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Il 3 luglio 2025, l’INPS ha pubblicato il messaggio n.2130: Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria, contenente chiarimenti in materia di modalità per la trasmissione di richieste di integrazioni salariali dovute alla sospensione o riduzione delle attività lavorative causate dalle elevate temperature.
Di seguito le principali indicazioni:
Sospensione del lavoro dovuta a Ordinanze Pubbliche: nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, l’integrazione salariale va richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, indicando gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione. Nel caso sia presentata domanda con tale causale, non è possibile presentare contestualmente una domanda riferita agli stessi lavoratori e allo stesso periodo con la causale “evento meteo”.
Sospensione del lavoro dovuta a caldo eccessivo: in caso di caldo eccessivo, è possibile utilizzare la causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Nel caso in cui tale istanza sia presentata con riferimento al periodo di vigenza di un’ordinanza di sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa del caldo, gli uffici INPS terranno conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria.
Temperature di riferimento: per le istanze presentate con la causale “evento meteo”, la temperatura oltre la quale può essere riconosciuta la prestazione di integrazione salariale è pari 35 °C; tuttavia, la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale, può determinare l’accoglimento di istanze in cui la temperatura registrata sia inferiore a tale dato, specialmente qualora le attività lavorative siano svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l'utilizzo di DPI (tute o caschi, ad esempio), materiali o di macchinari che producono a loro volta calore. L’INPS valuta, in fase istruttoria, anche il tasso di umidità registrato.
Lavori al chiuso: In caso, per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, i sistemi di ventilazione o raffreddamento non dovessero funzionare o il loro utilizzo fosse incompatibile con le lavorazioni in corso, le indicazioni fornite valgono anche per le lavorazioni al chiuso.
Relazione tecnica: Per poter valutare correttamente tutti gli elementi sopracitati, la relazione tecnica allegata alla richiesta andrà redatta in maniera completa, descrivendo l’evento meteorologico e le attività lavorative sospese, nonché le loro modalità di svolgimento. Non va invece allegato il bollettino meteo, che è acquisito d’ufficio dall’INPS. In carenza di tali elementi, l’INPS richiederà un supplemento di istruttoria.
Obblighi del datore di lavoro: Le integrazioni salariali dovute al caldo, a prescindere dalla causale, costituiscono eventi oggettivamente non evitabili
Da ciò ne deriva che:
Consulta il messaggio INPS n. 2330 del 3 Luglio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.07.messaggio-numero-2130-del-03-07-2025_14973.html