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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 4 Luglio 2025.
Questi gli argomenti trattati:
Emergenza caldo: indicazioni INPS in materia di modalità per la trasmissione di richieste di integrazioni salariali
Il 3 luglio u.s. l’INPS ha pubblicato il messaggio n.2130, contenente "chiarimenti in materia di modalità per la trasmissione di richieste di integrazioni salariali dovute alla sospensione o riduzione delle attività lavorative causate dalle elevate temperature".
Di seguito le principali indicazioni:
Sospensione del lavoro dovuta a ordinanze: Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, l’integrazione salariale va richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, indicando gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione. Nel caso sia presentata domanda con tale causale, non è possibile presentare contestualmente una domanda riferita agli stessi lavoratori e allo stesso periodo con la causale “evento meteo”.
Sospensione del lavoro dovuta a caldo eccessivo: In caso di caldo eccessivo, è possibile utilizzare la causale “evento meteo per “temperature elevate”. Nel caso in cui tale istanza sia presentata con riferimento al periodo di vigenza di un’ordinanza di sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa del caldo, gli uffici INPS terranno conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria.
Temperature di riferimento: Per le istanze presentate con la causale “evento meteo”, la temperatura oltre la quale può essere riconosciuta la prestazione di integrazione salariale è pari 35 °C; tuttavia, la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale, può determinare l’accoglimento di istanze in cui la temperatura registrata sia inferiore a tale dato, specialmente qualora le attività lavorative siano svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l'utilizzo di DPI (tute o caschi, ad esempio), materiali o di macchinari che producono a loro volta calore. L’INPS valuta, in fase istruttoria, anche il tasso di umidità registrato.
Lavori al chiuso: In caso, per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, i sistemi di ventilazione o raffreddamento non dovessero funzionare o il loro utilizzo fosse incompatibile con le lavorazioni in corso, le indicazioni fornite valgono anche per le lavorazioni al chiuso.
Relazione tecnica – Per poter valutare correttamente tutti gli elementi sopracitati, la relazione tecnica allegata alla richiesta andrà redatta in maniera completa, descrivendo l’evento meteorologico e le attività lavorative sospese, nonché le loro modalità di svolgimento. Non va invece allegato il bollettino meteo, che è acquisito d’ufficio dall’INPS. In carenza di tali elementi, l’INPS richiederà un supplemento di istruttoria.
Obblighi del datore di lavoro – Le integrazioni salariali dovute al caldo, a prescindere dalla causale, costituiscono eventi oggettivamente non evitabili, dunque:
Si segnala, infine, il Protocollo Nazionale sottoscritto in settimana dalle Parti Sociali nel quale è stato preso atto del “cambiamento climatico sta seriamente compromettendo la futura sostenibilità ambientale ed economica … le parti sindacali e datoriali si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti”.
Consulta il messaggio INPS n.2130 de 3 luglio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.07.messaggio-numero-2130-del-03-07-2025_14973.html
ANAC: le conseguenze sulla mancata costituzione della sede operativa dell’impresa nel territorio dell’appalto
L’ANAC (Delibera n. 245 del 18 Giugno u.s.), nell’ambito di un parere di precontenzioso, si è pronunciata sugli effetti del mancato rispetto del termine perentorio (25 giorni dall’aggiudicazione), previsto negli atti di gara, per la costituzione della sede operativa nel territorio provinciale oggetto dell’appalto.
L’impresa aggiudicataria aveva inizialmente prodotto un contratto di locazione relativo a un locale ritenuto tuttavia inidoneo. Successivamente, aveva integrato la documentazione con un contratto di locazione di un’unità immobiliare residenziale, che, da controlli effettuati, risultava però soppressa. Per l’impresa, la lex specialis richiedeva solo la costituzione di una sede operativa, senza specificare la destinazione catastale, e senza che fosse necessaria una sede attrezzata: l’immobile individuato era idoneo e la risultanza catastale di soppressione dipendeva da refusi presenti nel contratto di locazione.
ANAC ha ritenuto legittimo il comportamento della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di attivare l’escussione della cauzione e la segnalazione al Casellario informatico.
Secondo la delibera dell’Autorità la decisione della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto “risulta conforme alle disposizioni normative di cui agli artt. 10, comma 3, 17, commi 5 e 6 e 113 del Codice in quanto tale società non ha adempiuto, nei termini prescritti dalla legge di gara, all’obbligo di costituire una sede operativa idonea nell’ambito del territorio provinciale di riferimento”.
Report ANAC sull’andamento degli appalti al 3° Quadrimestre 2024
L’ANAC ha pubblicato il report sull’andamento degli appalti riferito al 3° quadrimestre 2024, elaborato sulla base dei dati provenienti dalla Banca Dati dei Contratti Pubblici con riferimento alle procedure di affidamento pubbliche di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro.
L’importo degli appalti nell’ultimo quadrimestre 2024 si assesta a quasi 102,7 miliardi di euro facendo registrare una lieve diminuzione (-3%) rispetto ai 105,9 miliardi registrati nell’analogo quadrimestre dell’anno precedente.
In particolare, la tipologia di contratto che aumenta a livello di importo è la tipologia delle forniture che fa registrare un +28% in confronto all’ultimo quadrimestre 2023, nonostante una flessione a livello di numerosità (-12,8%). Ciò è dipeso, sostanzialmente, dal fatto che nel quadrimestre in esame in tale settore si sono esperite gare di importo medio decisamente più elevato rispetto al quadrimestre precedente. Mentre il settore lavori, sempre a livello di importo, fa registrare una flessione del -18,2% in parte dipesa dalla diminuzione degli appalti in tale settore a livello di numerosità (-4,9%), in parte da una diminuzione abbastanza fisiologica che ha portato il settore dei lavori ai valori registrati negli anni 2020 e 2021. Il settore dei servizi, invece, sempre riguardo al valore complessivo degli appalti, rispetto al quadrimestre dell’anno precedente diminuisce del -18,6% nonostante una crescita a livello di numerosità delle procedure (+4,2%).
Analizzando la modalità di scelta del contraente, sempre in termini tendenziali, nell’ultimo quadrimestre 2024 si ha un aumento a livello di importo per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando (+32,8%), rispetto all’analogo quadrimestre 2023, nonostante una diminuzione a livello di numerosità (-14,7%) su cui però ha pesato la presenza di una decina di appalti di importo abbastanza rilevante. È aumentato poi del 24% il valore delle procedure ristrette in parte a causa dell’aumento in termini di numerosità (+11,5%), mentre si è avuta una diminuzione del valore degli affidamenti diretti (-52%), in parte dovuta al calo del numero di procedure (-9,6%, rappresentando comunque il 55% delle procedure nell’ultimo quadrimestre 2024), ma soprattutto dipesa dal fatto che nel terzo quadrimestre 2023 era stato esperito un appalto di circa 5,2 miliardi di euro da parte della Regione Lombardia, relativo ad una concessione pluriennale di servizi per il trasporto pubblico ferroviario. A livello di numerosità aumentano le procedure aperte (+22,5%), ma con una flessione a livello di importo (-11,4%), e aumentano del +378,6% le procedure negoziate previa pubblicazione del bando, nonostante una sostanziale stabilità a livello di importo (-1,3%), alla luce essenzialmente del fatto che nell’analogo quadrimestre 2023 si erano esperite - soprattutto in ambito del settore servizi di interesse generale - meno gare ma sicuramente di importi più elevati.
Il rapporto contiene anche una analisi congiunturale, da cui emerge una leggera crescita a livello della numerosità degli appalti in tutti i settori (lavori +13,8%, servizi +7,8%, forniture +1,6%), ma una diminuzione complessiva del livello di importo (-9,1%), registrando un aumento nel settore dei lavori e una diminuzione per servizi e forniture. Più nel dettaglio, i lavori - che in termini di importo rappresentano circa il 27,1% dei 102,7 miliardi complessivi - aumentano del 39,3% rispetto al secondo quadrimestre (maggio-agosto) del 2024.
MIT: i requisiti per lavori di manutenzione a canone in caso di opzione di proroga Con il parere n. 3633 del 23 giugno u.s., il Ministero delle Infrastrutture è intervenuto sulle modalità di determinazione dei requisiti speciali negli appalti di manutenzione a canone in presenza di opzioni di proroga contrattuale previste dagli atti di gara.
In particolare “nell'ipotesi di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, posto che l'art. 120, co. 10, consente alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara l'opzione di proroga contrattuale e che, a norma dell'art. 14, per la determinazione del valore complessivo dell'appalto si deve tenere conto del valore di tali opzioni, si chiede se, analogamente, per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione debba considerarsi il valore complessivo dell'appalto comprensivo del valore della proroga ovvero si debba tenere conto solo del valore del contratto posto a base d'asta (valore riferito ad una sola annualità)”.
Il parere precisa anzitutto che se negli atti di gara è prevista l’opzione di proroga contrattuale, questa deve essere inclusa nel valore dell’appalto ai fini della determinazione sia del calcolo della soglia di rilevanza, sia dei requisiti di partecipazione.
L’art. 100 del Codice “non fornisce un’indicazione univoca su quale valore considerare (base d’asta o valore complessivo con opzioni) ma richiama implicitamente la necessità di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e requisiti richiesti. Pertanto, quando il valore dell’appalto include opzioni o proroghe previste ab origine nella documentazione di gara, anche i requisiti di capacità devono proporzionarsi al valore complessivo stimato, perché:
riflettono la dimensione economica e tecnica dell’impegno richiesto all’operatore economico;
una proroga anche se “pro futuro” fa parte della prestazione oggetto di affidamento, se prevista nei documenti di gara”.
In assenza di clausola di proroga, il riferimento rimane il valore annuale effettivo della manutenzione.
In Gazzetta Ufficiale il D.L. Omnibus che proroga il Superbonus 110 nelle aree del sisma
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno u.s. il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. Decreto Omnibus - Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali) che comprende la proroga del superbonus nei territori “colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”.
Il provvedimento è ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge entro il 29 agosto p.v.
La proroga per la rendicontazione del Superbonus al 31.12.26 – ha precisato nei giorni scorsi il Commissario Guido Castelli - si applica a tutte le pratiche di ricostruzione privata che avevano prenotato utilmente il plafond di 330 ml (DL 39/24).
La misura opera per gli immobili per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con la presentazione di istanze o dichiarazioni, pagamento delle spese nel 2026 di importo eccedente il contributo per la ricostruzione, fruizione del Superbonus mediante l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
Il Fondo, originariamente stanziato per il 2024 proprio per finanziare l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi agevolabili viene rimodulato per consentire l’estensione al 2026 del termine di completamento degli interventi edilizi agevolabili, usufruendo della cessione e dello sconto in fattura.
Non sono coinvolte le ipotesi in cui i beneficiari abbiano rinunciato al contributo pubblico per la ricostruzione per usufruire del cd. Superbonus rafforzato.
Nel documento inviato alla Commissione parlamentare, che sta avviando l’iter di conversione del decreto, Confapi ha chiesto che vengano ricompresi nella proroga anche gli interventi attinenti il sisma 2009 e di ricomprendere comunque quelle opere che hanno avuto ritardi non imputabili alle imprese. Molte pratiche, infatti, sono state rallentate da diversi elementi: emanazione del decreto di concessione contributo da parte degli USR (Ufficio Speciale Ricostruzione), senza il quale non è possibile iniziare i lavori, richieste di integrazioni di vario tipo tecniche / amministrative degli USR, dei vari Geni Civili e Comuni coinvolti, nei casi di demolizione e ricostruzione ritardi di sei sette mesi da parte degli enti gestori per la disattivazione dei contatori di luce e gas.
Oltre alla proroga del superbonus nelle aree del sisma, il Decreto Legge prevede:
Consulta la Gazzetta Ufficiale del 30 giugno u.s. il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/06/30/25G00107/sg
Patente a crediti: dal 10 Luglio possibile la richiesta di crediti aggiuntivi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con un decreto direttoriale del 27 giugno u.s., ha emanato un regolamento che definisce le nuove modalità di visualizzazione della patente a crediti. Sono evidenziati, in particolare, i soggetti abilitati a visionare le informazioni (titolare o delegato dell’impresa, Pubbliche Amministrazioni, RLS/RLST, organismi paritetici, soggetti che intendono affidare i lavori, responsabile lavori, coordinatore sicurezza) e i relativi limiti di accesso alle informazioni stesse per ciascuno dei soggetti abilitati.
Ad oggi, i possessori della patente risultano circa 450.000.
Lo stesso Ispettorato ha comunicato che a partire dal 10 luglio le imprese potranno richiedere i crediti aggiuntivi previsti dalla legge in base al possesso dei requisiti e delle certificazioni previste dalla normativa (i crediti derivanti dall’anzianità di iscrizione alla CCIAA saranno accreditati in automatico); coloro che hanno già chiesto la patente potranno inoltrare la richiesta per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi, mentre le imprese che chiederanno la patente per la prima volta avranno un nuovo sistema di riconoscimento e di rilascio della patente, fatta salva la possibilità di chiedere sempre il riconoscimento dei crediti aggiuntivi.
L’Ispettorato ha indicato le nuove applicazioni che saranno disponibili sulla piattaforma:
Per ciascuna applicazione saranno a breve disponibili video tutorial esplicativi, visionabili sul sito dell’Ispettorato.
Si informa, infine che sul sito dell’Ispettorato del Lavoro è possibile rivedere la presentazione ufficiale delle nuove funzionalità della piattaforma avvenuta on line lo scorso 1° luglio e oggetto di un’ulteriore giornata informativa il prossimo 8 luglio.
Consulta il Decreto Direttoriale INL del 27 giugno 2025 a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/2025/06/27/patente-a-crediti-nuove-modalita-di-visualizzazione-disponibili-sulla-piattaforma-inl/
Consiglio di Stato: SI’ al soccorso istruttorio per i requisiti speciali se presenti anche al momento dell’offerta
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5343 del 18 Giugno u.s.), modificando un precedente orientamento della giurisprudenza, si è pronunciato favorevolmente sulla possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, purchè gli stessi siano già sussistenti al momento del termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Il caso riguardava un appalto integrato nel quale emergeva la mancanza, fra la documentazione presentata, di una dichiarazione destinata a indicare i requisiti tecnici speciali del gruppo di progettazione indicato dalla concorrente.
Secondo il Consiglio di Stato “l’indicazione dei servizi richiesti, in sede di soccorso istruttorio, non rappresenta una modifica inammissibile dell'offerta in corso di gara, ben potendo il concorrente integrare la propria dichiarazione in merito al possesso dei requisiti speciali, allegando un mezzo di prova del requisito di cui al disciplinare, purché tale requisito sia posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda”.
Aggiungono i Giudici che “l’esclusione pretesa dall’appellante e effettivamente disposta dalla stazione appaltante si è risolta in un mero formalismo”.
“Il soccorso istruttorio – previsto in favore della massima partecipazione – non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione di chi per primo è tenuto ad attivarsi. L’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione. Quel che però non è accaduto nella fattispecie in esame, in cui la stazione appaltante ha escluso, per un puro formalismo, un concorrente in possesso dei requisiti di partecipazione che, si ribadisce, non aveva arrecato alcun intralcio alla procedura”.