Rischio Calore: tutte le indicazioni INPS per la CIGO

Rischio Calore: tutte le indicazioni INPS per la CIGO

Il 3 luglio 2025, l’INPS ha pubblicato il messaggio n.2130: Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria, contenente chiarimenti in materia di modalità per la trasmissione di richieste di integrazioni salariali dovute alla sospensione o riduzione delle attività lavorative causate dalle elevate temperature.  

Di seguito le principali indicazioni:

Sospensione del lavoro dovuta a Ordinanze Pubbliche: nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, l’integrazione salariale va richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, indicando gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione. Nel caso sia presentata domanda con tale causale, non è possibile presentare contestualmente una domanda riferita agli stessi lavoratori e allo stesso periodo con la causale “evento meteo”.

Sospensione del lavoro dovuta a caldo eccessivo: in caso di caldo eccessivo, è possibile utilizzare la causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Nel caso in cui tale istanza sia presentata con riferimento al periodo di vigenza di un’ordinanza di sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa del caldo, gli uffici INPS terranno conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria.

Temperature di riferimento: per le istanze presentate con la causale “evento meteo”, la temperatura oltre la quale può essere riconosciuta la prestazione di integrazione salariale è pari 35 °C; tuttavia, la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale, può determinare l’accoglimento di istanze in cui la temperatura registrata sia inferiore a tale dato, specialmente qualora le attività lavorative siano svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l'utilizzo di DPI (tute o caschi, ad esempio), materiali o di macchinari che producono a loro volta calore. L’INPS valuta, in fase istruttoria, anche il tasso di umidità registrato.

Lavori al chiuso: In caso, per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, i sistemi di ventilazione o raffreddamento non dovessero funzionare o il loro utilizzo fosse incompatibile con le lavorazioni in corso, le indicazioni fornite valgono anche per le lavorazioni al chiuso.

Relazione tecnica: Per poter valutare correttamente tutti gli elementi sopracitati, la relazione tecnica allegata alla richiesta andrà redatta in maniera completa, descrivendo l’evento meteorologico e le attività lavorative sospese, nonché le loro modalità di svolgimento. Non va invece allegato il bollettino meteo, che è acquisito d’ufficio dall’INPS. In carenza di tali elementi, l’INPS richiederà un supplemento di istruttoria.

Obblighi del datore di lavoro: Le integrazioni salariali dovute al caldo, a prescindere dalla causale, costituiscono eventi oggettivamente non evitabili

Da ciò ne deriva che:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni per i lavoratori dell’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
  • il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • non è necessaria l’informativa sindacale, essendo sufficiente la sola comunicazione alle RSA o alle RSU o alle sedi sindacali competenti per territorio del numero di lavoratori interessati e della durata prevedibile del periodo di sospensione o riduzione delle attività lavorative.

Consulta il messaggio INPS n. 2330 del 3 Luglio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.07.messaggio-numero-2130-del-03-07-2025_14973.html

  • 04 luglio 2025
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