Newsletter Edilizia, aggiornamento al 17 Febbraio 2026

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 17 Febbraio 2026

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 17 Febbraio 2026

Questi gli argomenti trattati:

MIT e procedure negoziate: no al sorteggio, sì alla selezione del RUP

Con il Parere n. 4013 del 5 Febbraio u.s. il MIT è intervenuto sul metodo di selezione degli operatori economici.

Il particolare è stato chiesto se nelle procedure negoziate, dopo aver individuato i criteri oggettivi per la selezione degli operatori economici e non essendo riusciti a ridurre il numero dei medesimi entro il numero dei10 (art 50 c. 1 lett. d), fosse possibile procedere ad una selezione discrezionale del RUP tra coloro in possesso dei requisiti, evitando il sorteggio casuale.

Il Ministero ha evidenziato, anzitutto, che la norma, indicando il numero di operatori economici da individuare in modo differenziato a seconda dell’importo (“almeno” cinque o dieci, ove esistenti), considera questi numeri come numeri minimi, non massimi.

Ciò premesso, conferma il divieto di sorteggio disposto dalla normativa (art. 50 comma 2 secondo periodo del D.LGS. n. 36/2023), ribadito dall’ANAC e dallo stesso Ministero.

Nei documenti citati viene richiamata, infatti, l’impossibilità di utilizzo del sorteggio come metodo di selezione degli operatori e sono proposti criteri oggettivi sui quali basare la scelta.

Il MIT ha confermato dunque la possibilità per il RUP di procedere ad una selezione discrezionale degli operatori economici da invitare, effettuata sempre sulla base di criteri predeterminati, oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

ANAC su avvalimento SOA e certificazione di qualità

Con il Parere N. 25 del 28 Gennaio u.s. l’ANAC si è pronunciata sull’avvalimento dell’attestazione SOA e della certificazione di qualità.

Tali fattispecie riguardano i requisiti di capacità tecnico-professionale e configurano, secondo l’Autorità, l’ipotesi di avvalimento operativo con la conseguente necessità di verificare l’effettiva disponibilità delle risorse in capo all’impresa ausiliaria.

In particolare, nella delibera si evidenzia che “tratto essenziale dell’avvalimento è la reale messa a disposizione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per la realizzazione dei servizi oggetto della gara. Quindi, nell'avvalimento “operativo” è imposto di indicare nel contratto i mezzi aziendali e le risorse specifiche messi a disposizione, o per lo meno i criteri utilizzabili per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti, in modo da consentire alla S.A. di conoscere la consistenza del complesso tecnico - organizzativo offerto in prestito dall’ausiliaria e di valutarne l’idoneità rispetto all’esecuzione dell’appalto. Inoltre, per ciò che concerne l’avvalimento della certificazione di qualità, è indispensabile che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire detta certificazione di qualità, e che dovrebbe consentire al concorrente di eseguire l’appalto con i medesimi standard di qualità”.

L’ANAC ha ritenuto che “nel caso di specie, trattandosi di avvalimento operativo, l’esclusione è conforme alla normativa di settore, in quanto il contratto di avvalimento non è coerente con l’art. 104 del D.LGS. 36/2023, il quale prescrive che esso deve avere ad oggetto le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta. Nel caso di specie non emerge un vero e proprio impegno a prestare l'intero “setting” di elementi e requisiti che hanno consentito all'impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell'attestazione SOA, con particolare riferimento al personale dedicato alla commessa. Inoltre, il contratto non mette in luce l’apparato organizzativo collegato alla certificazione di qualità, anch’essa oggetto di avvalimento”.

Revisione prezzi: convocata riunione al MIT per la conclusione dell’iter sui nuovi indici ISTAT

A seguito della riunione del dicembre scorso e dei relativi accordi sui documenti Istat alla base della gestione del nuovo sistema di revisione prezzi, il MIT ha convocato il tavolo tecnico, e in particolare il comitato sui contratti lavori (nel quale è rappresentata anche CONFAPI ANIEM), per il giorno 23 Febbraio p.v.

L’incontro è finalizzato a condividere il lavoro svolto con gli uffici amministrativi, e in particolare con l'ufficio legislativo del Ministero, per definire la procedura di adozione dell'aggiornamenti indici ISTAT TOL ed un eventuale clausola transitoria per gestire i contratti in essere al momento dell'adozione degli indici.

L’art. 60 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.LGS. 31 marzo 2023 n.36), come noto, ha introdotto nel settore dei contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture) l’istituto della Revisione Prezzi.

Con riguardo ai lavori, per rendere tale istituto immediatamente operativo, il nuovo Codice ha previsto, per la determinazione delle variazioni di costo, l’utilizzo degli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT, che al momento della pubblicazione del Codice, erano solo tre: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria.

Il comma 4 ha pertanto disposto di individuare, con specifico provvedimento adottato dal MIT, ulteriori categorie di indici, ovvero ulteriori specificazioni tipologiche nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT, in modo da poter garantire per ogni lavoro l’operatività di un indice idoneo e aderente alla specifica dinamica dei suoi prezzi.

Il Tavolo Contratti di Lavori, istituito dal MIT a dicembre 2023, ha definito venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), per le quali sono stati elaborati i relativi indici di costo, individuando per ciascuna TOL, sei elementi di costo – Lavoro, Materiali, Macchine e attrezzature, Energia, Trasporto e Rifiuti –, le relative voci componenti e i corrispondenti pesi.

Successivamente al passaggio del 23 Febbraio, il Ministero dovrebbe emanare il previsto provvedimento per dare attuazione alla disciplina prevista dal Codice Appalti.

Patente a Crediti: incontro all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’attribuzione dei crediti ulteriori

Dopo la riunione che ha avuto per oggetto la regolamentazione delle modalità di recupero dei crediti, il 10 Febbraio u.s. si è tenuto un ulteriore incontro presso l’Ispettorato Nazionale del lavoro sui criteri di attribuzione dei c.d. crediti ulteriori alla patente a crediti (art. 27 del D.LGS. n. 81/2008).

In particolare, l’Ispettorato ha inteso condividere gli orientamenti applicativi sulla base della tabella allegata al D.M. n.132/2024 che riporta i requisiti e la relativa attribuzione dei crediti (è stato stralciato il requisito n. 24 sui criteri reputazionali non più applicabili perché abrogati).

L’Ispettorato ha ipotizzato di classificare i crediti in fissi (autocertificati annualmente con riferimento all’anno precedente) e mobili (possono essere dichiarati nel momento in cui l’impresa acquisisce il requisito e devono essere confermati annualmente).

Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione aggiuntiva dei lavoratori (n.7 nella Tabella) che prevede la partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori ad almeno 4 corsi ultronei rispetto agli obbligatori, con riconoscimento di 6 crediti, incrementati di altri 2 se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri. I corsi dovranno essere svolti da soggetti formatori individuati nell’accordo Stato-Regioni su tematiche diverse, su un numero di lavoratori (indipendentemente dalla loro forma contrattuale) computato sulla media dell’ultimo triennio e dovranno rispondere all’effettiva utilità formativa che ha ispirato la norma.

L’Ispettorato ha invitato le Parti Sociali a presentare eventuali spunti propositivi.

Una volta definita la disciplina (che sarà supportata da linee guida esplicative) sarà aggiornata la piattaforma, prevedendo anche apposita modulistica per autodichiarazioni.

Consiglio di Stato: la coincidenza di valutazione dei Commissari non costituisce indice di illegittimità

Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n. 1053 del 10 Febbraio u.s.) la coincidenza di valutazioni dei commissari di gara non è di per sé indice di illegittimità della loro attività.

Riprendendo quanto già affermato in una precedente sentenza (n.1012/2025) “il fatto – oggettivamente desumibile dalla costante coincidenza dei coefficienti assegnati da ciascun commissario alle offerte presentate in relazione a ciascun criterio di valutazione – che l’assegnazione dei coefficienti individuali abbia costituito il frutto del consenso raggiunto in ordine agli stessi in seno al collegio non esclude l’imputabilità degli stessi ai singoli Commissari, quale espressione della propria valutazione tecnico-discrezionale circa il merito qualitativo delle offerte, ben potendo il dibattito collegiale assolvere alla funzione di omogeneizzare punti di vista in partenza potenzialmente divergenti: trattasi, in effetti, di una mera modalità di formazione del giudizio proprio di ogni singolo commissario, caratterizzata dalla sua maturazione in forma non isolata, ma attraverso il confronto e la ponderazione di prospettive individuali, tesa alla ricerca di una posizione prevalente o comunque comune.”

Né si può ritenere che la coincidenza di valutazioni per larga parte da parte dei Commissari sia di per sé indice di illegittimità dell’attività del seggio di gara, proprio perché “la mancanza della “fase di valutazione autonoma” non può essere automaticamente desunta, sulla scorta di un procedimento logico “a ritroso” della valutazione delle offerte.

Il Consiglio di Stato ha concluso ritenendo non logico imporre ai commissari l’obbligo di esplicitare la differenziazione delle loro valutazioni quando queste convergono, “anche perché – e il rilievo non è di poco momento – nel caso di specie la ricorrente in primo grado non ha mosso contestazioni di merito”.

TAR Puglia, dimostrazione Idoneità Professionale: non basta l’oggetto sociale dell’impresa

Il TAR Puglia (Sent. n. 179 del 9 Febbraio u.s.) si è espresso sulla possibilità di dimostrare il requisito dell’idoneità professionale attraverso l’oggetto sociale.

La società ricorrente aveva sostenuto che tale requisito non può ricavarsi dall’oggetto sociale dell’impresa, dovendosi compiere al contrario un’indagine in ordine all’attività effettivamente svolta dall’azienda.

Il TAR ha condiviso questa impostazione rilevando la necessità che la stazione appaltante scelga sempre il miglior contraente: ciò implica, in primo luogo, la selezione tra operatori economici in possesso di adeguata professionalità in relazione all’oggetto dell’appalto.

Nel caso specifico, il confronto tra capitolato speciale di appalto e certificato camerale dimostra inequivocabilmente l’incoerenza tra l’attività prevalente svolta dall’aggiudicataria e le prestazioni che l’appaltatore sarebbe stato tenuto a eseguire in caso di aggiudicazione della gara.

Non è sufficiente che le attività oggetto del contratto di appalto rientrino tra le attività incluse nell’oggetto sociale perché quest’ultimo individua le attività che l’impresa può potenzialmente svolgere, mentre le attività prevalenti e secondarie sono le attività che effettivamente l’impresa svolge.

Il requisito di idoneità professionale, pertanto, va dimostrato non limitandosi a verificare le attività incluse nell’oggetto sociale.

  • 17 febbraio 2026
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