Legge di Bilancio 2026: le misure per il Settore Costruzioni

Legge di Bilancio 2026: le misure per il Settore Costruzioni

La Legge di Bilancio (Legge n. 199/2025) è stata definitivamente approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre ed è consultabile al seguente link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;199

Di seguito la sintesi dei principali contenuti che coinvolgono il settore delle costruzioni:

Prezzario nazionale: viene introdotta una disciplina specifica per gestire il sistema revisionale e l'aumento dei costi dei materiali nei contratti di appalto (lavori, servizi e forniture).

L’art. 1, commi 487, 488 e 489, introduce nuove misure che vanno ad integrare quanto già previsto dal Nuovo Codice Appalti (art. 41, comma 13 e Allegato I.14). Si dispone anzitutto che, “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all’allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell’attività del tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6 del predetto allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni”.

Si prevede, pertanto, l’istituzione di un Prezzario Nazionale unico che avrà un valore indicativo e di supporto ai prezzari regionali: sarà sostanzialmente una "guida" che indicherà le soglie massime di variazione dei prezzi. Le Regioni manterranno i loro prezzari, così come non saranno sostituiti i prezzari speciali, ma eventuali scostamenti significativi dal listino nazionale dovranno essere motivati. La norma precisa che “il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all’adozione di prezzari speciali, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.”

Presso il Ministero delle Infrastrutture, inoltre, sarà costituito un Osservatorio, composto da un numero massimo di dieci esperti e istituito con decreto ministeriale entro 60 giorni, per il monitoraggio dei prezzi e attività di raccolta, analisi e confronto dei dati e delle “dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione”.

Adeguamento prezzi per i lavori appaltati con il precedente Codice: la legge di Bilancio (art. 1 comma 490) introduce anche una disposizione relativa agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima dell’efficacia del Codice, nonché sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023.

Anche le gare indette sotto la vigenza del precedente Codice Appalti (che comportano attualmente circa 13.000 cantieri) avranno pertanto un sistema di revisione automatica dei prezzi “anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto”; l’adeguamento sarà applicato direttamente agli stati di avanzamento dei lavori sulla base dei prezzari aggiornati ogni anno.

La norma, in particolare dispone che “per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell’efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome”.

Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2026 fino alla fine dell'opera, per le offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo Stato riconosce il 90% dell'aumento dei costi basato sui nuovi prezzari regionali, mentre il rimborso è dell'80% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Il provvedimento interviene anche sui contratti affidati a contraente generale dalle Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti” (ossia, al 18 maggio 2022) le cui opere siano in corso di esecuzione. Anche per queste opere viene disposta la proroga al 2026 del meccanismo di adeguamento dei prezzi, con un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2026.

Le stazioni appaltanti devono usare il 70% delle somme accantonate per imprevisti nel budget dell'opera e i ribassi d'asta. Se le risorse non sono sufficienti, l'amministrazione deve "tagliare" altre opere minori previste nel piano triennale per spostare i fondi sul cantiere in corso.

Piano casa e alloggi universitari: sono destinate risorse aggiuntive da destinare al Piano casa Italia pari a 50 milioni per il 2027 e 50 milioni nel 2028 e la possibilità di ricorrere ai fondi strutturali europei 2021-2027; confermata anche la possibilità di utilizzo delle risorse per il clima per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia pubblica e sociale. Per il Piano Casa Italia era stata già autorizzata la spesa complessiva di 560 milioni, 150 per l’anno 2028, 180 per il 2029 e 230 per il 2030.

Sono state inoltre fornite indicazioni sul programma degli interventi che dovrà essere definito con un successivo decreto attuativo. Si prevede l’esigenza di individuare soluzioni specifiche per alcune particolari categorie attraverso i seguenti interventi:

realizzazione e recupero di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (cd. RENT TO BUY) da adibire ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati. 

realizzazione e adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane associata anche a contratti di permuta immobiliare.

Confermato l’obiettivo di realizzare 60.000 nuovi posti letto gli studenti universitari. Circa 30.000 posti letto dovranno essere realizzati entro il 15 luglio 2026, termine ultimo previsto dall’attuale bando (DM n. 481/2024), mentre per i restanti 30.000 posti viene istituito uno strumento finanziario dedicato che consentirà di utilizzare, oltre il 2026, circa 600 milioni di euro di risorse PNRR residue.

Superbonus zone sismiche (art. 112): la richiesta proroga del Superbonus 110% nelle aree del cd. cratere (in caso di istanze presentate prima del 30 marzo 2024) viene sostituita con la previsione di un ulteriore contributo finanziario, aggiuntivo a quello concesso per la ricostruzione; vengono ricompresi anche gli eventi sismici a partire dal 2009. La norma autorizza i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione a riconoscere un incremento del contributo finalizzato a coprire le spese rimaste a carico dei cittadini perché non è stato possibile completare le opere tramite i meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Sono interessate le domande per il contributo presentate entro il 31 dicembre 2024, con esclusione degli immobili realizzati in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o paesaggistiche. Vengono stanziati 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e 152,11 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

Bonus edilizi: confermata la proroga per tutti i principali Bonus per la Casa. La detrazione IRPEF sarà del 50% (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus) per le spese relative a interventi realizzati sull'abitazione principale, e del 36% per interventi su altri tipi di abitazioni. Nel 2027, si scenderà rispettivamente al 36 e 30%.

Premialità volumetriche su edifici condonati: le premialità volumetriche destinate alla rigenerazione o riqualificazione urbana potranno essere applicate sugli edifici abusivi per i quali sia stato conseguito il titolo in sanatoria, anche ai sensi delle leggi sul condono edilizio del 1985, del 1994 e del 2003.

  • 09 gennaio 2026
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