News fiscali in pillole, aggiornamento al 20 Maggio 2025

News fiscali in pillole, aggiornamento al 20 Maggio 2025

Crediti d’imposta: domanda per il riversamento del R&S al 3 giugno 2025

La L. 69/2025, di conversione del D.L. 25/2025, è stata pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025. L’articolo 19, comma 7, lettera a) interviene sull’articolo 5, D.L. 146/2021, integrando il comma 12 in modo da prevedere che nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21, D.LGS. 546/1992, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso. Inoltre, in deroga all’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di 2 anni con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.      L. 69/2025

Utilizzabilità dei crediti post fusione per incorporazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 134/E del 14 maggio 2025, con riferimento alla cessione e utilizzo in compensazione di crediti di imposta in seguito a operazione straordinaria di fusione, richiamando le risposte a interpello n. 153/E/2023 e n. 218/E/2023, nonché il principio di diritto n. 4/E/2024, ha confermato che, in ragione del combinato disposto degli articoli 2504-bis, cod. civ. e 172, comma 4, Tuir, la fusione per incorporazione determina una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. Ne deriva che la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata ove quest’ultima abbia effettuato “la scelta F24” in quanto, il passaggio degli stessi dalla incorporata alla incorporante, non costituisce una nuova cessione dei crediti. Tuttavia, quanto precisato vale soltanto nel caso in cui l’incorporante intenda compensare i propri debiti utilizzando i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 134/E/2025, consultabile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8987735/Risposta+n.+134_2025/467bc069-be0d-f4e8-2c35-112945df0816

Approvate le specifiche per l’invio delle dichiarazioni IRAP 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Direttoriale del 13 maggio 2025, protocollo n. 217096, ha proceduto all’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2025.

Agenzia delle Entrate, provvedimento direttoriale del 13/5/2025, prot. n. 217096, consultabile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-13-maggio-2025

Tassazione dei dividendi di partecipate estere 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 131/E del 13 maggio 2025, ha analizzato la corretta determinazione dei criteri previsti dall’articolo 47-bis, Tuir, al comma 1, in base ai quali individuare i regimi fiscali che devono considerarsi privilegiati. In particolare, si ricorda che la norma distingue tra partecipazioni di controllo ipotesi in cui si rimanda alla condizione prevista dall’articolo 167, comma 4, lettera a), Tuir (c.d. tassazione effettiva) e partecipazioni non di controllo, in presenza delle quali occorre verificare se il livello nominale di tassazione risulti inferiore o meno al 50% di quello applicabile in Italia. Al fine di chiarire come individuare il livello nominale di tassazione “applicabile in Italia” è possibile mutuare, in quanto compatibili, i chiarimenti resi nella circolare n. 35/E/2016 nonostante sia anteriore all’introduzione dell’articolo 47-bis, Tuir. Nello specifico, ai fini della tassazione nominale italiana, rileva l’aliquota Ires al momento del rapporto partecipativo; mentre è superata la valorizzazione dell’Irap per ragioni di coerenza con l’approccio successivamente adottato a livello unionale e recepito dal Legislatore italiano, seppure con riguardo al calcolo della tassazione virtuale domestica. In ragione di ciò, per il calcolo del livello di tassazione italiano, da confrontare con quello applicato alla partecipata estera, deve tenersi conto esclusivamente dell’aliquota IRES (attualmente del 24%), come individuata dall’articolo 77, Tuir.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 131/E/2025, consultabile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8987735/Risposta+n.+131_2025.pdf/40944c45-d798-52d5-9b6f-0cc59fc40a22

 

  • 20 maggio 2025
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