, con la quale informa che sul sito https://www.lavoro.gov.it/ , nella sezione Pubblicità legale, dal 24 ottobre 2025 è stato pubblicato il decreto 22 settembre 2025 del Ministro del lavoro, che ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024, in misura pari al 5,07% dell’importo del premio dovuto per il 2025, come da delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail n.127 del 27 giugno 2025.
La riduzione è prevista dall’Art. 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’autoliquidazione 2025/2026 e spetta alle imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023-2024 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025.
Consulta l’Istruzione operativa INAIL del 24 ottobre 2025 a questo link: https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/istruzioni-operative/2025/10/Riduzione%20premi%20artigiani%20anno%202025%20DM%2022-9-2025.pdf
Consulta il Decreto 22 Settembre 2025 del Ministro del lavoro a questo link: https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/istruzioni-operative/2025/10/All1%20Decreto%20MLPS-MEF%2022-9-2025%20Riduzione%20premi%20artigiani%20anno%202025.pdf